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 Novità

Speciale UNICO 2006 e ICI 2006.

Documentazione sui nuovi principi contabili nazionali ed internazionali.

Altre novità

 

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 2005 DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 

Approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 293 del 21 dicembre 2004

INDICE 
TITOLO I – USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE - BENI IMMOBILI URBANI 
Capitolo 1) Mediazioni in genere Capitolo 2) Compravendita, locazione e permuta di immobili Capitolo 3) Cessione di aziende e negozi 
TITOLO II – COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI 
Capitolo 1) Compravendita Capitolo 2) Affitto Capitolo 3) Conduzione 
a) Scambi agrari 
b).Braccianti agricoli 
c) Soccida

TITOLO III – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI 
Capitolo 1) Prodotti della zootecnia 
a) Bovini da vita, da latte e da macello 
b) Equini 
c) Suini 
d) Ovini 
e) Latte 
f) Carni

Carni fresche e frattaglie 
Carni congelate (V. Tit III Cap.5 prodotti industrie alimentari) 

g) Pelli 
Pelli bovine, ovine e caprine estere 
Pelli da macello fresche salate nazionali 
Pelli ovine e caprine nazionali 
Pelli conciate 

f) Prodotti dell’apicoltura 
Capitolo 2) Prodotti dell’agricoltura 
a) Cereali, semi, semi oleosi, legumi e derivati 
b) Frutta e ortaggi 
Agrumi
Frutta fresca 
Frutta secca 
Patate 
Ortaggi 
Uva da mosto 
Mosto 

c) Caffè, cacao, tè, pepe, spezie ed altri coloniali 
d) Juta greggia 
e) Cotoni sodi 

f) Piante e parti di piante, semi e frutti medicinali 
Tamarindo 
Cassia 
Senna 
g) Erbe, sementi e foraggi 
Capitolo 3) Prodotti della silvicoltura 
a) Legna da ardere 
b) Carbone vegetale 
Capitolo 4) Prodotti dell’industria estrattiva - minerali non metalliferi 
a) Zolfo 
b) Carboni fossili e coke 
c) Ardesie 
Capitolo 5) Prodotti delle industrie alimentari 
a) Riso brillato 
b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione 
c) Zucchero 
d) Prodotti dolciari 
e) Carni congelate 
f) Pesci preparati 
g) Conserve alimentari 
h) Formaggio 
i) Olio d’oliva 
l) Altri oli vegetali – oli di semi raffinati 
m) Oli e grassi vegetali per uso industriale 
n) Grassi animali per usi alimentari 
o) Grassi animali per usi industriali 
p) Vini 
Capitolo 6) Prodotti delle industrie tessili e dell’abbigliamento 
a) Filati artificiali e sintetici b) Tintoria e finissaggio di tessuti a maglia, filati e materie tessili in genere c) Manufatti di juta, teli e sacchi nuovi d) Manufatti di juta e sacchi usati e) Maglieria f) Vestiti e biancheria 
Capitolo 7) Prodotti dell’industria del legno 
Legno comune 
Capitolo 8) Prodotti delle industrie della carta, delle arti grafiche ed affini 
a) Carta e cartoni 
b) Prodotti delle arti grafiche ed affini 
Capitolo 9) Prodotti audio-video-fotografici 
Capitolo 10) Prodotti delle industrie metallurgiche 
a) Prodotti siderurgici (metalli ferrosi) 
Sez. I – Nomenclatura, definizioni e caratteristiche 
Sez. II – Usi comuni a tutti i prodotti siderurgici 

Sez. III – Usi particolari per i laminati di acciaio comune Sez. IV –Usi particolari per i tubi di acciaio comune senza saldatura Sez. V – Usi particolari per i tubi di acciaio saldati Sez. VI – Usi particolari per gli acciai speciali laminati 
b) Rottami di acciaio, ghisa e rottami inossidabili 
c) Rottami metallici non ferrosi 

Capitolo 11) Prodotti delle industrie meccaniche 
a) Autoveicoli usati 
b) Compravendita di navi (V. Tit V Cap.3 - Usi marittimi e portuali ) 

Capitolo 12) Prodotti delle industrie della trasformazione dei metalli non metalliferi 
a) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche. 
b) Diamanti per uso industriale 
c) Commercio dei diamanti 
d) Marmo, pietre e albastro lavorati 

Capitolo 13) Prodotti delle industrie chimiche 
a) Concimi chimici 
Fosfati e/o fosforiti 
Nitrato di sodio 
Solfato ammonico 
Altri fertilizzanti azotati (Urea-Nitrati) 
Fertilizzanti potassici (Cloruro e Solfato) 

b) Sali sodici 
c) Anticrittogamici 

Solfato di rame d) Saponi e) Prodotti petroliferi f) Gas tecnici, compressi e disciolti in bombole g) Sottoprodotti della raffinazione, prodotti della saponificazione delle materie grasse, olii e grassi idrogenati. 
TITOLO IV – CREDITO, ASSICURAZIONI E LEASING 
Capitolo 1) Usi bancari Capitolo 2) Assicurazioni Capitolo 3 ) Leasing 
TITOLO V -PRESTAZIONI VARIE D’OPERA E DI SERVIZI 
Capitolo 1 ) Tintoria e lavanderia Capitolo 2) Appalto per la fornitura di riscaldamento Capitolo 3) Usi marittimi e portuali Capitolo 4) Trasporto terrestre di merci Capitolo 5) Edilizia Capitolo 6) Pubblicità Capitolo 7) Turismo 
TITOLO I 
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE 
BENI IMMOBILI URBANI 
CAPITOLO 1) MEDIAZIONI IN GENERE 
ART. 1 – PLURALITA’ DI MEDIATORI Quando nella stessa contrattazione intervengono due o più mediatori, le parti contraenti sono tenute a corrispondere una sola provvigione che viene divisa in parti uguali tra i mediatori intervenuti. 
CAPITOLO 2) COMPRAVENDITA, LOCAZIONE E PERMUTA DI IMMOBILI 
ART. 2 -PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
La provvigione spettante al mediatore professionale nella compravendita di beni immobili urbani è 
del 6% sul prezzo pattuito, di cui il 3% a carico del venditore ed il 3% a carico del compratore. 

ART. 3 -DURATA DELLE LOCAZIONI DI CAMERE MOBILIATE 
La durata delle locazioni e delle rinnovazioni tacite di camere mobiliate è di un mese. La disdetta è 
data, anche oralmente, 8 giorni prima della scadenza. 

ART. 4 - LAVORI DI PICCOLA E NON RILEVANTE ENTITA’, DIPENDENTI DA 
DETERIORAMENTI PRODOTTI DA PROLUNGATO USO E NON DOVUTI A VETUSTA’
E/O A CASO FORTUITO 
Sono comprese tra le piccole riparazioni a carico del conduttore : 

a) piccole rotture della pavimentazione in genere dei locali; 
b) vetri, serrature, maniglie, infissi interni, imposte o saracinesche dei locali commerciali,

casellari postali; c) macchinari per le pulizie interne e macchine occorrenti per la cura delle aree verdi; d) rubinetti (per rottura o guasti), saracinesche, contatori divisionali, impianto di riscaldamento 
(valvole, saracinesche, pompe di circolazione, gigleurs, manometri, manopole, avvolgimento pompa, bollitore acqua caldaia), condizionatore d’aria, scaldabagni; impianto ascensore (parti meccaniche, elettriche, elettroniche, dispositivi chiusura della pulsantiera e della suoneria), accessori interni per impianto luce, acqua, gas, impianto di suoneria, tiro, luce scale, citofono, videocitofono (sostituzione degli interruttori, prese di corrente, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi, se già adeguati alle norme di sicurezza), intasatura delle condotte di scarico dei sifoni particolari o delle braghe. 
Sono pure compresi l’imbiancamento periodico della cucina e dei servizi, la pulizia dei recipienti dell’acqua posti all’interno o all’esterno dell’appartamento, nonché delle condotte da fumo. Sono infine a carico del conduttore la tinteggiatura dei muri, dei soffitti ed infissi interni e la sostituzione delle tappezzerie. 
ART. 5 -VISITA ALL’IMMOBILE PER RIAFFITTO E PER VENDITA Durante il termine della disdetta il locatore può far visitare a terzi l’appartamento locato nel periodo di due ore al giorno consecutive, per 3 giorni alla settimana; giorni e ore da fissarsi d’accordo con il conduttore, escluse le ore notturne, serali e quelle dei pasti. 
In caso di trattative di vendita il conduttore è tenuto a consentire al proprietario di fare visitare l’appartamento od il locale affittatogli, in giorni ed ora da convenirsi di volta in volta. 
ART. 6-PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE SULLA LOCAZIONE DI IMMOBILI VUOTI 
PER ABITAZIONE ED ALTRI USI La provvigione spettante al mediatore professionale nella locazione di immobili vuoti per uso abitazione, nonché per ogni altro uso diverso dall’abitazione, è pari ad una mensilità di canone da ambo le parti. 
ART. 7 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE DI APPARTAMENTI MOBILIATI PER ESIGENZE STAGIONALI La provvigione spettante al mediatore professionale nella locazione di appartamenti mobiliati per esigenze stagionali è del 20% sull’importo della somma dei fitti per tutta la durata pattuita della locazione, di cui il 10% a carico del locatore ed il 10% a carico del conduttore. La provvigione non è dovuta per l’ulteriore durata della locazione a seguito di rinnovazione tacita od espressa. 
ART. 8 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE Nella permuta di immobili la provvigione spettante al mediatore professionale è del 6% sul valore del maggiore lotto, da pagarsi per metà da ciascuno dei contraenti. 
CAPITOLO 3) CESSIONE DI AZIENDE E NEGOZI 
ART. 9 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Nei contratti di cessione di aziende e negozi, compresa la cessione totale e parziale di quote sociali, spetta al mediatore professionale la provvigione del 6% sull’importo complessivo del contratto esclusa la merce, di cui il 3% a carico del cedente e il 3% a carico del cessionario.

TITOLO II 
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI 
CAPITOLO 1) COMPRAVENDITA 
ART. 1 - VENDITA “A MISURA” Nella compravendita di immobili “a misura” le spese per l’eventuale misurazione sono a carico del compratore. 
ART. 2 - VENDITA “A GIUSTA MISURA” Quando il fondo è venduto “a giusta misura”, la misura stessa ed il computo del prezzo comprendono anche le quote delle strade vicinali. 
ART. 3 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
La provvigione spettante al mediatore professionale per la mediazione nella vendita di fondi rustici è del 3% sul prezzo pattuito, di cui il 50% a carico del venditore e il 50% a carico del compratore. 
CAPITOLO 2) AFFITTO 
ART. 4 - RATA DI AFFITTO L’affitto si paga in rate annuali anticipate. 
ART. 5 - CASA COLONICA: RIPARAZIONI Sono a carico dell’affittuario i lavori di ordinaria manutenzione di tutti i locali della casa colonica e dipendenze. 
ART. 6 - FOSSI: MANUTENZIONI La manutenzione ordinaria dei fossi di scolo è a carico dell’ affittuario. 
ART. 7 - PIANTE MORTE ED ABBATTUTE 
In caso di morte delle piante per casi fortuiti, la sostituzione avviene con la fornitura delle piantine, da parte del proprietario, mentre l’affittuario provvede per la mano d’opera e la concimazione. In caso di morte naturale di piante da frutto, la sostituzione avviene a totale carico dell’affittuario, restando a suo favore la ramaglia ed il ceppo. Il tronco, in entrambi i casi, è sempre di spettanza del proprietario, così pure i rami grossi. 
ART. 8 - RICAVO DELLA POTATURA ANNUALE 
Il ricavo della potatura annuale di piante di alto fusto è di spettanza dell’affittuario, ed in caso di abbattimento il tronco ed i rami grossi sono di spettanza del proprietario. Per ramaglie si intende il ramo che raggiunge un massimo di 10 cm. circa di diametro alla base. Qualora a seguito di potatura vengano prodotti pali che possono essere usufruiti come piantoni per alberi o palatura da vite, tali prodotti debbono essere usati esclusivamente nel fondo stesso. 
ART. 9 - LEGNA La legna residuata dalla potatura o dalla pulitura dei boschi è di spettanza dell’affittuario o colono, sempreché alla base sia di diametro inferiore ai cm. 10. 
ART.10 - RILASCIO DEL FONDO 
L’ affittuario deve lasciare liberi il fondo e la casa colonica alla scadenza del contratto. Per quanto riguarda la casa viene lasciato un locale a disposizione dell’affittuario per completare la raccolta dei prodotti. Nei comuni di Montebruno, Fascia e Rondanina, alla fine del contratto l’affittuario può rimanere nella casa colonica e nell’uso della stalla fino a tutto il mese di marzo dell’anno successivo. Nei comuni di Montebruno, Fascia , Rondanina, Gorreto, Fontanigorda e Rovegno il coltivatore uscente ha diritto di seminare il frumento secondo gli ordinamenti colturali degli anni precedenti e di recarsi sul fondo seminato per le cure colturali e per il raccolto, dopo di che cessa ogni suo diritto. 
ART. 11 - ESTIMO DOMINICALE Fanno parte dell’estimo dominicale, e pertanto devono essere rimborsate alla fine del rapporto, le seguenti migliorie, purchè preventivamente autorizzate ed eseguite con criteri razionali: 
a) gli sfonderati (pastenare), cioè gli scassi al terreno con formazione di nuove fasce (terrazze), con scarpate di sostegno in pietre od in piote erbose, in cui può esservi rottura di rocce, diboscamenti, diceppamenti, spietramenti, livellamenti, drenaggi in pietra e in genere tutti quei lavori che servono a mettere a coltura il terreno da molto tempo gerbido; 
b) le piantagioni di fruttiferi in piena produzione; 
c) l’impianto di selvatici da frutta trapiantata a dimora e l’innesto di fruttiferi selvatici con varietà domestiche, semprechè si tratti di piante collocate a dimora secondo un piano razionale di miglioramento fondiario; 
d) i muri a secco e le scarpate di piante erbose di sostegno delle fasce oltre i mq. 9 per ogni franamento; 
e) quant’altro venga o sia fatto col preciso scopo di migliorare le condizioni del fondo, la sua attrezzatura, la sua attitudine produttiva, sempre nei limiti della convenienza economica e delle effettive necessità del fondo medesimo; sono anche comprese le “cascine” in cannicciato o paglia, su armatura di legno, coperte in paglia, lamiere, tegole, marsigliesi od altro materiale, usate dai coltivatori per il ricovero degli attrezzi rurali, carri, foraggi, ecc. La manutenzione ordinaria delle cascine preesistenti sul fondo o autorizzate è a carico del coltivatore, mentre quella straordinaria è a carico del proprietario. 
ART. 12 - ESTIMO COLONICO 
Per estimo colonico s’intende l’importo venale delle coltivazioni in atto al momento del regolare rilascio del fondo; si riferisce a tutto quanto è nello stato di coltivazione (sia seminagioni, sia lavorazioni preparatorie del terreno, sia concimazioni) e deve essere pagato all’affittuario o colono uscente dall’affittuario o colono subentrante o, in mancanza di questi, dal proprietario del fondo. Fanno parte dell’estimo colonico: 
a) le colture in atto e in uso nella zona o in quel determinato fondo; 
b) le piantagioni di fruttiferi che non abbiano raggiunto la piena produzione e le colture erbacee 

pluriennali (quali asparagi, carciofi, fragole); c) le piante aromatiche (salvia, rosmarino, maggiorana, prezzemolo, ecc.); d) il terreno lavorato di recente per la semina con uniformità a profondità da un minimo di cm. 
25 ad un massimo di cm. 50. Se oltre a detto lavoro il terreno è stato letamato, la terra si dice lavorata e grassa, ed il prezzo di stima si deve aumentare del valore residuo della concimazione e del costo di spargimento, sempre che su detto terreno non vi sia stata praticata alcuna coltura; 
e) la terra lavorata e mezza grassa, cioè il terreno dopo la raccolta di una coltura di rinnova (patate, granoturco, pomodori, melanzane, zucchini, ecc.). 
ART. 13 – PRODOTTI DEL PASCOLO 
All’affittuario o colono uscente spetta una indennità per i prodotti del così detto pascolo (guime) e cioè: l’erba spontanea del gerbido e cresciuta nei “resedi”, lungo il ciglio delle fasce, ed il fogliame verde del gelso od altro analogo materiale utilizzabile come alimentazione sussidiaria del bestiame. 
Se però il pascolo non viene pagato in contanti è facoltà dell’affittuario o del colono uscente di prelevare detti prodotti alla fine dell’anno agrario. 
ART. 14 – ANNATA PENDENTE 
Per annata pendente, oppure frutti pendenti, si intendono i frutti (olive, uva, frutti vari) in via di maturazione al momento del rilascio del fondo, ma che non hanno raggiunto la maturazione utile commerciale e di trasformazione. 
Nei rapporti di partecipazione i frutti pendenti di parte colonica sono di spettanza del colono uscente; il proprietario è tenuto a concedere al colono una stanza per ricevere i frutti fino al compimento del raccolto. 
Nei rapporti di affittanza, i frutti pendenti sono di spettanza dell’affittuario uscente. 
I frutti vengono ceduti al prezzo di stima. 
Quando l’affittuario è entrato godendo dei frutti pendenti in tutto o in parte, deve rilasciare il fondo con i frutti pendenti che egli all’entrata ha goduto, perciò senza compenso. 
ART. 15 – PRODOTTO BOSCO CEDUO 
L’affittuario o colono uscente che lascia il fondo prima del termine del turno di taglio dei prodotti dei boschi cedui ha diritto ai “succhi”, e cioè al valore dello sviluppo delle cacciate dall’inizio dell’ultimo turno al momento dell’uscita dal fondo. 
Nel caso che i succhi non gli venissero corrisposti in denaro, l’affittuario o colono ha diritto di ritornare alla fine del turno per prelevare la parte di sua spettanza. 
ART. 16 - SCORTE 
Nell’affittanza dei fondi rustici sono escluse le scorte vive. 
Le consistenze delle scorte morte vengono regolate fra affittuario uscente e affittuario subentrante per contanti al principio e alla fine di ciascun contratto di affittanza. 
Nei rapporti di affittanza il fieno, la paglia, le foglie per la lettiera e il letame sono di completa spettanza dell’affittuario uscente che però non le può asportare, perché fanno parte integrante del fondo. 
La parte eccedente il quantitativo avuto in dotazione all’inizio del contratto, se non viene acquistata dal proprietario, che ha diritto di prelazione nell’acquisto, o dall’affittuario subentrante, deve essere asportata nel più breve tempo possibile dalla data d’uscita dal fondo. 
L’acquisto di dette scorte da parte del proprietario o dell’affittuario subentrante viene fatto al prezzo corrente di dette scorte con lo sconto dal 25% al 30%. 
CAPITOLO 3) CONDUZIONE 
a) Scambi agrari 
ART. 17 - SCAMBI DI MANODOPERA 
Esiste lo scambio reciproco di manodopera tra coloni, coltivatori diretti e piccoli proprietari, ecc. Lo scambio di manodopera avviene in base al numero di persone e delle giornate lavorative di prestazione e prevalentemente per i lavori di punta e di maggior urgenza. 
ART. 18 - SCAMBIO DI BESTIAME 
Lo scambio di bestiame a scopo di lavoro si verifica limitatamente alla zone della Valle Scrivia, in base ad un equivalente numero di capi di bestiame o di ore lavorative. 
b) Braccianti agricoli 
ART . 19 - CORRESPONSIONE IN NATURA E ATTREZZI Ai salariati fissi e ai braccianti avventizi non vengono fatte corresponsioni in natura oltre il salario. Gli attrezzi da lavoro vengono forniti dal richiedente la prestazione. 
c) Soccida 
ART.20 - CONTRATTO 
Nella provincia esiste un solo e speciale tipo di soccida che si applica agli animali bovini (vacche, vitelli da ingrasso e tori). 
Questo caratteristico tipo di soccida consiste nell’affidare al soccidario i singoli animali con l’obbligo di mantenerli, ingrassarli e riconsegnarli al proprietario. 
ART. 21 - PARTI CONTRAENTI 
Le parti contraenti nel contratto di soccida sono il soccidante, che è generalmente un macellaio, oppure un negoziante di bestiame bovino, ed il soccidario, che è generalmente un agricoltore o un tenutario di stazione taurina. 
ART. 22 - STIMA 
Le parti procedono preventivamente alla stima degli animali dati a soccida allo scopo esclusivo di stabilire il peso ed il valore degli animali al momento della consegna al soccidario. 
ART. 23 - DURATA 
La durata del contratto di soccida è la seguente: per i vitelli il periodo necessario per l’ingrasso, che va dai 90 ai 100 giorni; per i tori il periodo che va dal momento della consegna al soccidario sino alla rimonta; per le vacche da latte da 1 a 2 mesi di gravidanza sino al parto; per le vacche da ingrasso da 2 a 3 mesi. 
ART. 24 - DIRITTO DI SORVEGLIANZA DEL SOCCIDANTE Il soccidante ha il diritto di sorvegliare sul governo degli animali dati a soccida. 
ART. 25 - OBBLIGHI DEL SOCCIDARIO 
Il soccidario ha l’obbligo di custodire, mantenere e trattare gli animali da buon allevatore e non può adoperarli per fini diversi da quelli per cui gli sono stati affidati. 
ART. 26 - CUSTODIA 
Normalmente il soccidario deve curare direttamente gli animali, può però .eccezionalmente, farsi sostituire da altri per la custodia degli animali ricevuti ed in questo caso ne dà comunicazione al soccidante. 
ART. 27 - MALATTIE Il soccidario ha l’obbligo di dare notizia al soccidante delle malattie degli animali, appena ne è a conoscenza. 
Le spese di cura competono al soccidante, mentre l’assistenza è a carico del soccidario. 
ART. 28 - PRODOTTI 
Il prodotto letame rimane di proprietà del soccidario. 
Nella soccida riguardante i tori, i proventi di monta spettano in totalità al soccidario. 
ART. 29 - UTILI 
L’utile derivante dal valore dell’aumento di peso stimato al momento della riconsegna viene ripartito fra le parti nel modo seguente: 
- metà, nei Comuni di Casarza, Cicogna, Lavagna, Masone, Moneglia, Orero, Portofino, Torriglia; 
- 2/3 al soccidario nei Comuni di Castiglione Chiavarese, Chiavari, Genova. 

TITOLO III -COMPRAVENDITA DI PRODOTTI 
CAPITOLO 1) PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA 
a) Bovini da vita, da latte e da macello 
ART. 1 - VENDITA DEI BOVINI DA LATTE E DA ALLEVAMENTO 
La compravendita dei bovini da latte avviene direttamente o per tramite di intermediari sul bestiame in piedi “a vista”; dei bovini da allevamento, se giovani “a vista” oppure “a peso”; dei vitelli da latte “a vista” oppure “a peso”. 
Il contratto è verbale e si stipula: 
-con garanzia di legge, ed allora l’animale è venduto con la frase “sano giusto e da 
galantuomo”; 
-senza nessuna garanzia, ed allora l’animale è venduto con la frase “alla corda”, ovvero 
“com’è”, ovvero “fuori dalla stalla nessuna lamenta”, ovvero “da una parte l’animale 
dall’altra i soldi”. 
Per la compravendita di animali iscritti ai libri genealogici, i soggetti possono essere accompagnati dal certificato di iscrizione o di origine, rilasciato dagli organi ufficialmente competenti. Le spese di certificazione sono a carico del venditore. 
Art. 2 - VITELLI DA LATTE 
La compravendita dei vitelli da latte alla stalla avviene a botta o a peso. Quando avviene a peso è concessa la tara del 2%. 
Art.3 - VENDITA DEI BOVINI DA MACELLO 
La compravendita dei bovini destinati alla macellazione avviene su bestiame in piedi “a peso morto”, a “peso vivo”, “a capo”, ovvero “a vista”, ovvero “a botta”, ovvero “ad occhio”. 
Art. 4 - VENDITA DEI BOVINI DA MACELLO “A PESO MORTO” 
Nella compravendita “a peso morto” il peso viene determinato “a caldo” pesando le “mezzene” scuoiate dopo aver tolto la testa, le zampe dal ginocchio e dal garretto, gli organi ed i visceri (stomaci, milza, fegato, polmone, cuore, testicoli e mammelle), mentre la rognonata resta in sito. 
Nel caso di compravendita “a peso morto” la testa, le zampe, i visceri, pur non essendo calcolati nel peso, restano di proprietà del compratore, nel caso in cui possono essere commercializzati per legge. 
Nella macellazione di tipo comunitario il peso viene determinato come nella compravendita “a peso morto” scartando inoltre la coda, il lombo, e la rognonata . Nel caso di compravendita di un bovino tra grossista e macellaio la pelle rimane di proprietà del macellaio. 
Le spese del mandriano, di eventuale stallaggio, di trasporto, i diritti di ingresso al mercato, le spese di pesatura,di foraggiamento, di macellazione sono a carico del venditore. 
Le spese di trasporto della carne macellata sono a carico del compratore. 
ART. 5 -COMPRAVENDITA DEI BOVINI DA MACELLO “A PESO VIVO”. 
Nella compravendita “a peso vivo”, questo viene accertato pesando l’animale vivo non oltre le diciotto ore di digiuno, restando a carico del compratore ogni onere e a suo profitto tutte le parti dell’animale. 
Nel caso di compravendita “a peso vivo” presso l’allevamento si detrae dal peso una percentuale dal 2 al 3 a seconda del peso dell’animale. 
ART. 6 - PAGAMENTO BOVINI DA MACELLO 
Il pagamento del bestiame bovino da macello, contrattato “a peso vivo a capo” si effettua alla consegna dell’animale. 
Il pagamento del bestiame bovino da macello contrattato “a peso morto” si effettua ad avvenuta visita sanitaria. 
ART. 7 - VENDITA CON GARANZIA DI GRAVIDANZA 
Se la bovina da latte è venduta “con garanzia di gravidanza” e la gravidanza non è ancora palese, il venditore deve consegnare un attestato di gravidanza del veterinario, rilasciato entro 8 giorni dalla data della vendita. 
Quando all’epoca del parto, è ammesso un ritardo (trasporto) di una luna (29 giorni) dal giorno fissato dal venditore. 
ART. 8 - DIFETTI DEI BOVINI DA MACELLO 
Verificandosi da parte dell’Autorità sanitaria sequestri di bovini macellati destinati alla distruzione, il danno conseguente è sopportato dal venditore, ad eccezione delle spese del mandriano e di eventuale stallaggio, che restano a carico del compratore. 
Se il sequestro è limitato ai visceri, il danno è sopportato dal compratore. 
ART. 9 - DENUNCIA VIZI E DIFETTI 
La denuncia dei difetti e vizi dei bovini in genere, che danno luogo all’azione redibitoria, è fatta dal compratore al venditore, o verbalmente davanti a testimoni o per mezzo di intermediario, se è stato presente al contratto, o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
ART. 10 - TERMINE PER LA DENUNCIA DEI VIZI E DI MALATTIA 
I difetti e i vizi debbono essere denunciati non oltre i 40 giorni e le malattie entro 8 giorni dalla consegna dell’animale. 
ART. 11 - VERIFICA DEI DIFETTI 
Denunciato il difetto il venditore, qualora aderisca alla via conciliativa, si reca alla stalla del compratore per la visita dell’animale. Il venditore ed il compratore danno incarico di esaminare le condizioni della bestia a due persone di fiducia le quali, con decisione arbitrale, se il difetto effettivamente esiste, stabiliscono il minor prezzo che il compratore dovrà pagare se trattiene l’animale, o la somma che dovrà lasciare al venditore se questi lo ritira. 
ART. 12 - VIZI REDIBITORI I difetti e i vizi dei bovini in genere che danno luogo all’azione redibitoria sono i seguenti: 
- coliche ricorrenti (meteorismo cronico); diarrea cronica; zoppicatura ricorrente; ematuria o pisciar sangue; epilessia o mal caduco; litiasi; sterilità constatata; lesioni croniche dei bronchi e polmoni; tosse cronica; agalassia (mancanza di latte); vizio di non lasciarsi mungere; vizio di popparsi; vizio di tirar calci ed altri vizi d’animo. 
b) Equini 
ART. 13 - VIZI REDIBITORI I difetti e i vizi degli equini che danno luogo all’azione redibitoria sono i seguenti: 
- bolsaggine; amaurosi; corteggio; zoppicatura cronica intermittente; capostorno; oftalmia cronica (mal della luna); ticchio; restio ombroso; epilessia; pisciar sangue; urolitasi; cancro del fettone; vizi dell’animo in genere (mordere, tirar calci); ernia inguinale intermittente. 
ART. 14 - DENUNCIA I difetti ed i vizi debbono essere denunciati non oltre 40 giorni dalla consegna dell’animale a mezzo di lettera raccomandata. 
ART. 15 - EQUINI DA MACELLO Si usano le stesse regole per il bovino “a peso morto” e “a peso vivo”. 
c) Suini 
ART. 16 - VENDITA “A PESO” O “A VISTA” La compravendita di suini avviene su bestiame in piedi “a peso vivo”, oppure “a vista”, oppure “a peso morto”. 
ART. 17- VENDITA “A PESO MORTO” Il peso dei suini viene accertato pesando le “mezzane” comprese le teste e le zampe, esclusi i visceri i quali, pur non essendo calcolati nel peso, restano di proprietà del compratore. 
ART. 18 - VENDITA “A PESO VIVO” Per l’acquisto dei suini “a peso vivo” è calcolata una tara di Kg. 4 per capo sul peso del macello. 
ART. 19 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA 
La consegna del macellato avviene nel mattatoio o nello spaccio del compratore, franco di ogni spesa, eccetto quella di trasporto della carne dal mattatoio allo spaccio che è a carico del compratore. 
ART. 20 - GARANZIA SANITARIA Verificandosi sequestri di suini da parte delle Autorità sanitarie, il danno conseguente è sopportato dal venditore. 
ART. 21 - DENUNCIA DEI VIZI I difetti e i vizi devono essere denunciati non oltre i 40 giorni dalla consegna dell’animale. 
d) Ovini 
ART. 22 – COMPRAVENDITA La compravendita degli ovini da macello può avvenire a vista, a peso vivo, a peso morto. Per le vendite che avvengono a peso morto si intendono compresi: 
-nel peso degli ovini adulti, le carcasse scuoiate senza testa e senza zampe (amputate mediante asportazione dell’unghiello le anteriori ed al garretto le posteriori) con i seguenti visceri: cuore, polmoni, fegato, reni e testicoli. Teste e trippe sono del compratore 
-nel peso degli agnelli, le carcasse scuoiate con testa senza zampe (amputate a ginocchio e garretto) e con i visceri: cuore, polmoni, fegato e reni, ed intestini intrecciati previa eliminazione del contenuto. 
ART. 23 - LUOGO DI CONSEGNA La consegna avviene al mattatoio. 
ART. 24 - LUOGO E TERMINE DI PAGAMENTO 
Il pagamento si effettua a contanti al momento della consegna per le contrattazioni all’origine. 
ART. 25 - DENUNZIA DEI VIZI I difetti ed i vizi degli ovini da allevamento devono essere denunziati non oltre 40 giorni dalla consegna dell’animale. 
e) Latte 
ART. 26 - SOMMINISTRAZIONE 
La somministrazione del latte intero all’ingrosso avviene in base a contratto verbale a tempo indeterminato con termine di disdetta di otto giorni oppure per conferimento da soci alla cooperativa di raccolta. 
ART. 27 - CONSEGNA DEL LATTE La cooperativa di raccolta preleva il latte presso l’azienda produttrice oppure presso i locale di raccolta autorizzati dalla autorità sanitaria. 
ART. 28 - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO Il prezzo è riferito al litro ed il pagamento della produzione di un mese avviene a 90 giorni dalla consegna . 
f) Carni 
Carni fresche e frattaglie 
ART. 29 - PROVENIENZA DELLE CARNI 
Rispetto alla provenienza le carni si distinguono in : a) italiane , se allevate nel territorio nazionale ; b) comunitarie , se provenienti dai territori della C.E. ; c) estere , se provenienti dai territori al di fuori della C.E. ; d) locali o nostrane , se provenienti da animali nati ed allevati nella Liguria o regione limitrofe e macellati nella stessa regione. 
ART. 30 - DENOMINAZIONE DELLE CARNI Le carni sono denominate come segue: 
-Vitelli: carcasse, mezzene, selle (quarti posteriori composti da coscia e carrè); cosce; carrè; busti (quarti anteriori tagliati alle cinque coste); busti senza pancia; busti senza petto e pancia; petti e pance; mezzene senza petto e pancia. 
-Bovini adulti: mezzene; mezzene senza petto e pancia; il taglio delle mezzene può essere effettuato anche “diritto o alla francese” alle sei coste: posteriore con pancia, anteriore con petto. Posteriori (composti da coscia e roast beef); cosce, roast beef; anteriori (tagliati alle sei coste con petto e pancia); anteriori senza petto e pancia; petti e pance. 
-Frattaglie di vitelli: “misti” (cuore, polmone, milza e fegato) ovvero “frasi” (composti dal misto c.d., da testa e zampe depilate), “trippa” (stomaco) e “laccetti” (timo). -Frattaglie di bovino adulto: frattaglia (cuore, polmone, milza e fegato); teste (depilate o no); lingue; cervelle; “granelli” (testicoli); “laccetti” (timo). 
ART. 31 - MODALITA’ DI CONTRATTAZIONE Le carni fresche e le frattaglie sono contrattate verbalmente e le vendite sono fatte a peso netto ad eccezione delle cervelle che sono vendute a numero. 
ART. 32 - CONSEGNA DELLE MERCI 
Le carni fresche e le frattaglie si intendono sempre consegnate franco mercato comunale o magazzino frigorifero privato. 
Carni congelate ( V. Tit.III Cap.5- Prodotti delle industrie alimentari) 
g) Pelli 
Pelli bovine, ovine e caprine estere 
ART. 33 - RIFERIMENTO ALLE CLAUSOLE INTERNAZIONALI 
Nella compravendita di pelli si seguono le norme del contratto internazionale redatto e pubblicato dall’I.C.H.S.L.T.A. di Londra. 
ART. 34 - QUANTITA’ E QUALITA’ 
La deficienza numerica di pelli dei pesi centrali tra i pesi unitari minimi e massimi consentiti dal contratto è considerata difetto della partita e dà luogo a riduzione del prezzo. 
Ad ogni deficienza qualitativa deve corrispondere un abbuono sul prezzo. 
ART. 35 - MARCATURA DELLE PELLI 
Tutte le partite di pelli comunque confezionate devono essere contraddistinte all’origine con una marca nettamente visibile. Nel caso in cui arrivino a destino pelli non distinte da una sufficiente marcatura oppure non marcate, le spese che dovranno sostenersi per l’assortimento saranno computate a carico del venditore. Se la merce è venduta a superficie, su ogni pelle la superficie deve essere marcata in modo da essere leggibile a destino. 
ART. 36 - TERMINI DI CONSEGNA 
E’ facoltà del venditore di eseguire il contratto in una o più spedizioni purchè nei termini di tempo pattuiti. 
ART. 37 -CALO PESO 
La tolleranza del calo peso alla scaricazione è la seguente: per le pelli salate fresche o brinate di qualsiasi origine 5%; per le pelli salate secche e secche di qualunque origine 2%. 
L’eccedenza calo deve essere accertata entro 29 giorni e rimborsata tempestivamente dal venditore al prezzo e nella valuta di fattura. 
Se il peso medio delle pelli riscontrato allo sbarco nei termini di tempo d’uso risultasse inferiore o superiore al pattuito (compresa la tolleranza convenuta), il compratore avrà diritto ad un bonifico per l’eventuale minore valore della partita; rimane ferma, ricorrendone gli estremi, la disposizione relativa alla qualità. 
Quando però il peso constatato all’arrivo è tale da fare rientrare le pelli in una categoria di peso diversa da quella prevista in contratto, il compratore avrà diritto al rifiuto della partita. 
ART. 38 - VENDITA A MISURA / A NUMERO 
Quando la merce è venduta a misura o a numero il compratore deve segnalare tempestivamente al venditore eventuali difformità. 
La verifica viene effettuata mediante prelievo in contraddittorio di un campione rappresentativo della partita. 
ART. 39 - RECLAMI Ai reclami si deve rispondere prontamente e comunque entro 5 giorni lavorativi. 
ART. 40 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE 
Nel caso che venga accertata un’inferiore qualità della merce di cui il venditore è responsabile, se questa comporta un deprezzamento inferiore al 10%, il compratore avrà diritto solo ad un corrispondente abbuono sul prezzo. Ove invece il deprezzamento sia pari o superiore al 10% il compratore avrà facoltà di ritirare la merce, previa concessione dell’abbuono suddetto, o di rifiutarla senza pregiudizio dei diritti derivatigli dal contratto. 
ART. 41 - ASSICURAZIONE 
L’assicurazione viene effettuata sulla base del C.I.F. di fattura più il 20%, contemplando nell’assicurazione la voce “tutti i rischi” o equipollente. 
La polizza di assicurazione deve garantire il pagamento di tutti i danni coperti nella valuta stipulata nella polizza stessa. La copertura prestata dalla Compagnia di assicurazione deve estendersi da magazzino a magazzino. 
ART. 42 - PESATURA 
La pesatura delle pelli è fatta in contraddittorio e la spesa è a carico del ricevitore. 
Se il venditore richiede la ripesatura della merce, questa è effettuata a sue spese. 
ART. 43 - MERCE VISTA E GRADITA 
Quando il compratore o la persona da lui incaricata ha visitato e gradito la merce, non è dovuta garanzia per qualità. 
ART. 44 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
Nei contratti di compravendita di pelli estere la provvigione all’agente, al commissionario e al procacciatore d’affari è corrisposta soltanto dal venditore in ragione del 2% sul valore della merce. 
Al mediatore è corrisposta la provvigione in ragione dell’1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore. 
ART. 45 - CONCILIAZIONE 
Ove insorgono controversie in merito a contratti di compravendita di pelli è uso tentare la conciliazione prima di portare dette controversie in altre sedi. 
ART. 46 - CLAUSOLA “ARBITRATO CAMERA ARBITRALE GENOVA” 
Nei contratti di compravendita di pelli, stipulati sia all’estero che all’interno, vengono normalmente inserite le clausole”Arbitrato Camera Arbitrale Genova” ovvero “Arbitrato Genova” o anche “Genoa Arbitration” e simili, le quali significano che qualunque controversia derivante dai contratti medesimi sarà risolta mediante arbitrato irritale presso la “Camera Arbitrale Italiana per il commercio delle pelli di Genova”, in conformità al suo Statuto-Regolamento vigente. 
Pelli da macello fresche salate nazionali 
ART. 47 - INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA Il venditore di pelli nell’offrire la merce deve precisarne la provenienza. 
ART. 48 - CLASSIFICAZIONE 
Le categorie delle pelli bovine ed equine sono le seguenti: 
-Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da meno Kg. 4; 
-Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da Kg. 4 a 6; 
-Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da Kg. 6 a 8; -Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da Kg 8 a 12; 
-Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 12 a 20; 
-Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 20 a 26; 
-Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 26 a 40; 
-Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 40 a 50; 
-Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 50 in più; 
-Scottone e bovetti, con testa e zampe, fino a Kg 30; 
-Vacche quadrate, senza testa e zampe, fino a Kg 27; 
-Vacche, senza testa e zampe, da Kg 27 in più; 
-Vacche, con testa e zampe, fino a Kg 27; 
-Vacche, con testa e zampe, da Kg 27 in più; 
-Vacche, con testa e zampe, fino a Kg 30; 
-Vacche, con testa e zampe, da Kg 30 in più; 
-Buoi, con testa e zampe, fino a Kg. 40; 
-Buoi, con testa e zampe, da Kg 40 in più; 
-Tori, con testa e zampe, fino a Kg 45; 
-Tori, con testa e zampe, da Kg 45 in più; 
-Gropponi, provenienti da vacche pesanti fino a Kg 30, con testa e zampe; 
-Gropponi, provenienti da vacche pesanti da Kg 30 in più, con testa e zampe; 
-Fianchi e spalle, provenienti da vacche pesanti fino a Kg 30, con testa e zampe; 
-Fianchi e spalle, provenienti da vacche pesanti da Kg 30 in più, con testa e zampe; 
-Puledri, fino a Kg 12; 
-Cavalli, da Kg 123 in più; 
-Muli; 
-Asini. 
Le stesse pelli possono essere classificate tenendo conto del colore del manto (bianco o colorato). 
ART. 49 - PELLI DI SCARTO (REJECTS) 
E’ considerato scarto (o anche scarto di pelli) la pelle intera lasciante pelo e/o fortemente difettosa di scortico per tagli e buchi passanti e comunque quando i difetti superano il 50% della superficie della pelle stessa. 
ART. 50 - MODALITA’ DEL RICEVIMENTO 
L’operazione di ricevimento consiste nella visita e verifica delle pelli. 
Per le vendite fatte a mezzo di mediatori o di agenti, questi possono essere incaricati dal ricevimento dei lotti. Il ricevimento fatto direttamente al compratore o dall’incaricato ha valore di “gradimento” ed “accettazione” della partita per quanto riguarda la qualità ed il peso. 
ART. 51 - LIMITI DI PESO INDICATI 
Nei contratti di vendita di lotti di pelli si indicano oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche i limiti di peso, i quali sono assoluti e non consentono tolleranze. Le partite devono essere comprensive di tutti i pesi contenuti nei limiti. 
ART. 52 - TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Quando non è esplicitamente indicata altra clausola, s’intende che il prezzo è per contanti, al ricevimento o contro documenti di spedizione. 
La merce è “resa” franco stabilimento o magazzino del compratore, il prezzo comprende la spesa di salatura, l’imballaggio e le prestazioni del personale per il ricevimento. 
ART. 53 - PELLI DIFETTOSE E ABBUONI 
Il prezzo indicato nei contratti si intende per pelli sane e mercantili provenienti dalla normale macellazione. 
Le pelli provenienti da mortalità naturali (malattie, epidemie) e le pelli con difetti di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, sono soggette ad abbuoni corrispondenti all’entità del danno. Così pure le pelli piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate, ecc. e le pelli di vitelli morticini immaturi ed erbaioli. 
Quando la pelle risulta sofferta per ritardata o insufficiente salagione o presenta difetti tali che la rendano non mercantile, il compratore ha diritto di rifiutarla. 
ART. 54 - CONDIZIONI DI CONSEGNA E ABBUONI 
Quando le pelli sono vendute con testa e zampe devono essere consegnate senza corna, senza tendini e senza unghie, con orecchie e coda aperte e vuote, pulite di sangue, di sterco e di altre materie estranee. La pelle deve essere consegnata in normale stato di umidità, né deve comunque essere bagnata. 
Quando non si verificano le condizioni di cui sopra, la pelle è soggetta ad abbuono da stabilirsi caso per caso. 
ART. 55 - PESO CODA E PESO SALATO 
La vendita di lotti di pelli di macello può essere fatta tanto a “peso coda” quanto a “peso salato”. 
Il “peso coda” corrisponde al peso della pelle non ancora salata ma raffreddata, constatato all’entrata nel magazzino di raccolta. 
Per “peso salato”, si intende il peso reale delle pelli, constatato dopo averle liberate dal sale, se salate a secco. Quando invece le pelli siano salate in vasca, il peso si constata dopo che le pelli hanno subito una scolatura della salamoia per dodici ore nella vasca stessa e per 24 ore poste in pila fuori vasca. 
Il compratore ha diritto di assistere alle operazioni di apertura delle vasche per la scolatura e di impilatura. 
Per le pelli salate a secco (fuori vasca) il “peso ripesato” è quello constatato alla consegna, senza speciale impilatura. 
In ambedue i casi il peso ripesato è constatato previa scuotitura del sale aderente alle pelli. 
ART. 56 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
La provvigione spettante al mediatore nella compravendita di pelli di macello è dell’1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore. Quest’ultimo dovrà corrispondere un ulteriore 0,50% quando il mediatore provvede per di lui conto al ricevimento della merce. 
Pelli ovine e caprine nazionali 
ART. 57 - CLAUSOLA FILO LUNGO 
Qualora la compravendita venga conclusa con la clausola “filo lungo” la merce oggetto della partita trattata, nel suo complesso, deve essere di buona qualità mercantile e corrispondente alla media normale della zona di produzione. 
ART. 58 - CLAUSOLA RICEVIMENTO IN RICETTA 
Qualora la compravendita di partite di pelli ovine e caprine venga conclusa con la clausola “ricevimento in ricetta”, fissato il prezzo base per le pelli di prima scleta, il compratore avrà diritto agli abbuoni d’uso per le pelli secondarie e di scarto eventualmente riscontrate nella partita. 
Gli “abbuoni d’uso” sono i seguenti: 
-agnelli e capretti seconda scelta, dal 20 al 30%; 
-agnelli terza scelta, 50%; 
-montoni e capre seconda scelta, dal 10 al 20%; 
-montoni e capre terza scelta, 30%; 
-montoni e capre scarto da convenirsi. 

Il venditore nel concludere il contratto potrà riservarsi la facoltà di trattenere le pelli non classificate nella prima scelta. 
ART. 59 - PELLI FRESCHE Tutte le pelli ovine e caprine fresche si trattano a numero. 
ART. 60 - PELLI SECCHE Le contrattazioni delle pelli ovine e caprine secche vengono fatte a peso o a numero. 
ART. 61 - PELLI FRESCHE BUONE E DI SCARTO 
Le pelli ovine e caprine si distinguono in buone e di scarto. Sono di scarto tutte le pelli piccole (metà del peso medio di partita), rognose, tagliate, rotte o riscaldate; il relativo prezzo subisce una riduzione come previsto all’art. 58. 
ART. 62 - CLASSIFICAZIONE Le pelli ovine e caprine secche si distinguono in buone, secondarie (seconda e terza scelta), di scarto e scartone. 
ART. 63 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE La provvigione dovuta dal venditore al mediatore è dell’1%. 
Pelli conciate 
ART. 64 - ONERE DELL’IMBALLAGGIO L’imballaggio delle merci è a carico del compratore e viene fatturato al costo. Per il cuoio da suola la corda viene venduta per merce. 
ART. 65 - CALO PESO Nelle vendite da piazza a piazza la tolleranza calo ammessa per la merce venduta a peso è dell’1%. 
ART. 66 - MERCE VISTA E GRADITA Quando il compratore, o la persona da lui incaricata, ha visitato e gradito la merce, non è dovuta “garanzia” per qualità. 
ART. 67 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE La provvigione dovuta dal venditore al mediatore è del 2% per affari fuori piazza e dell’1% per affari su piazza. 
CAPITOLO 2) PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA 

a) Cereali, semi, semi oleosi, legumi e derivati 
Art. 1 - RAPPORTI Le contrattazioni avvengono sia direttamente sia a mezzo dell’agente o mediatore. 
Art. 2 - GIORNI FESTIVI 
Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la Parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla Controparte. 
Art.3 - TELEMESSAGGI 
Tutte le comunicazioni inerenti l’esecuzione del contratto dovranno essere inviate nei termini in esso stabiliti a mezzo telegramma, telefax o altri mezzi informatici, che permettano il riscontro dei tempi e termini dell’invio. 
Art. 4 - CONTRATTI-TIPO 
Le compravendite si fanno in base ai moduli di contratti-tipo in vigore a seconda della qualità e della provenienza, redatti e stampati a cura della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova e dalla stessa depositati presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova. 
CONTRATTI-TIPO “Associazione del Commercio dei Cereali e Semi – Genova” in vigore 
C.I.F. – provenienza estera EDIZIONE 
N. 4 – per legumi 2002 
N. 5 – per cerali 2002 
N. 13 – per semi oleosi 2002 
N. 30 – per oli greggi vegetali 2002 
N. 31 – per panelli di pressione e farine di estrazione di semi, frutti e germi oleosi 2002 
N. 37 – per farina di carne ed ossa, farina di pesce e/o pesci secchi per alimentazione del bestiame 2002 
N. 42 – per oli di oliva vergini lampanti 2002 
C.I.F. – provenienza nazionale EDIZIONE 
N. 10 – per grani duri – via mare 2002 
N. 10 bis – per grani teneri – via mare 2002 
N. 33 – per sfarinati di grani tenero, grano duro, farinette e sottoprodotti 2002 
N. 35 – per l’esportazione di grani teneri ed altri cereali di origine nazionale 2002 

FRANCO VAGONE E/O ALTRO VEICOLO EDIZIONE 
N. 11 – per cerali esteri 2002 
N. 15 – per cereali esteri – via terra 2002 
N. 27 – per oli di semi alimentari esteri 2002 
N. 28 – per oli di semi industriali esteri 2002. 
N. 29 – per legumi secchi esteri 2002 
N. 34 – per l’esportazione di cereali nazionali – via terra 2002 
N. 36 – per panelli di pressione e farine di estrazione di semi, frutti e germi oleosi di provenienza estera e relativo “addendum” per “Contratti a premio” 2002 
N. 38 – per farina di pesce ed altri mangimi semplici di origine animale e vegetale di provenienza estera 2004 
N. 40 – per il commercio in Italia dei grassi animali ad uso industriale tecnico e per raffinazione 
– via terra 2004 
N. 41 – per oli di oliva vergini lampanti esteri 2002 
N. 125 – per semi oleosi esteri 2004 
F.O.B. EDIZIONE 
N. 16 – per granone nazionale – via mare 2002 
N. 17 – per grani duri nazionali – via mare 2002 
N. 17 bis – per grani teneri ed altri cereali nazionali via mare 2002 

MERCE IN CONTAINER EDIZIONE 
N. 43 – per merce in container completo (Full Container Load – F.C.L.) 1996 
CONTRATTI-TIPO INTE R-ASSOCIATIVI 
- “Condizioni Generali Unificate” edizione 2002 valide per: 
N. 129* per farine di erba medica disidratata - fieni essiccati paglia di cereali di produzione nazionale 2002 
N. 131* per sottoprodotti della lavorazione nazionale del frumento tenero e duro 1989 
N. 132* per semi di soia 1991 
N. 133* per germe di granoturco - vinaccioli secchi – semi di pomodoro 1998 
N. 135* per semi di soia tostati non disoleati 1991 
N. 136* per panelli, farine di estrazione di semi e frutti oleosi ed altri mangimi semplici di origine vegetale di produzione nazionale e relativo “Addendum” per 

edizione 
N. 101* per frumento tenero 1996 
N. 102* per frumento duro “ 1996 
N. 103* per granoturco nazionale “ 2001 
N. 104* per orzo- avena - segale – 
triticale ed altri cereali minori “ 1985 
N. 105* per sorgo “ 1985 
N. 106* per melassi “ 2002 
N. 107* per polpe di barbabietole da zucchero esauste 2002 
N. 108* per legumi secchi per alimentazione umana 2000 
N. 109 per risone e relativo allegato 1994 
N. 110* per risi e rotture di riso 1994 
N. 110 bis* per risi lavorati parboiled 1994 
N. 121* per farine di frumento tenero 1984 
N. 122 per farine di frumento duro 1984 

i “Contratti a premio” 1991 
N. 138* per grassi animali uso zootecnico (ferro cisterna e/o auto cisterna) 1994 
N. 140 per oli da seme o da frutti oleosi ed altri di origine animale, raffinati /(ferro cisterna e/o auto cisterna) 1984 
N. 141 per oli di oliva vergini lampanti 1992 
* a detti contratti-tipo si applicano le “Condizioni generali unificate” 
CONTRATTI EUROPEI edizione 
N. III/A – Contratto EFAPIT per proteine animali per uso Zootecnico rese C. & F. e/o C.I.F. 1977 
- Accordo italo tedesco sul commercio dei cereali 1997 
ART. 5 - F.A.Q. (fair average quality) – BUONA MEDIA L’espressione F.A.Q. (fair average quality – qualità buona media) significa: -per le compravendite di merce importata, che la merce deve essere di qualità buona media all’epoca e nel luogo dell’imbarco; 
-per le compravendite di merce nazionale o nazionalizzata “franco vagone”, che la merce deve essere di qualità buona media dell’annata nel luogo di produzione, se nazionale e dell’epoca dell’imbarco se di provenienza estera. 
L’accertamento della “qualità buona media” è effettuato dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova. 
ART. 6 - RYE TERMS 
La clausola “Rye Terms” (sana allo sbarco) garantisce al compratore il buon condizionamento della merce all’arrivo, con la tolleranza di chicchi difettosi di origine nella proporzione esistente nella “qualità buona media” del raccolto della stagione. E’ pure tollerato un leggero calore secco che non pregiudichi la merce. 
ART. 7 – TALE QUALE 
La clausola “tale quale” indica che il venditore è tenuto a caricare la merce in buono stato ma non risponde delle successive alterazioni di qualsiasi natura che potessero sopravvenire durante il viaggio. Il compratore deve ricevere la merce così come si trova all’arrivo, qualunque sia il suo condizionamento, senza che il venditore sia tenuto ad accordare alcun abbuono. 
ART. 8 - SALVO VISITA 
La clausola “salvo visita” indica che il compratore deve visitare la partita entro 4 giorni lavorativi successivi alla consegna del buono di visita, trascorso tale termine, la merce si considera come regolarmente visitata ed accettata. 
ART. 9 - MERCE VISTA E GRADITA. 
La clausola “vista e gradita” indica che nessuna eccezione può essere fatta dal compratore sulla qualità o sul condizionamento quando la merce consegnata provenga dalla partita da esso visitata e gradita. 
ART. 10 - MERCE AVARIATA 
La merce avariata per causa di acqua di mare o per altre cause deve essere ricevuta dal compratore con un abbuono percentuale sul prezzo di contratto, da determinarsi secondo le regole contenute nel contratto-tipo. 
ART. 11 - FRANCO STAZIONE 
La clausola “franco stazione” indica una consegna da farsi con merce posta nella stazione convenuta. 
ART. 12 - FRANCO VAGONE E/O ALTRO VEICOLO 
La clausola “franco vagone e/o altro veicolo” indica una consegna da farsi con merce posta sul vagone e/o altro veicolo nella stazione o luogo convenuto. Il venditore deve curarne il perfetto carico nonché tutte le operazioni inerenti alla spedizione. Il compratore ha sempre la facoltà di assistere, o di fare assistere, al carico ed al campionamento della merce e, perciò, la stessa si intende accettata e gradita in peso, qualità e condizionamento all’atto della caricazione anche quando il compratore non si sia valso di tale facoltà. 
ART. 13 - SISTEMA METRICO 
La quantità della merce venduta è espressa in tonnellate metriche od in quintali. Talvolta è espressa anche nelle misure di peso del paese di provenienza. 
ART. 14 - PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI 
I campioni dovranno essere prelevati, confezionati e prontamente sigillati in contraddittorio fra le Parti od i loro incaricati. 
Secondo quanto stabilito dai contratti-tipo redatti dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, il campione è prelevato sulla base di una percentuale sufficientemente rappresentativa della partita. 
ART. 15 - ANALISI 
Le constatazioni del peso ettolitrico e le analisi vengono eseguite dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova la quale rilascia certificati ufficiali in base ai quali devono essere regolati gli eventuali abbuoni nella misura fissata dal contratto. 
ART. 16 - VENDITE SU CAMPIONE 
In caso di compravendite fatte “su campione”, il venditore, o chi per esso, suggella 2 campioni da rimettersi al compratore, il quale è autorizzato ad aprirne uno per la verifica della qualità della merce, lasciando l’altro intatto, da servire in caso di contestazione; oppure, in caso di presenza del compratore, il venditore, o chi per esso, suggella un solo campione alla presenza del compratore stesso da servire in caso di contestazione. 
Nelle compravendite stipulate con la clausola “Qualità come da campione” la merce consegnata deve essere conforme al campione. 
Nel caso, invece, in cui i contratti contengano la clausola “qualità come da campione-tipo” è concessa al venditore la tolleranza dell’1% sul valore della merce in confronto al tipo. 
ART. 17 - “CONDIZIONAMENTO” Per condizionamento s’intende il complesso di tutte le caratteristiche di aspetto, consistenza e stato di conservazione, dipendenti dal modo in cui la merce fu raccolta, conservata e consegnata. 
Le espressioni principali per determinare il condizionamento hanno il significato seguente: -“sana”, è la merce ineccepibile in tutte le sue caratteristiche; -“leale”, è la merce che non ha subito manipolazioni tendenti ad occultarne in tutto o in parte vizi 
e difetti; -“mercantile”, è la merce che non ha difetti speciali che impediscano di classificarla nella media dei prodotti dell’annata a seconda della provenienza; -“stagionata”, s’intende la merce che ha un grado di umidità non superiore a quanto comporti la stagione in cui si consegna, avuto riguardo alla buona media dell’annata; -“secco”, s’intende quel cereale scorrevole alla mano che dà la risonanza tipica della propria specie. 
ART. 18 - MERCE RINFUSA E TELATA La merce può essere contrattata alla rinfusa o in sacchi. 
ART. 19 - TERMINI D’IMBARCO PER VENDITE C.I.F. La merce contrattata “C.I.F.” deve essere sempre caricata in buone condizioni e la caricazione deve essere fatta nel tempo e nel luogo pattuiti. In difetto di prova contraria, la data della polizza di carico fa fede dell’epoca in cui l’imbarco è avvenuto. 
Le “formule” principali relative ai termini di imbarco indicate nei contratti “C.I.F.” hanno il significato seguente: -“Viaggiante”, indica che la nave su cui la merce è imbarcata ha già lasciato gli ormeggi, 
ancorché non risulti uscita da porto di partenza e non sia stata ancora ormeggiata nel porto di arrivo; -“Polizza di carico datata”, indica un imbarco effettuato alla data segnata ma non già che la nave 
sulla quale la merce è stata caricata sia partita a tale data; -“Sotto carico”, indica che la nave sta iniziando o ha già iniziato le operazioni di carico; -“Caricato e/o caricante” indica che la nave che deve trasportare la merce venduta è sotto carico, 
senza che si sappia con precisione se l’imbarco della merce sia già avvenuto o se debba ancora avvenire; 
-“Atteso (o presunto) pronto a caricare”, significa che la nave designata, secondo le notizie conosciute al momento della vendita, è attesa nel porto di imbarco in tempo utile per essere pronta a caricare nell’epoca stabilita in contratto; 
-“Imbarco immediato”, significa che la merce deve essere imbarcata entro 8 giorni successivi alla data del contratto; -“Imbarco pronto”, significa che la merce deve essere imbarcata entro 21 giorni successivi alla data del contratto; 
-“Imbarco nella prima quindicina di un determinato mese”, indica un imbarco da effettuarsi dal 1° al 15° giorno del mese inclusi, se il mese è di 28, 29 e 30 giorni; dal 1° al 16° inclusi, se il mese è di 31 giorni; 
-“imbarco nella seconda quindicina”, indica un imbarco da effettuarsi dal 16° giorno all’ultimo del mese inclusi, qualunque sia la durata del mese. Pertanto nei mesi di 31 giorni il 16° giorno si considera come appartenente sia alla prima sia alla seconda quindicina; 
-“Imbarco ripartito”, indica che il quantitativo di merce venduta deve essere imbarcato in parti all’incirca uguali, per ognuno dei periodi d’imbarco stabiliti dal contratto; 
-“Imbarco in diverse epoche consecutive”, significa che il venditore imbarcherà la merce secondo le diverse epoche stabilite in contratto. E’ tollerato l’imbarco di 2 quote sulla stessa nave, purchè le polizze di carico siano regolarmente datate nei periodi corrispondenti agli imbarchi convenuti. 
ART. 20 - TERMINI DI CONSEGNA E DI RITIRO PER VENDITE “FRANCO VAGONE O CAMION” E/O “FRANCO MAGAZZINO”. 
Per consegna “pronta” o ritiro “pronto”, si intende una vendita di merce disponibile dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto e non occorre l’invio da parte del venditore della “messa a disposizione”, che si considera implicita con la conclusione del contratto. 
Per consegne “decadali” si intendono consegne da effettuarsi dall’1 al 10, dall’11 al 20, dal 21 a fine mese. 
Per consegne “prima quindicina” si intende una consegna da effettuarsi entro i primi quindici giorni del mese. 
Per consegna “seconda quindicina” si intende una consegna da effettuarsi dal giorno 16 fino all’ultimo giorno del mese. 
Per consegna “nel mese” si intende una consegna da effettuarsi dal primo all’ultimo giorno del mese. 
Per consegna “da nave designata” si intende una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello della fine dello sbarco a terra. Se la vendita fosse stipulata posteriormente a tale data, la consegna dovrà essere effettuata entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della vendita, esclusi i giorni festivi e quelli dichiarati non lavorativi nel Porto di sbarco. 
Per consegna “ripartita in diverse epoche” si intende una consegna da effettuarsi, in quantità pressoché uguali, suddivise nelle epoche stabilite. 
Salvo stipulazione contraria, nelle vendite “franco magazzino” è lasciato al compratore un termine di 8 (otto) giorni lavorativi, franco di spese di magazzinaggio e di assicurazione, per procedere al ritiro della merce. Trascorso tale termine, spese e rischi di giacenza saranno a carico del compratore. 
Alla scadenza della franchigia, il compratore perderà ogni diritto relativo al condizionamento se effettuerà il pagamento della merce senza ritirarla. La merce resterà depositata per suo conto e saranno a suo carico le spese di magazzinaggio e assicurazione, nonché tutti i rischi di giacenza. In ogni caso al momento del ritiro, il compratore avrà diritto a prelevare in contraddittorio, e occorrendo d’ufficio, il campione, che sarà valido solo agli effetti di stabilire la corrispondenza della merce consegnata al tipo, varietà e provenienza della merce venduta. 
Il ritardo nella consegna, causato da casi di forza maggiore, non potrà dare motivo al rifiuto della merce. In tal caso il venditore dovrà mettere a disposizione la merce venduta dove si trova. Il ritardo nel ritiro, causato da casi di forza maggiore, non potrà dare motivo al rifiuto della consegna della merce. In tale evenienza il compratore dovrà provvedere al pagamento della merce. 
ART. 21 - SORVEGLIANZA E PRELEVAMENTO CAMPIONI 
Il compito del sorvegliante alla discarica nominato dai venditori in base a clausola contrattuale è limitato alla sorveglianza sulla pesatura e al prelevamento dei campioni. 
ART. 22 - VERIFICA DEL PESO 
Per la verifica del peso delle merci sbarcanti si applicano le norme stabilite dai contratti tipo “Associazione del Commercio dei Cereali e Semi” di Genova. 
ART. 23 - OBBLIGO DEL RICEVIMENTO 
La merce dovrà essere sempre ritirata dal compratore, ancorché vengano avanzate riserve nei termini del contratto, purchè corrisponda all’oggetto del contratto quanto alle sue caratteristiche essenziali. Il venditore sarà sempre responsabile per l’eventuale minor valore. 
ART. 24 - RACCOGLITURE COMUNI 
Le raccogliture comuni a diverse partite di merci in sacchi di origine, residuate dallo sbarco di dette merci dalle navi in arrivo a Genova, vanno ripartite pro-rata. 
ART. 25 - CONTROSTALLIE ESPRESSE IN VALUTA ESTERA 
L’importo delle controstallie espresso in moneta estera, se pagato in euro, deve essere calcolato in base al cambio ufficiale del giorno in cui ha termine la discarica. 
ART. 26 - RIPARTO CONTROSTALLIE 
Le controstallie si ripartiscono fra tutti i ricevitori secondo il quantitativo ricevuto, a meno che non siano imputabili a colpa di uno o più determinati ricevitori. 
ART. 27 - BUONI DI CONSEGNA 
Il possessore della polizza di carico può emettere “buoni di consegna” (delivey orders) fino alla concorrenza del quantitativo segnato in polizza. 
Detti “buoni” per essere validi debbono portare il visto e la firma del detentore della polizza di carico e chi emette i “buoni di consegna” rimane responsabile del buon fine degli stessi. 
I buoni di consegna per essere validi verso la nave debbono portare la controfirma del raccomandatario, o dell’armatore, attestante l’avvenuto deposito della polizza di carico originale. 
ART. 28 - VENDITA C.I.F. – OBBLIGHI DEL VENDITORE 
In base al contratto “C.I.F.” (costo, assicurazione e nolo) il venditore deve fornire al compratore i documenti rappresentativi ed i certificati prescritti relativi alla merce resa franco di ogni spesa di trasporto e di assicurazione al porto o ai porti di destinazione indicati dal contratto. 
La clausola “C.I.F.” comporta, per la merce proveniente dall’estero, la consegna alla condizione di disistivaggio (tiraggio) a carico della nave. 
Il venditore risponde verso il compratore di clausole di noleggio difformi dalla precedente. 
ART. 29 - SPESA DI PESATURA NELLA VENDITA C.I.F. 
La spesa di pesatura per le partite di merci contrattate “C.I.F” Genova è a carico del compratore. 
ART. 30 - ASSICURAZIONE DELLA MERCE VENDUTA C.I.F. 
Il venditore dovrà fornire polizze e/o certificati di assicurazione per almeno il 2% in più dell’ammontare del valore di fattura. 
L’assicurazione deve coprire anche i rischi di guerra, scioperi e sommosse, e dovrà essere coperta presso Assicuratori primari, ma per la solvibilità dei quali il venditore non è responsabile. 
L’assicurazione marittima deve coprire i rischi di avaria particolare con franchigia del 10% che dovrà essere stipulata da terra a terra con 15 (quindici) giorni di giacenza dal termine dello sbarco, compresi il rischio di incendio per il periodo di sosta a terra. La franchigia per avaria particolare sarà conteggiata: per i cereali, i semi, le farine ed i legumi, stiva per stiva per merce alla rinfusa e sacco per sacco per merce in sacchi; per gli oli, tanca per tanca. 
Ogni spesa assicurativa per coprire i rischi di guerra eccedente lo 0,50% del valore assicurato sarà a carico del compratore; il venditore potrà esigere tale importo al ritiro dei documenti. 
ART. 31 - PAGAMENTO DEL NOLO 
Il ricevitore di una partita di merce giunta a carico completo non è obbligato a pagare il nolo prima del giorno di inizio della discarica. 
ART. 32 - CLAUSOLA “ARBITRATO C.A.C.C.S. GENOVA” 
Per l’arbitrato si fa riferimento alle disposizioni contenute nei contratti “Associazione del Commercio dei Cereali e Semi” di Genova. 
Tuttavia, quando viene inserita in contratto la clausola “Arbitrato Genova”, ovvero “Genoa Arbitration” e simili, senza riferimento ad uno specifico contratto “A.C.C.S.”, significa che qualsiasi contestazione deve essere risolta mediante arbitrato irrituale da esperirsi presso la Camera Arbitrale dei Cereali e Semi secondo il Regolamento vigente della stessa e con riferimento alle condizioni del contratto-tipo cui la merce si riferisce. 
ART. 33 - ONERI DEL COMPRATORE 
I dazi, diritti doganali e tutti i gravami relativi alla introduzione in Italia delle merci provenienti dall’estero sono a carico del compratore. 
ART. 34 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
Nei contratti di compravendita di cereali, semi e legumi, spetta al mediatore una provvigione dello 0,50% sul valore della merce a carico del venditore. 
Per le compravendite coattive la provvigione è dell’1% a carico di chi ha chiesto la vendita o l’acquisto. 
ART. 35 - TOLLERANZE, PESO ETTOLITRICO E CORPI ESTRANEI 
Per la tolleranza di peso ettolitrico e di corpi estranei si applicano le norme contenute nei contratti tipo “Associazione del Commercio dei Cereali e Semi” di Genova. 
ART. 36 - CALO PESO 
a) Grano 
E’ ammesso per il grano un calo naturale medio di viaggio dello 0,25% per le provenienze Nord America e Sud America ed altre dove siano adottati moderni sistemi di caricazione e pesatura; dello 0,50% per tutte le altre provenienze. 
b) Granoturco Per il granone trasportato via mare proveniente dal Mediterraneo è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%. Per il granone trasportato via mare proveniente da oltre gli Stretti è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,75%. Per il granone trasportato via terra da o per l’estero è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%. Per il granone trasportato via terra nell’interno è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,30%. Per il granone giacente in magazzino e per una durata non superiore a 3 mesi è ammesso un calo naturale normale dello 0,30% per ogni mese. c) Avena Per l’avena trasportata via mare proveniente dal Mediterraneo è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%. Per l’avena trasportata via mare proveniente da oltre gli Stretti è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,75%. Per l’avena trasportata via terra da o per l’estero è ammesso un calo naturale normale dello 0,375%. 
Per l’avena trasportata via terra nell’interno è ammesso un calo naturale normale dello 0,25%. d) Orzo Per l’orzo trasportato via mare proveniente dal Mediterraneo è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%. Per l’orzo trasportato via mare proveniente da oltre gli Stretti è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,75%. Per l’orzo trasportato via terra da o per l’estero è ammesso un calo naturale normale dello 
0,375%. 
Per l’orzo trasportato via terra nell’interno è ammesso un calo naturale normale dello 0,25%. 
Per l’orzo giacente in magazzino e per una durata non superiore a 3 mesi è ammesso un calo naturale normale dello 0,30% per ogni mese. 
e) Segale 
E’ ammesso per la segale un calo naturale medio di viaggio dello 0.25% per le provenienze Nord America e Sud America ed altre dove siano adottati moderni sistemi di caricazione e pesatura; dello 0,50% per tutte le altre provenienze. 
f) Fave secche 
Il calo naturale ammesso per i carichi di fave secche dell’ultimo raccolto provenienti dai porti del Mediterraneo è il seguente: -per imbarco nel mese di giugno, 1,50%; -per imbarco nei mesi di luglio e agosto, 1%; -per imbarco negli altri mesi, 0,50%. 
ART. 37 - PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA’ SANITARIE 
Qualora una partita di merce venduta viaggiante per nave già designata sia in tutto o in parte dichiarata non introducibile dalle Autorità Sanitarie competenti entro 5 giorni dallo sbarco dalla nave importatrice, il contratto relativo sarà annullato in tutto ovvero per la parte dichiarata non introducibile. 
b) Frutta e ortaggi 
Agrumi 
ART. 38 - CALO PESO 
Il calo di trasporto delle arance, dei mandarini e dei limoni è del 4%. Il calo di giacenza fino a 30 giorni è del 4%. 
ART. 39 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita degli agrumi si osservano gli usi vigenti per la frutta fresca. 
Frutta fresca 
ART. 40 -VENDITE ALL’INGROSSO 
Le vendite avvengono direttamente o per tramite di commissionari che le effettuano a nome proprio per conto di produttori. 
La vendita all’ingrosso è compiuta per libera contrattazione, per collo intero a peso netto espresso in chilogrammi, a numero di pezzo o mazzi e a cifra globale per collo (“a botta”). 
Il collo deve, in questo caso, contenere l’indicazione del numero dei pezzi o dei mazzi in esso contenuti; i pezzi devono essere omogenei. 
Le contrattazioni di mercato si effettuano verbalmente senza alcun rilascio da parte del venditore di uno stabilito di vendita. 
ART. 41 - VENDITE IN CONTO COMMISSIONE Il termine di tempo previsto dall’art. 1712, comma secondo, cod.civ., è fissato in giorni 15. 
ART. 42 - CALO PESO Il calo peso di trasporto delle frutta fresche è il seguente: -mele e pere: 3% -albicocche, pesche, ciliegie e susine: 5% -banane: 2% Il calo di giacenza delle mele e delle pere fino a 3 mesi è del 4%; per albicocche, pesche, 
ciliegie e susine fino a 7 giorni è del 4%; per le banane fino a 45 giorni 4%. 
Frutta secca 
ART. 43 - FRUTTA SECCA La frutta secca in sacchi di materie tessili o di carta è venduta a peso netto. 
ART. 44 - FRUTTA SECCA IN CARTONI Le contrattazioni della frutta secca in cartoni avvengono nel modo seguente: 
- prugne, datteri e frutta essiccata in genere (pesche, pere, albicocche, fichi, mele e frutta sgusciate in genere), a peso netto; 
- uva sultanina di Grecia, Turchia, Iran, California e Australia in cartoni inferiori a Kg. 15 a peso netto. Il peso è marcato con timbro indelebile sugli imballaggi; 
- uva secca in grappoli e sgrappolata nazionale o di altre provenienze ed in qualsiasi imballaggio, a peso netto. 

ART. 45 - FICHI SECCHI I fichi secchi nazionali ed esteri sono venduti in cartoni contenenti pacchetti o altre 
confezioni in cellophane oppure sfusi, peso netto. 
ART. 46 - CALO NATURALE Il calo naturale che la frutta secca in genere può subire nei 4 mesi successivi allo 
sbarco/arrivo è valutata come segue: 
Uva secca, 0,6% 
Prugne secche, 0,6% 
Armelline sgusciate amare e dolci, 2% 
Arachidi sgusciate, 2% 
Arachidi in guscio, 2% 
Nocciole sgusciate, 2% 
Mandorle e nocciole con guscio, 2% 
Noci, 2% 
Pinoli mondi, 2% 
Fichi secchi, 2% 
Anacardi, 0,5% 
Noci del Brasile, dal 15 al 20% 
Castagne secche, 1% 
ART. 47 - CALO DI VIAGGIO DELLA FRUTTA SECCA IN GENERE Il calo di viaggio ammesso per la frutta secca in genere è dello 0,5%. 
ART. 48 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di frutta secca in genere, va dall’1% al 2% a carico del venditore. 
ART. 49 - COMMISSIONE PER VENDITE IN CONTO DEPOSITO 
La provvigione relativa alle vendite in conto deposito è del 2%, oltre il rimborso delle spese di giacenza, di carico e scarico. 
Patate 
ART. 50 - CALO PESO NEI TRASPORTI STRADALI Il calo peso delle patate durante il trasporto è del 2%; il calo delle patate novelle è del 5%. 
ART. 51 - CALO PESO NEI TRASPORTI FERROVIARI 
Il calo delle patate durante il trasporto per ferrovia è del 2%; il calo delle patate novelle è del 4%. 
ART. 52 - CALO DI GIACENZA 
Il calo peso per giacenze fino a 3 mesi può raggiungere il 2%; per le patate novelle può raggiungere il 3% per giacenze fino a un mese. 
ART. 53 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita di patate si osservano gli usi vigenti per la frutta fresca, in quanto applicabili. 
Ortaggi 
ART. 54 - CALO PESO 
Durante il trasporto con automezzi i piselli, le fave, i fagiolini, i fagioli rossi e le verdure a fogliame possono subire un calo del 10% per provenienze entro i 200 Km; del 13% per provenienze da 201 a 500 Km. e del 15% per provenienze superiori. 
Durante il trasporto con ferrovia il calo massimo può essere del 5% per provenienze fino a Km 500 e del 10% per provenienze superiori. 
Durante il trasporto con autotreno e/o ferrovia, il calo delle cipolle è del 3%; il calo degli agli verdi è del 15%; il calo degli agli secchi è del 2%; il calo dei funghi freschi selvatici e coltivati è del 4% e per giacenze superiori alle 24 ore è dell’8%. 
Il calo di giacenza può raggiungere il 2% per cipolle e agli secchi entro i primi 3 mesi; il 5% per gli agli freschi nei primi 15 giorni; il 4% per gli altri ortaggi (piselli, fave, fagiolini, fagioli rossi, verdure a fogliame) nei primi 7 giorni. 
ART. 55 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita di ortaggi si osservano gli usi vigenti per la frutta fresca in quanto applicabili. 
Uva da mosto 
ART. 56 - VENDITE ALL’INGROSSO 
Le vendite avvengono direttamente o per tramite di commissionari che le effettuano a nome proprio per conto di produttori. 
La vendita all’ingrosso è compiuta per libera contrattazione a peso netto espresso in chilogrammi. 
ART. 57 - CALO PESO 
Durante il trasporto il prodotto può subire un calo del 5% per provenienze entro i Km 200 e del 10% per distanze superiori. 
Mosto 
ART. 58 - PESO E REQUISITI 
Le compravendite dei mosti avvengono a quintale, grado svolto e da svolgere e, comunque, con l’indicazione se con feccia, defecati o filtrati. 
ART. 59 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
La provvigione per mediazione nella compravendita di mosti sfusi è del 2% sul prezzo a carico del venditore. 
c) Caffè, cacao, tè, pepe, spezie ed altri coloniali 
ART.60 - COMPRAVENDITA 
Usi riferiti alla compravendita di merce allo stato estero sdoganabile e allo stato nazionale, per consegna sulla piazza di Genova, salvo diverse indicazioni. 
Gli stessi usi valgono per consegne sui magazzini di Rivalta Scrivia. 
ART. 61 - CLAUSOLA “MERCE ALLO STATO ESTERO SDOGANABILE” 
La clausola “merce allo stato estero sdoganabile”, significa che la merce è sdoganabile su regolare documentazione fornita dal venditore. 
ART. 62 - MERCE “VISTA E GRADITA” 
Le compravendite effettuate con la clausola “merce vista e gradita” (ovvero “merce vista e visitata” ovvero “visitata ed accettata” ovvero “visitata e gradita”), escludono ogni diritto a reclamo per differenza di qualità o per qualsiasi altro difetto o avaria, quando il compratore abbia visitato ed accettato la merce oppure abbia esplicitamente rinunciato alla visita. 
ART. 63 - “SALVO VISTA CAMPIONE” 
In caso di vendita con la clausola “salvo vista campione”, alla conclusione del contratto il compratore ha diritto di richiedere il campione della partita, che dovrà essere spedito per corriere entro i due giorni lavorativi successivi a quello della conclusione del contratto. 
Entro i due giorni lavorativi successivi a quello della ricezione, il compratore deve dichiarare se gradisce o no la merce. Trascorsi i termini suddetti senza che sia stata mossa eccezione, il contratto si intende perfezionato. 
ART. 64 - “SALVO AVARIA” – “ESCLUSA AVARIA” – “ESCLUSA AVARIA NON 
SOSTITUIBILE” 
Le compravendite possono essere effettuate con le seguenti clausole: 
a) “salvo avaria”: il compratore non ha diritto di rifiutare la merce avariata ma ha diritto di 
essere risarcito del danno; 
b) “esclusa avaria”: il compratore ha diritto di rifiutare i colli risultanti avariati e di richiederne 
la sostituzione; 
c) “esclusa avaria non sostituibile”: il compratore ha diritto di rifiutare i colli risultanti avariati 
ma non di richiederne la sostituzione. 
Nelle compravendite di “merce pronta”, se non altrimenti specificato, la clausola d’uso è quella indicata alla lettera b). 
ART. 65 - TIPI DI VENDITA 
La merce può essere venduta: 
a) “su descrizione”, nel qual caso la merce deve corrispondere in ogni particolare alla qualità 
descritta; 
b) “su classificazione speciale”, nel qual caso la merce deve essere conforme a tale 
classificazione e la qualità deve corrispondere alla media del raccolto al luogo e all’epoca 
dell’imbarco; 
c) “su campione tipo” (su tipo di campione), nel qual caso la merce deve corrispondere, nel suo insieme, alle caratteristiche del campione tipo presentato; d) “su campione prelevato da partita determinata”, nel qual caso la merce deve essere quella campionata e corrispondente quindi fedelmente al campione rappresentato. Il “campione d’esecuzione” precedente ha valore di “campione tipo”. Le clausole “a campione” o “su campione della partita” (stock lot) equivalgono a quella prevista alla lettera d). 
ART. 66 - PREZZO E PESO 
Nelle contrattazioni su piazza sia di merce allo stato estero sdoganabile, sia di merce nazionalizzata, il prezzo e l’unità di contrattazione si intendono in euro per Kg netto. 
ART. 67 - PRELEVAMENTO DI CAMPIONI 
In caso di reclamo il prelevamento dei campioni viene effettuato in contraddittorio, unicamente da colli intatti o con i dovuti accorgimenti, in modo da rappresentare esattamente l’insieme della partita. 
La presente disposizione si applica anche alla vendita di merce nazionalizzata. 
ART. 68 - FORMA E SPESE 
Le merci devono essere consegnate in imballaggio originale. Il costo dell’imballaggio è a carico del venditore. 
La presente disposizione si applica anche alla vendita di merce nazionalizzata. 
ART. 69 - TARA 
La tara d’uso è quella d’origine. Qualora questa non fosse determinabile, vale la tara reale media. 
Il controllo della tara reale, per partite ad imballaggi omogenei, si effettua col pesare da 5 a 10 involucri e calcolando il loro peso medio. 
La determinazione della tara avviene in presenza di ambedue le parti ed a spese del compratore. 
ART. 70 - POSIZIONE DELLA MERCE 
Le compravendite per consegna sulla piazza di Genova possono riguardare: 
a) “merce pronta”, nel qual caso la merce si trova già giacente a magazzino; 
b) “merce allo sbarco”, nel qual caso viene indicato il nome della nave che sta scaricando; 
c) “merce viaggiante”, nel qual caso verrà precisato il nome della nave appena conosciuto, se 
la merce viaggia via mare, oppure la data di spedizione ed il mezzo, se la merce viaggia 
altrimenti; 
d) “merce da caricarsi”, nel qual caso viene indicata l’epoca d’imbarco o di caricazione; il 
venditore comunicherà al compratore i dati di cui alla lettera c) appena ne sarà a conoscenza. 
Per “imbarco pronto” si intende l’imbarco entro 30 giorni correnti dal giorno successivo alla data della conclusione dell’affare. 
Per “imbarco immediato”, tale termine è ridotto a 15 giorni. 
ART. 71 - EPOCA D’IMBARCO 
Per determinare l’epoca di imbarco o di caricazione in caso di contestazione farà fede – salvo prova contraria – la data della polizza di carico per merce a bordo, della lettera di vettura, o carnet T.I.R. Per le compravendite d’origine (cioè per imbarco dall’origine), le comunicazioni di imbarco e di trasbordo date dal venditore al compratore si intendono fatte sotto riserva. La riserva significa che la notizia viene comunicata così come ricevuta dal venditore, senza garanzia da parte dello stesso circa l’esattezza della comunicazione da lui ricevuta. 
ART. 72 - LUOGO DI CONSEGNA 
La merce deve essere consegnata: 
a) se trattasi di merce pronta, franco ripesato magazzino estero ove si trova, sdoganabile; 
b) negli altri casi, franco ripesato magazzino estero dove la merce sarà introdotta. Per la merce 
introdotta in Punto Franco, la consegna sarà effettuata franco ripesato magazzino estero del 
compratore o del suo spedizioniere. 
Il magazzino in cui la merce si trova o dove sarà consegnata deve essere indicato. Nelle vendite di merce nazionalizzata, la consegna è effettuata franco magazzino, camion o vagone partenza. 
ART. 73 - TERMINI DI RITIRO E SPESE 
In caso di merce pronta, il compratore deve ritirare la merce entro e non oltre 14 giorni lavorativi dalla data della conclusione della vendita. 
Negli altri casi il venditore deve tempestivamente avvisare il compratore circa la data del ritiro. Il compratore deve provvedere al ritiro della merce entro i vigenti termini di franchigia dei diritti di sosta, mentre il venditore ha l’obbligo di renderla sdoganabile entro i termini predetti. 
Tutte le spese antecedenti alla consegna, compresa quella di pesatura ordinaria, sono a carico del venditore. 
La spesa di assistenza al peso e quelle successive alla consegna sono a carico del compratore. 
ART 74 - PESATURA 
Le compravendite sono regolate sul peso di consegna. 
In caso di vendite di merci allo sbarco, viaggiante o da caricarsi vale la pesatura effettuata all’atto dell’introduzione a magazzino. 
Quando la pesatura è fatta collo per collo, i pesi vengono arrotondati ai 200 grammi, per eccesso o per difetto. 
Per la merce nazionalizzata il peso è quello constatato in partenza all’atto della consegna al compratore oppure al vettore per la spedizione. 
ART 75 - MODALITA’ DI CONSEGNA 
All’atto della consegna si riscontra l’originalità dell’imballaggio, si esegue la pesatura e si verifica la qualità. 
ART. 76 - CLAUSOLA “CIRCA” 
Nelle compravendite effettuate con la clausola “circa” è tollerata una differenza nella consegna sino al 3% in più od in meno del quantitativo venduto. 
La presente disposizione si applica anche alla vendita di merce nazionalizzata. 
ART. 77 - CALO PESO DI VIAGGIO Il calo naturale che la merce può subire durante il viaggio dal porto di imbarco al punto di 
destino è mediamente valutato nelle seguenti misure: -caffè …………………………………………….. massimo 0,5% -cacao ……………………………………………. da 1 a 2% -pepe nero e pimento …………………………….. da 1 a 2% -pepe bianco ……………………………………... da 2 a 3% -chiodi di garofano e cannella …………………… da 2 a 3% -noci moscate e fiori macis ……………………. .. da 1 a 2% -tè ………………………………………………… massimo 0,5% 
ART. 78 - CALO PESO DI GIACENZA Il calo naturale annuo nei magazzini di abituale deposito varia a seconda della qualità e della 
ubicazione; esso è mediamente valutato come segue: -caffè …………………………………… 1% -cacao ………………………………….. 1% -pepe nero e pimento ………………… 1% -pepe bianco ……………………………. 2% -chiodi di garofano e cannella ………….. 2% -noci moscate e fiori macis …………….. 2% -tè ……………………………………… 0,5% 
ART. 79 - ASSICURAZIONI NELLA VENDITA C.I.F. 
Nelle compravendite con la clausola C.I.F. (costo, assicurazione e nolo) se le condizioni di assicurazione marittima non sono state specificate, il venditore deve assicurare la merce con primaria compagnia per il valore della fattura maggiorato del 5% con la clausola “contro tutti i rischi” (all risks), rischio coperto dall’ultimo magazzino alla partenza al primo magazzino all’arrivo. 
Il venditore deve consegnare al compratore la polizza o il certificato di assicurazione o un documento equivalente e fornire a sue spese il certificato d’origine e gli altri documenti richiesti. 
ART. 80 - TERMINI DI PAGAMENTO Il pagamento viene effettuato per contanti, all’atto del ritiro. 
ART. 81 - SPESE BANCARIE, CAMBIALI E BOLLI Le spese bancarie relative all’incasso della documentata relativa alla merce oggetto della compravendita sono a carico del venditore. Ogni altra spesa della banca del compratore al di fuori di quelle relative all’incasso è a carico del compratore. I bolli di fatture ed eventuali tratte o cambiali sono a carico del compratore sia nella vendita di merce allo Stato estero, sia nella vendita di merce nazionalizzata. 
ART. 82 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE La provvigione spettante al mediatore è dell’1% a carico del venditore. 
d) Juta greggia 
ART. 83 – PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE Negli affari di juta greggia la provvigione spettante al mediatore è dell’1% a carico del venditore. 
e) Cotoni sodi 
ART. 84 – SCELTA ALLO SBARCO 
Lo sbarco delle balle di cotone, formanti parti di carico intero o di partite, anche se le balle sono distinte da marche diverse, avviene a lungo numero da bordo della nave trasportante; la scelta 
o separazione delle balle per marca avviene a terra. 
ART. 85 – PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
La provvigione spettante al mediatore per affari in cotoni sodi è dell’1% ed è dovuta dal venditore. 
f) Piante e parti di piante, semi e frutti medicinali 
Tamarindo 
ART. 86 – VENDITA SU DENOMINAZIONE Il tamarindo viene contrattato su denominazione, con la precisazione della percentuale di semi. 
ART. 87 – TAMARINDO MADRAS Il tamarindo Madras naturale è venduto in sacchi doppi, a peso lordo. 
ART. 88 – PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
La provvigione spettante al mediatore per le compravendite di tamarindo su piazza è del 2% a carico del venditore. 
Cassia 
ART. 89 – CASSIA IN CANNA MAKASSAR 
La cassia in canna Makassar è venduta in cestoni rivestiti di tela. La cassia è venduta “in sorte”. 
ART. 90 – CASSIA IN CANNA MAKASSAR – TARA La tara fissa è di 4 Kg per cestone. 
ART. 91 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
La provvigione spettante al mediatore per le compravendite su piazza è del 2% a carico del venditore. 
Senna 
ART. 92 – VENDITA IN BALLE La senna in foglie Tinnevelly è venduta in balle pressate, peso lordo per netto. 
ART. 93 – PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
La provvigione spettante al mediatore per le compravendite su piazza di senna in foglie è del 2% a carico del venditore. 
g) Erbe, sementi e foraggi 
ART. 94 - VENDITA DEL FIENO 
La compravendita del fieno viene fatta a quintale su campione, in balla detta comunemente “fascio”, oppure sciolto. 
ART. 95 -VENDITA DELL’ERBA La compravendita dell’erba viene fatta a “corpo”, prodotto ancora da tagliare. 
ART. 96 - CONSEGNA DEL FIENO La consegna del fieno avviene in istrada nel punto più vicino al luogo del venditore. 
ART. 97 - PESATURA DEL FIENO Il peso viene accertato in contraddittorio tra venditore e compratore, al momento della caricazione sul carro o camion, con stadere portatili. 
ART. 98 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita di sementi e foraggi si osservano gli usi vigenti per i cereali, semi e derivati, in quanto applicabili. 
CAPITOLO 3) PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA 
a) Legna da ardere 
ART.1 - CLASSIFICAZIONE 
La legna da ardere si tratta delle seguenti qualità: legna forte (rovere, olmo, faggio, frassino, carpino, olivo, acero, quercia, acacia, ceppi di erica e di corbezzolo); legna dolce (castagno, larice, pioppo, conifere mediterranee). 
ART. 2 - LUOGO DI CONSEGNA La consegna avviene in istrada nel punto più vicino al luogo del venditore. 
ART. 3 - PESATURA La compravendita avviene a quintale. 
ART. 4 - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento avviene a contanti a consegna o a spedizione effettuata e presentazione di riversale ferroviaria. 
b) Carbone vegetale 
ART. 5 - RAPPORTO TRA PROPRIETARIO DEL BOSCO E CARBONAIO 
Il proprietario dei boschi consegna al carbonaio il bosco da tagliare e, se non viene stipulato il prezzo del taglio, il carbonaio dà in pagamento una metà del carbone ricavato. Se, invece, viene contrattato il prezzo, il carbonaio dà una caparra all’atto della consegna del bosco e salda la differenza in vari acconti, man mano che ritira il carbone ricavato. 
ART. 6 - PASSI PEDONALI PRIVATI 
Per i passi pedonali in terreni poderali o interpoderali, in caso di recinzione dei fondi, la distanza tra le recinzioni dovrà lasciare una larghezza ed un’ altezza tali da consentire l’utilizzo del passo stesso con un carico sporgente a spalla. 
CAPITOLO 4) PRODOTTI DELL’INDUSTRIA ESTRATTIVA - MINERALI NON METALLIFERI 
a) Zolfo 
ART. 1 - GRADO DI PUREZZA 
Il grado di purezza per lo zolfo doppio raffinato in piani è del 99/100% 

ART. 2 - ZOLFO IN SACCHI, PANI E CANNOLI Lo zolfo greggio macinato, raffinato macinato e lo zolfo ventilato sono venduti in sacchi da kg. 25. Lo zolfo raffinato in piani è venduto alla rinfusa; quello in casse o scatole di cartone, peso netto, ovvero in sacchi di tela o di carta. 
ART. 3 - CALO PESO 
Nei rapporti degli zolfi greggi e raffinati caricati alla rinfusa, effettuati con navi, il calo complessivo è del 2% se la caricazione è stata eseguita con attracco alla banchina; è del 2,50% se la caricazione è stata invece eseguita senza attracco alla banchina. 
ART. 4 - PESO DI CONSEGNA Nelle compravendite di zolfo in genere, alla condizione “C.I.F. Genova”, vale il peso di imbarco indicato nella polizza di carico. 
Nelle compravendite “franco vagone” di zolfo raffinato e greggio alla rinfusa, per peso di consegna si intende quello effettuato dalla ferrovia in partenza con tara reale; nelle compravendite “franco autocarro”, quello effettuato da pesatore pubblico o dal bilico della dogana con tara reale. 
ART. 5 - VENDITE “C.I.F.” E “FRANCO VAGONE” Nelle vendite dei diversi tipi di zolfo alla condizione “C.I.F. Genova”, il pagamento deve farsi alla presentazione dei documenti. Nelle vendite “franco vagone e/o camion partenza”, il pagamento si effettua a 30 giorni data consegna. 
ART. 6 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE La provvigione spettante al mediatore per le compravendite dello zolfo è del 2% ed è dovuta dal venditore. 
b) Carboni fossili e coke 
ART. 7 - OFFERTA FERMA Un’offerta ferma per la vendita o l’acquisto di carbone avviene: a) offerta di vendita/richiesta d’acquisto: viene trasmessa via fax e/o via e-mail dal fornitore o 
acquirente. La stessa s’intende valida fino al termine specificato sull’offerta/richiesta stessa; 
b) tender (gara di fornitura): tale richiesta d’offerta viene trasmessa in busta chiusa ed inviata contemporaneamente a vari fornitori. In questo caso, trattandosi di gara di fornitura (tender), sulla stessa saranno indicati i termini e le condizioni alle quali il potenziale fornitore dovrà attenersi in caso intenda partecipare alla gara con un’offerta. 
ART. 8 - RISPOSTA AD OFFERTE FERME La risposta ad un’offerta o richiesta d’offerta deve essere data con lo stesso mezzo di comunicazione usato per l’offerta o la richiesta d’offerta. 
In caso di “tender” per una eventuale vendita, l’offerta dovrà essere presentata, in busta chiusa, entro i termini e nei modi indicati sul tender stesso. 
ART. 9 - CONDIZIONI DI VENDITA 
Le condizioni di vendita (F.O.B., C.I.F., C.F.R. e D.E.S.) sono regolate dalle norme INCOTERMS. 
ART. 10 - CONDIZIONI DI PEZZATURA PER PIU’ VAGONI 
Nel caso in cui la merce venga caricata in più stive di un’unica nave, con un gruppo di vagoni o treno completo o con spedizione frazionata in più mezzi di trasporto, ma facenti parte di un’unica spedizione, viene calcolata, e vale pertanto ai fini contrattuali, la media dei campioni componenti la globalità della consegna. 
ART. 11 - CLAUSOLA CIRCA 
Nelle vendite di carbone e/o coke, sia con la clausola F.O.B. o C.I.F., che su vagone, sempreché sia stato pattuito il “circa”, è in facoltà del venditore di consegnare il 10% in più o in meno sul quantitativo totale venduto. 
Per le vendite via mare, l’indicazione della diminuzione od aumento di quantitativo deve essere segnalata al compratore non appena il venditore è a conoscenza della partenza della nave e del peso caricato. 
ART. 12 - TOLLERANZA DI PESO Nelle vendite di partite di carbone e/o coke su nave, vagone od altro veicolo, senza clausola “circa”, il caricatore deve regolarsi come segue: -quantitativo massimo trasportabile (“full cargo”): la tolleranza della consegna deve rientrare nei limiti dati dalla portata massima del mezzo utilizzato per la spedizione; 
-quantitativo minimo/massimo definito contrattualmente: il venditore dovrà attivarsi affinché 
il quantitativo consegnato rientri nella tolleranza minima/massima prevista contrattualmente, 
sempre compatibilmente con la portata del mezzo di trasporto. 
ART. 13 - CALO PESO 
La tolleranza massima per calo naturale e dispersione normale di viaggio del carbone e/o coke trasportato via mare varia dall’1% al 2% (a seconda del tipo di materiale) rispetto al peso di polizza o rispetto al peso netto risultante dai documenti per il trasporto effettuato via gomma. 
ART. 14 - ACCERTAMENTO DEL MINUTO 
La percentuale massima nel carbone coke di pezzatura inferiore ai mm. 10 viene definita contrattualmente e misurata in conformità alle norme ISO o STAM o UNICHIM (da specificare contrattualmente). 
ART. 15 - RITIRO “PARTIAL CARGO” 
Nelle vendite CIF di un “partial cargo” (vendita frazionata in un’unica qualità di carbone caricata su più stive di una nave) ogni ricevitore ha diritto di ricevere la quantità di carbone pattuito dalle stive concordate, compatibilmente con le esigenze della nave in fatto di stabilità e sicurezza in navigazione in caso di sbarco in più porti di destino. 
ART. 16 - DIREZIONE DELLA DISCARICA/IMBARCO 
Lo sbarco/imbarco di carbone e/o coke vengono effettuati presso banchine/ponti/terminals privati o pubblici. 
La direzione della discarica spetta alla banchina stessa, rispettando comunque sempre le norme imposte dall’Autorità Portuale di competenza, e in accordo con le esigenze del comandante della nave di sbarcare le merci dalle stive e con la sequenza che gli possa garantire in ogni momento la sicurezza della nave e degli impianti di sbarco. 
ART. 17 - VENDITE SU VEICOLI NON FERROVIARI 
Nelle vendite di carbone e/o coke da nave o da deposito su veicoli non ferroviari il compratore deve presentare gli stessi, dopo essersi accordato preventivamente con il venditore circa il momento di caricare ed aver preavvisato contemporaneamente lo spedizioniere e/o il depositario della merce. 
ART. 18 - QUANTITA’ DA CARICARSI SULLA NAVE 
Il venditore di un carico completo non ha facoltà di caricare sulla stessa nave un quantitativo maggiore di quello stabilito come massimo nel contratto di vendita, neppure se sia disposto a trattenere l’eccedenza per suo conto. 
Così pure il venditore non ha facoltà di caricare sopra una nave una quantità di carbone inferiore a quella stabilita come minimo di vendita e caricare il completamento su altra nave, a meno che espressamente concordata contrattualmente la clausola “PARTIAL SHIPMENT ALLOWED”. 
ART. 19 - PESO E RISCHI DI VIAGGIO 
Il venditore è tenuto ad assicurare la merce solo nei termini CIF, CIP e DES ed il peso da fatturarsi sarà quello riconosciuto in partenza (a mezzo “bilico autorizzato” o “draft survey” o “peso riconosciuto dalla ferrovia”). 
ART. 20 - ASSICURAZIONE MARITTIMA 
L’assicurazione marittima di ogni carico di carbone e/o coke deve coprire: 
-il valore della merce alla partenza; 
-il costo nolo; 
-il costo dell’assicurazione; ed essere maggiorato del 10%. 
ART. 21 - DOCUMENTI PER IL PAGAMENTO 
Il pagamento di carichi di carbone e/o coke si esegue alla presentazione e contro consegna dei regolari documenti, cioè: polizza o polizze di carico, fatture, certificato di origine, certificato di campionamento ed analisi, certificato di peso e, se sono state caricate più qualità di carbone, anche il piano di stivaggio della nave. 
ART. 22 - CERTIFICATO DI MINIERA 
Il certificato di miniera di un carico di carbone prova solo la provenienza della merce da determinate miniere. 
I certificati rilasciati dagli enti o uffici appositi nel Paese esportatore provano soltanto il tipo e la provenienza della merce. 
ART. 23 - VENDITE CARBONE/COKE SU VAGONI O AUTOMEZZI 
Per quanto si riferisce al pagamento delle spese di trasporto, esso viene effettuato dal venditore al vettore nei seguenti modi: 
-consegna franco destino (in caso di consegna con automezzi); 
-consegna importo affrancato (in caso di consegna a mezzo ferrovia): 
Viene invece effettuato dal compratore al vettore nei seguenti modi: 
-consegna franco partenza (in caso di consegna con automezzi); 
-consegna in porto assegnato (in caso di consegna a mezzo ferrovia). 
ART. 24 - RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE 
Nella consegna di carbone e/o coke su vagone/camion, la responsabilità del venditore cessa: 
a) per la qualità e le condizioni della merce quando è avvenuta l’accettazione del 
vagone/camion da parte del compratore o di un suo incaricato al ritiro; 
b) per il peso, all’atto della presa in consegna della merce da parte del vettore. 
Agli effetti della determinazione del peso netto di consegna, si intende valida la tara segnata sul longarone del carro ferroviario, sempre che la “tara reale” non sia stata esplicitamente richiesta o non sia stato possibile effettuarla. 
ART. 25 - PRESTITI DI CARBONE 
I prestiti e le restituzioni di carbone sono in ogni caso considerati regolati temporaneamente come vendite vere e proprie, con tutti i relativi diritti e oneri. 
ART. 26 - RAGGUAGLIO TONNELLATA INGLESE Nel commercio dei carboni fossili la tonnellata inglese (long ton) è ragguagliata a Kg. 1016. 
c) Ardesie 
ART. 27 - PROPRIETA’ FRAZIONALE DEL SOTTOSUOLO 
Qualora il sottosuolo ardesiaco sia costituito da più filoni soprastanti o laterali gli uni agli altri è possibile che tali filoni appartengano a diversi proprietari o siano oggetto di separati contratti di sfruttamento, pur facendo parte dello stesso lotto di terreno. 
ART. 28 - COMPLESSO ESTRATTIVO – PREMESSA A CHIARIMENTO 
Si intende per unico complesso estrattivo l’insieme di laboratorio, cave, discariche, teleferiche e piste di servizio della stessa azienda siti nel medesimo bacino di estrazione. 
ART. 29 - CONTRATTI PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO 
Il corrispettivo è determinato tenendo presente un importo forfettario riferito alla manodopera impiegata (numero di addetti all’estrazione del materiale) e al numero dei mezzi meccanici impiegati o una percentuale riferita alla quantità di materiale grezzo estratto dalla cava, tenendo conto della qualità del materiale e della potenza del filone. 
ART. 30 - ACCESSI E PASSI – PREMESSA A CHIARIMENTO 
Il filone si raggiunge tramite un’apertura praticata nel sottosuolo detta “imbocco”. 
L’imbocco permette, secondo i casi, di accedere direttamente al banco di coltivazione in sottosuolo, oppure di proseguire lo scavo in galleria sino a raggiungere il filone da lavorare. 
In alcuni casi vengono create delle gallerie dette “fornelli” per l’areazione e per favorire la fuoriuscita dalla camera di coltivazione dei fumi dovuti al brillamento delle mine e la realizzazione delle uscite di sicurezza prescritte dalla legge. 
ART. 31 - MATERIALE UTILE ESTRATTO E PRODOTTO 
La valutazione del complesso estrattivo deve tenere conto che il materiale utile estratto non supera mai il 50% del totale che realmente esce dalla cava ed il prodotto finito non raggiunge mai il 50% del materiale utile estratto dalla cava e trasferito in laboratorio. 
ART. 32 - PIAZZALI – PREMESSA A CHIARIMENTO 
I piazzali sono slarghi di terreno più o meno estesi, di regola antistanti “l’imbocco”, che consentono la manovra dei mezzi meccanici, lo stoccaggio dei materiali estratti, la creazione di manufatti per il ricovero delle attrezzature ed i servizi, indispensabili a norma di legge e la costruzione di cabine di trasformazione. 
ART. 33 - DISCARICHE – PREMESSA A CHIARIMENTO 
Per discarica si intende un sito di regola sottostante la cava o nelle sue vicinanze o in altro sito autorizzato dove vengono scaricati i materiali di risulta provenienti dall’estrazione dei materiali di cava e dei laboratori. 
ART. 34 - VALUTAZIONE COMMERCIALE DEI FILONI 
Il valore commerciale dei singoli filoni, fatti salvi i difetti intrinseci, varia in relazione alla potenza o spessore del filone sfruttabile, alla qualità dell’ardesia, alla ubicazione del filone stesso. 
I difetti intrinseci dei filoni (“faglie”, “rissoni”, “spaisse”, “file bianche”, “file nere”, “giassi”, “coltelline” e “lasci”) che essendo in sottosuolo non sono visibili, sono geologicamente ipotizzabili per conoscenza dello stesso filone già sfruttato in zone limitrofe. 
ART. 35 - FILONE INTERCLUSO 
Tale è il filone il cui accesso è di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario del filone. Il suo valore è parificato al valore dell’insieme di passo – accesso – imbocco – piazzale e discarica. 
ART. 36 - COPERTURE IN ARDESIA IN OPERA 
Nelle coperture in opera i “vuoti” derivanti dagli ingombri posti sulle falde da ricoprire quali camini, abbaini, lucernai, volumi tecnici ed altro, il cui sviluppo è inferiore a mq 4, vengono considerati al pari dei “pieni” e pertanto non detratti dal computo finale dei mq di tetto coperto. 
ART. 37 - MISURAZIONE DELLO SPESSORE DELLE LASTRE DI ARDESIA A “SPACCO 
CAVA” 
Sui materiali “a spacco” la misurazione deve essere eseguita sovrapponendo cento lastre e misurando il totale delle stesse; tale valore, diviso per 100, darà lo spessore medio da considerare. 
CAPITOLO 5) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI 
a) Riso brillato 
ART.1 - USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita di riso brillato si osservano gli usi vigenti per i cereali, semi, legumi e derivati. 
b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione 
ART. 2 - CALO PESO Il calo naturale ammesso nei trasporti ferroviari della farina è dello 0,3%. 
ART. 3 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO 
Nella vendita di farina, semola e sottoprodotti della macinazione si osservano gli usi vigenti per i cereali, semi, legumi e derivati. 
c) Zucchero 
ART. 4 - ZUCCHERO NAZIONALE Le compravendite di zucchero bianco nazionale avvengono per prodotto: 
- alla rinfusa su autocisterne o in macrosacchi da Kg 1000/1200; 
- in sacchi di carta da Kg. 20/25 e da Kg. 50 netti; 
- in astucci o pacchi imballati in confezioni di cartone, carta o plastica termoretraibile; 
- in confezioni e varietà speciali per il rifornimento di esercizi pubblici ed industrie trasformatrici (zucchero in bustine, zucchero in quadretti, zucchero in granella, zucchero impalpabile, zucchero raffinato pilè). 

ART. 5 - ZUCCHERO EXTRANAZIONALE PROVENIENTE DAI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA. 
Lo zucchero extranazionale proveniente dai paesi dell’Unione Europea viene venduto in seguito a contratti, redatti a cura del venditore, che stabiliscono prezzo, quantità e termini di consegna. 
Il prezzo resta fissato per tutta la durata del contratto, salvo variazioni stabilite dall’Unione Europea per il prezzo di intervento, le quali saranno applicate al prezzo di quantitativi ancora da spedire. 
ART. 6 - ZUCCHERO ESTERO 
Lo zucchero estero/greggio destinato al consumo diretto viene venduto in confezioni da 1 Kg; quello destinato ad usi industriali e commerciali viene venduto in sacchi di carta o di juta¬politene da Kg. 20/25 e da Kg. 50, ovvero alla rinfusa su mezzi idonei o in macrosacchi da Kg. 1000/1200. Il peso si intende netto. 
ART. 7 - TERMINI DI CONSEGNA 
Il termine di consegna o di spedizione dello zucchero è, salvo casi di forza maggiore, di 8 giorni da quello in cui sarà pervenuto al venditore regolare ordinativo. 
La qualità pattuita della merce si intende vista ed accettata in partenza. Il numero dei colli ed il peso si intendono quelli risultanti dai documenti di trasporto, salvo la facoltà del compratore di accertare il peso di partenza a sue spese. 
ART. 8 - PLURALITA’ DI CONSEGNE Ogni consegna forma contratto a sé stante. 
ART. 9 - VENDITE C.I.F. – C. & F. 
Nelle vendite C.I.F. e C.& F. il venditore può eseguire – e quindi il compratore non può rifiutare – consegne parziali in conto della partita contrattata, purchè entro i termini di tempo pattuiti. 
ART. 10 - VENDITE F.O.B. PORTO D’ORIGINE 
Nelle vendite F.O.B. porto d’origine il venditore non può eseguire consegne parziali se non ha previamente ottenuto l’assenso del compratore. 
ART. 11 - OBBLIGO DI RITIRO 
La merce dovrà sempre, e in ogni caso, essere ritirata dal compratore, non potendo questi lasciarla giacente per conto del venditore. 
ART. 12 - RISCHIO DEL TRASPORTO 
Ogni responsabilità del venditore cessa dopo la consegna della merce a chi ne assume il trasporto. La merce viaggia per conto e rischio del compratore, anche se venduta franco destino o franco frontiera, su mezzi forniti dal venditore. 
ART. 13 - VENDITE C.I.F. E C.& F.: RISCHI I rischi di viaggio nelle vendite C.I.F. e C.& F. sono a carico del compratore. 
ART. 14 - PAGAMENTO 
Nelle compravendite di zucchero nazionale il pagamento viene effettuato prima della consegna. 
ART. 15 - PREZZO 
Nelle compravendite di zucchero il prezzo, riferito a Kg 100 netti per prodotto reso franco destino, è al netto di IVA. 
Il prezzo pattuito è in ogni caso soggetto alle variazioni di listino e di qualsiasi onere fiscale che intervenga tra la data del contratto e la data della consegna o spedizione. 
Tali variazioni non potranno mai agire come condizione risolutiva della vendita. 
Condizioni diverse vengono applicate per il prodotto venduto franco zuccherificio. 
d) Prodotti dolciari 
ART. 16 - S.A.C. (salvo approvazione della casa) 
Nelle compravendite di prodotti dell’industria dolciaria tutte le ordinazioni sono subordinate all’accettazione della Casa venditrice alla quale le ordinazioni stesse dovranno giungere debitamente firmate. 
ART. 17 - ONERE DELL’IMBALLAGGIO Gli imballaggi, se non fatturati o designati da restituire, si intendono ceduti gratuitamente. 
ART. 18 - PLURALITA’ DI CONSEGNE 
Quando una compravendita debba essere eseguita a spedizioni o consegne separate, ogni spedizione o consegna si intende costituire contratto a sé stante. 
ART. 19 -RISCHIO DI TRASPORTO La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. 
ART. 20 - TERMINI DI PAGAMENTO E CONSEGUENZE 
Per il pagamento a contanti si intende: su piazza, che deve essere fatto all’atto del ritiro della merce contro presentazione di fatture quietanzate; fuori piazza, che deve essere fatto entro 10 giorni dalla data della fattura. 
Il pagamento con tratta a vista è considerato a contanti. 
Il venditore ha facoltà di stornare qualsiasi premio o eventuale sconto quando il debitore non ottemperi al pagamento nei termini convenuti. 
Non si riconoscono pagamenti che non siano effettuati direttamente alla ditta venditrice o a persona da essa espressamente delegata. 
ART. 21 - TERMINI PER RECLAMI 
Ogni reclamo dovrà essere presentato direttamente alla ditta venditrice ed alla sua sede, nei termini di legge. 
ART. 22 - VARIAZIONE DEL PREZZO PER ONERI FISCALI 
Qualsiasi variazione fiscale o doganale in più o in meno gravante sul prodotto o sulle materie prime, che intervenisse prima della consegna, dà facoltà al venditore di modificare il prezzo in proporzione alla eventuale variazione. 
e) Carni congelate 
ART. 23 - PREZZO DELLE CARNI CONGELATE 
I prezzi si intendono riferiti alle seguenti denominazioni: quarti compensati; posteriori taglio normale; anteriori taglio normale; posteriori taglio pistola; pistole disossate in sette tagli; cosciotti rounds; anteriori taglio crop; mezzene e carrè di suino; agnelli; cervelle; trippe. 
ART. 24 - CONSEGNA DELLA CARNE CONGELATA 
Le carni congelate si intendono sempre consegnate franco carro e/o vagone frigorifero ed il peso è quello lordo per netto. 
ART. 25- CALO PESO DELLA CARNE CONGELATA Il calo peso della carne congelata dal porto d’origine allo sbarco non supera il 2%. 
ART. 26 - CALO PESO DEL LARDO 
Il calo naturale del lardo di produzione italiana è circa dell’ 1% a seconda della stagionatura; per le provenienze estere varia dall’ 1,50% al 2%. 
ART. 27- PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE 
Nelle vendite, anche coattive, di carni congelate, salumi in genere anche insaccati, lardo e strutto di maiale, spetta al mediatore una provvigione dell’ 1% a carico del venditore. 
f) Pesci preparati 
ART. 28 - ALICI SALATE 
Le alici salate in fusti sono vendute fusto per merce ed il peso si accerta pesando il barile a mostra lavata oppure deducendo la tara fissa del 12%. 
Per mostra lavata si intende tolto il timpano (coperchio) ed il primo