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Speciale UNICO 2006 e ICI 2006.

Documentazione sui nuovi principi contabili nazionali ed internazionali.

Altre novità

 

Tutti i documenti necessari e utili


Mod. Unico 2005 e ICI 2005

Sono da far pervenire allo studio entro il 30 Aprile 2005

24/03/2005 -- In data di oggi è stata trasmessa a tutti i Sigg.ri Clienti la circolare recante l'indicazione dei documenti necessari o utili per gli adempimenti connessi ad Unico 2005 (redditi dell'anno 2005).

 

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sedi

 

OGGETTO: MOD. UNICO 2005 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2004 – I.C.I. 2005

Le ricordo che nei mesi di Maggio e Giugno p.v. si dovrà procedere alla compilazione delle dichiara-zioni annuali dei redditi. Per poter assolvere tempestivamente e correttamente tutte le formalità previste dalla vigente normativa, La invito a farmi pervenire tutti i documenti e le notizie necessarie entro e non oltre il 30 Aprile 2005.

Il termine ordinario per il pagamento delle imposte è previsto per il 20 Giugno 2005, mentre il termine ultimo per il pagamento dell’I.C.I. va a scadere il 30 Giugno 2005.

Per quanto può riguardarLa, rammento quali siano le notizie e i documenti che possono essere rile-vanti a tale fine:

  1. Variazioni eventuali sullo stato di famiglia, familiari a carico, cambio di residenza;
  2. Variazioni riguardanti la proprietà di terreni o fabbricati (estimi, contratti di locazione, acquisti e/o vendite);
  3. Documenti strettamente necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi mod. Unico/2005 (Mod. "CUD", certificati dei compensi assoggettati a ritenuta d’acconto, certificati rilasciati dalle banche per chi ha percepito dividendi, importi incassati per affitti, copie contratti di locazione redatti ex Legge 431/98);
  4. Documentazione e ricevute di oneri deducibili e detraibili;
  5. Per i titolari di imprese non Clienti abituali dello Studio: Libri I.V.A., registro cespiti ammortizzabili, impor-to delle rimanenze finali di magazzino al 31/12/2004;
  6. Per le imprese Clienti abituali dello Studio: inventario delle rimanenze di magazzino al 31/12/2004.

Qualora Lei desiderasse valutare la possibilità di presentare il mod. "730" anzichè il mod. "Unico" la data entro la quale la Sua documentazione dovrà pervenire presso il mio studio è anticipata al 15 Aprile 2005. Con l’occasione Le segnalo che è già attivo il sito internet www.studionucci.com che comprende una sezione informativa dedicata alle principali novità fiscali.

Nel ringraziarLa della cortese collaborazione, porgo distinti saluti.

Genova, lì 24 Marzo 2005


MOD. UNICO 2005: DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ DI ONERI E SPESE

(Estratto dalle istruzioni alla redazione di "Unico 2005" divulgate dall’Agenzia delle Entrate, pag. 28 e ss.)

ONERI DETRAIBILI

Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19% sulle imposte che dovete pagare, sia se avete sostenuto le spese nell’interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:

  • spese sanitarie (per la parte che supera € 129,11);
  • spese per i mezzi necessari per l’accompagnamen-to, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
  • premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
  • spese per l’istruzione superiore e universitaria.

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.

Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:

  • gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti (per i dettagli si prega di contattare lo studio);
  • le spese funebri;
  • le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale e alla Società di cultura "La Biennale di Venezia";
  • le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
  • le spese veterinarie;
  • le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

Danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.

Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:

  • gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
  • i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
  • i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
  • coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
  • coloro che hanno effettuato donazioni all’ente ospedaliero "Ospedale Galliera di Genova".

ONERI DEDUCIBILI

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:

  • i contributi previdenziali ed assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
  • le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
  • le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari non fiscalmente a carico;
  • gli assegni corrisposti al coniuge;
  • le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico;
  • gli altri seguenti oneri:
  1. I contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a € 1.549,37. La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da questi ultimi non dedotta.
  2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. L’importo è deducibile nella misura massima del 2% del reddito complessivo. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
  3. Le spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per un importo complessivo non superiore a 2.000,00 € per ogni figlio ospitato negli stessi;
  4. Gli altri oneri deducibili diversi da quelli sopra detti. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell’avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

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