Giurisprudenza Tributaria
|
|
Categoria: Giurisprudenza TributariaRESPONSABILE SOLO IL CONTRIBUENTE
INADEMPIENTE non impedisce all’Amministrazione finanziaria di accertare l’inesistenza del credito, tenuto conto della natura propria del condono medesimo che riguarda i debiti tributari dei contribuenti ma non i loro crediti. La definizione automatica di cui all’art. 9 della legge n. 289/22002, infatti, non impone affatto all’erario di procedere comunque al rimborso dei crediti nel caso di intervenuto condono fiscale da parte del contribuente, né inibisce accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza del diritto al rimborso dei crediti medesimi. CAPANNONI, RENDITA
SENZA CONGUAGLIO Per i capannoni e gli opifici niente conguaglio tra rendita provvisoria e rendita definitiva. A dirlo è la sezione tributaria della Corte di cassazione che ha ritenuto non applicabile agli immobili della categoria D la norma contenuta nel primo comma dell’articolo gs 504 del 1992. P ER LA RESTITUZIONE DELLE IMPOSTE VALE LA RETROATTIVITÀ(Corte costituzionale, sentenza n. 320 del 26 luglio 2005 – Italia oggi del 27 luglio 2005) È costituzionalmente illegittima la norma che non consente il rimborso di quanto pagato da soggetti che, in base a una nuova disposizione con valenza retroattiva, sono esclusi da quelli obbligati al versamento di imposta. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha vagliato la legittimità dell’art. 39 della legge 342 del 2000 in base alla quale i fondi pubblici di agevolazione sono stati ricondotti tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irpeg (ora Ires). |
|
|
Copyright StudioNucci.com © 2004-2008 - Tutti i
diritti riservati |