Ricerca CONTEMPORANEA
su tutti i principali motori:
su Google, Altavista, Yahoo, Excite,
Isolapiana.com, MSN, Lycos
 

Aggiungi questa ricerca al tuo sito

Studio Nucci  
Piazza Manin n. 2/2  
16122 Genova  
Tel. (+39) 010.870687  
Fax (+39) 010.887625  
info@studionucci.com  

Giurisprudenza Tributaria

[ Giurisprudenza Tributaria ] Giurisprudenza Civile ]


Home F24 telematico Biblioteca Utilità Programmi gratis Aziende Contattaci Links


Home
Su
Giurisprudenza Tributaria
Giurisprudenza Civile

Vendite fallimentari
Esecuzioni immobiliari
Chi siamo
Consulenza
Novità & Circolari
Usi della CCIAA di Genova

 Novità

Speciale UNICO 2006 e ICI 2006.

Documentazione sui nuovi principi contabili nazionali ed internazionali.

Altre novità

 

Categoria: Giurisprudenza Tributaria


RESPONSABILE SOLO IL CONTRIBUENTE INADEMPIENTE
(Corte di Cassazione sentenza n. 14671/05 del 12 luglio 2005, Italia oggi del 29 luglio 2005)
Quando il mancato rispetto dei termini di decadenza del contribuente non è imputabile a un suo inadempimento o una sua omissione, la responsabilità e le conseguenze negative di questo ritardo non possono ricadere su di lui. La Cassazione ha stabilito come una responsabilità derivante da omissioni documentali è ipotizzabile solo in presenza di condotte o omissioni imputabili all’obbligato.


non impedisce all’Amministrazione finanziaria di accertare l’inesistenza del credito, tenuto conto della natura propria del condono medesimo che riguarda i debiti tributari dei contribuenti ma non i loro crediti. La definizione automatica di cui all’art. 9 della legge n. 289/22002, infatti, non impone affatto all’erario di procedere comunque al rimborso dei crediti nel caso di intervenuto condono fiscale da parte del contribuente, né inibisce accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza del diritto al rimborso dei crediti medesimi.


CAPANNONI, RENDITA SENZA CONGUAGLIO
(Corte di cassazione, sentenza n. 15463 del 22 luglio 2005 - Italia oggi del 27 luglio 2005)
Per i capannoni e gli opifici niente conguaglio tra rendita provvisoria e rendita definitiva. A dirlo è la sezione tributaria della
Corte di cassazione che ha ritenuto non applicabile agli immobili della categoria D la norma contenuta nel primo comma dell’articolo gs 504 del 1992.


PER LA RESTITUZIONE DELLE IMPOSTE VALE LA RETROATTIVITÀ
(Corte costituzionale, sentenza n. 320 del 26 luglio 2005 – Italia oggi del 27 luglio 2005)
È costituzionalmente illegittima la norma che non consente il rimborso di quanto pagato da soggetti che, in base a una nuova disposizione con valenza retroattiva, sono esclusi da quelli obbligati al versamento di imposta. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha vagliato la legittimità dell’art. 39 della legge 342 del 2000 in base alla quale i fondi pubblici di agevolazione sono stati ricondotti tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irpeg (ora Ires).

 

Informazioni
Contatti
Documenti
 
Biblioteca
Programmi
Trasferimento
contabilità

Archivio

[ Giurisprudenza Tributaria ] Giurisprudenza Civile ]


Disclaimer | Webmaster | Segreteria

Copyright StudioNucci.com © 2004-2008 - Tutti i diritti riservati
Partita IVA 00181300104
Questo sito non realizza commercio elettronico né consulenza on line