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UNICO 2006 e ICI 2006.
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sui nuovi principi contabili nazionali ed internazionali.
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RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 2005 DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 293 del 21 dicembre 2004
INDICE
TITOLO I – USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE - BENI IMMOBILI URBANI
Capitolo 1) Mediazioni in genere Capitolo 2) Compravendita, locazione e permuta di immobili Capitolo 3) Cessione di aziende e negozi
TITOLO II – COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI
Capitolo 1) Compravendita Capitolo 2) Affitto Capitolo 3) Conduzione
a) Scambi agrari
b).Braccianti agricoli
c) Soccida
TITOLO III – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo 1) Prodotti della zootecnia
a) Bovini da vita, da latte e da macello
b) Equini
c) Suini
d) Ovini
e) Latte
f) Carni
Carni fresche e frattaglie
Carni congelate (V. Tit III Cap.5 prodotti industrie alimentari)
g) Pelli
Pelli bovine, ovine e caprine estere
Pelli da macello fresche salate nazionali
Pelli ovine e caprine nazionali
Pelli conciate
f) Prodotti dell’apicoltura
Capitolo 2) Prodotti dell’agricoltura
a) Cereali, semi, semi oleosi, legumi e derivati
b) Frutta e ortaggi
Agrumi
Frutta fresca
Frutta secca
Patate
Ortaggi
Uva da mosto
Mosto
c) Caffè, cacao, tè, pepe, spezie ed altri coloniali
d) Juta greggia
e) Cotoni sodi
f) Piante e parti di piante, semi e frutti medicinali
Tamarindo
Cassia
Senna
g) Erbe, sementi e foraggi
Capitolo 3) Prodotti della silvicoltura
a) Legna da ardere
b) Carbone vegetale
Capitolo 4) Prodotti dell’industria estrattiva - minerali non metalliferi
a) Zolfo
b) Carboni fossili e coke
c) Ardesie
Capitolo 5) Prodotti delle industrie alimentari
a) Riso brillato
b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione
c) Zucchero
d) Prodotti dolciari
e) Carni congelate
f) Pesci preparati
g) Conserve alimentari
h) Formaggio
i) Olio d’oliva
l) Altri oli vegetali – oli di semi raffinati
m) Oli e grassi vegetali per uso industriale
n) Grassi animali per usi alimentari
o) Grassi animali per usi industriali
p) Vini
Capitolo 6) Prodotti delle industrie tessili e dell’abbigliamento
a) Filati artificiali e sintetici b) Tintoria e finissaggio di tessuti a maglia, filati e materie tessili in genere c) Manufatti di juta, teli e sacchi nuovi d) Manufatti di juta e sacchi usati e) Maglieria f) Vestiti e biancheria
Capitolo 7) Prodotti dell’industria del legno
Legno comune
Capitolo 8) Prodotti delle industrie della carta, delle arti grafiche ed affini
a) Carta e cartoni
b) Prodotti delle arti grafiche ed affini
Capitolo 9) Prodotti audio-video-fotografici
Capitolo 10) Prodotti delle industrie metallurgiche
a) Prodotti siderurgici (metalli ferrosi)
Sez. I – Nomenclatura, definizioni e caratteristiche
Sez. II – Usi comuni a tutti i prodotti siderurgici
Sez. III – Usi particolari per i laminati di acciaio comune Sez. IV –Usi particolari per i tubi di acciaio comune senza saldatura Sez. V – Usi particolari per i tubi di acciaio saldati Sez. VI – Usi particolari per gli acciai speciali laminati
b) Rottami di acciaio, ghisa e rottami inossidabili
c) Rottami metallici non ferrosi
Capitolo 11) Prodotti delle industrie meccaniche
a) Autoveicoli usati
b) Compravendita di navi (V. Tit V Cap.3 - Usi marittimi e portuali )
Capitolo 12) Prodotti delle industrie della trasformazione dei metalli non metalliferi
a) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche.
b) Diamanti per uso industriale
c) Commercio dei diamanti
d) Marmo, pietre e albastro lavorati
Capitolo 13) Prodotti delle industrie chimiche
a) Concimi chimici
Fosfati e/o fosforiti
Nitrato di sodio
Solfato ammonico
Altri fertilizzanti azotati (Urea-Nitrati)
Fertilizzanti potassici (Cloruro e Solfato)
b) Sali sodici
c) Anticrittogamici
Solfato di rame d) Saponi e) Prodotti petroliferi f) Gas tecnici, compressi e disciolti in bombole g) Sottoprodotti della raffinazione, prodotti della saponificazione delle materie grasse, olii e grassi idrogenati.
TITOLO IV – CREDITO, ASSICURAZIONI E LEASING
Capitolo 1) Usi bancari Capitolo 2) Assicurazioni Capitolo 3 ) Leasing
TITOLO V -PRESTAZIONI VARIE D’OPERA E DI SERVIZI
Capitolo 1 ) Tintoria e lavanderia Capitolo 2) Appalto per la fornitura di riscaldamento Capitolo 3) Usi marittimi e portuali Capitolo 4) Trasporto terrestre di merci Capitolo 5) Edilizia Capitolo 6) Pubblicità Capitolo 7) Turismo
TITOLO I
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE
BENI IMMOBILI URBANI
CAPITOLO 1) MEDIAZIONI IN GENERE
ART. 1 – PLURALITA’ DI MEDIATORI Quando nella stessa contrattazione intervengono due o più mediatori, le parti contraenti sono tenute a corrispondere una sola provvigione che viene divisa in parti uguali tra i mediatori intervenuti.
CAPITOLO 2) COMPRAVENDITA, LOCAZIONE E PERMUTA DI IMMOBILI
ART. 2 -PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore professionale nella compravendita di beni immobili urbani è
del 6% sul prezzo pattuito, di cui il 3% a carico del venditore ed il 3% a carico del compratore.
ART. 3 -DURATA DELLE LOCAZIONI DI CAMERE MOBILIATE
La durata delle locazioni e delle rinnovazioni tacite di camere mobiliate è di un mese. La disdetta è
data, anche oralmente, 8 giorni prima della scadenza.
ART. 4 - LAVORI DI PICCOLA E NON RILEVANTE ENTITA’, DIPENDENTI DA
DETERIORAMENTI PRODOTTI DA PROLUNGATO USO E NON DOVUTI A VETUSTA’
E/O A CASO FORTUITO
Sono comprese tra le piccole riparazioni a carico del conduttore :
a) piccole rotture della pavimentazione in genere dei locali;
b) vetri, serrature, maniglie, infissi interni, imposte o saracinesche dei locali commerciali,
casellari postali; c) macchinari per le pulizie interne e macchine occorrenti per la cura delle aree verdi; d) rubinetti (per rottura o guasti), saracinesche, contatori divisionali, impianto di riscaldamento
(valvole, saracinesche, pompe di circolazione, gigleurs, manometri, manopole, avvolgimento pompa, bollitore acqua caldaia), condizionatore d’aria, scaldabagni; impianto ascensore (parti meccaniche, elettriche, elettroniche, dispositivi chiusura della pulsantiera e della suoneria), accessori interni per impianto luce, acqua, gas, impianto di suoneria, tiro, luce scale, citofono, videocitofono (sostituzione degli interruttori, prese di corrente, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi, se già adeguati alle norme di sicurezza), intasatura delle condotte di scarico dei sifoni particolari o delle braghe.
Sono pure compresi l’imbiancamento periodico della cucina e dei servizi, la pulizia dei recipienti dell’acqua posti all’interno o all’esterno dell’appartamento, nonché delle condotte da fumo. Sono infine a carico del conduttore la tinteggiatura dei muri, dei soffitti ed infissi interni e la sostituzione delle tappezzerie.
ART. 5 -VISITA ALL’IMMOBILE PER RIAFFITTO E PER VENDITA Durante il termine della disdetta il locatore può far visitare a terzi l’appartamento locato nel periodo di due ore al giorno consecutive, per 3 giorni alla settimana; giorni e ore da fissarsi d’accordo con il conduttore, escluse le ore notturne, serali e quelle dei pasti.
In caso di trattative di vendita il conduttore è tenuto a consentire al proprietario di fare visitare l’appartamento od il locale affittatogli, in giorni ed ora da convenirsi di volta in volta.
ART. 6-PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE SULLA LOCAZIONE DI IMMOBILI VUOTI
PER ABITAZIONE ED ALTRI USI La provvigione spettante al mediatore professionale nella locazione di immobili vuoti per uso abitazione, nonché per ogni altro uso diverso dall’abitazione, è pari ad una mensilità di canone da ambo le parti.
ART. 7 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE DI APPARTAMENTI MOBILIATI PER ESIGENZE STAGIONALI La provvigione spettante al mediatore professionale nella locazione di appartamenti mobiliati per esigenze stagionali è del 20% sull’importo della somma dei fitti per tutta la durata pattuita della locazione, di cui il 10% a carico del locatore ed il 10% a carico del conduttore. La provvigione non è dovuta per l’ulteriore durata della locazione a seguito di rinnovazione tacita od espressa.
ART. 8 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE Nella permuta di immobili la provvigione spettante al mediatore professionale è del 6% sul valore del maggiore lotto, da pagarsi per metà da ciascuno dei contraenti.
CAPITOLO 3) CESSIONE DI AZIENDE E NEGOZI
ART. 9 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Nei contratti di cessione di aziende e negozi, compresa la cessione totale e parziale di quote sociali,
spetta al mediatore professionale la provvigione del 6% sull’importo complessivo del contratto
esclusa la merce, di cui il 3% a carico del cedente e il 3% a carico del cessionario.
TITOLO II
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI
CAPITOLO 1) COMPRAVENDITA
ART. 1 - VENDITA “A MISURA” Nella compravendita di immobili “a misura” le spese per l’eventuale misurazione sono a carico del compratore.
ART. 2 - VENDITA “A GIUSTA MISURA” Quando il fondo è venduto “a giusta misura”, la misura stessa ed il computo del prezzo comprendono anche le quote delle strade vicinali.
ART. 3 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore professionale per la mediazione nella vendita di fondi rustici è del 3% sul prezzo pattuito, di cui il 50% a carico del venditore e il 50% a carico del compratore.
CAPITOLO 2) AFFITTO
ART. 4 - RATA DI AFFITTO L’affitto si paga in rate annuali anticipate.
ART. 5 - CASA COLONICA: RIPARAZIONI Sono a carico dell’affittuario i lavori di ordinaria manutenzione di tutti i locali della casa colonica e dipendenze.
ART. 6 - FOSSI: MANUTENZIONI La manutenzione ordinaria dei fossi di scolo è a carico dell’ affittuario.
ART. 7 - PIANTE MORTE ED ABBATTUTE
In caso di morte delle piante per casi fortuiti, la sostituzione avviene con la fornitura delle piantine, da parte del proprietario, mentre l’affittuario provvede per la mano d’opera e la concimazione. In caso di morte naturale di piante da frutto, la sostituzione avviene a totale carico dell’affittuario, restando a suo favore la ramaglia ed il ceppo. Il tronco, in entrambi i casi, è sempre di spettanza del proprietario, così pure i rami grossi.
ART. 8 - RICAVO DELLA POTATURA ANNUALE
Il ricavo della potatura annuale di piante di alto fusto è di spettanza dell’affittuario, ed in caso di abbattimento il tronco ed i rami grossi sono di spettanza del proprietario. Per ramaglie si intende il ramo che raggiunge un massimo di 10 cm. circa di diametro alla base. Qualora a seguito di potatura vengano prodotti pali che possono essere usufruiti come piantoni per alberi o palatura da vite, tali prodotti debbono essere usati esclusivamente nel fondo stesso.
ART. 9 - LEGNA La legna residuata dalla potatura o dalla pulitura dei boschi è di spettanza dell’affittuario o colono, sempreché alla base sia di diametro inferiore ai cm. 10.
ART.10 - RILASCIO DEL FONDO
L’ affittuario deve lasciare liberi il fondo e la casa colonica alla scadenza del contratto. Per quanto riguarda la casa viene lasciato un locale a disposizione dell’affittuario per completare la raccolta dei prodotti. Nei comuni di Montebruno, Fascia e Rondanina, alla fine del contratto l’affittuario può rimanere nella casa colonica e nell’uso della stalla fino a tutto il mese di marzo dell’anno successivo. Nei comuni di Montebruno, Fascia , Rondanina, Gorreto, Fontanigorda e Rovegno il coltivatore uscente ha diritto di seminare il frumento secondo gli ordinamenti colturali degli anni precedenti e di recarsi sul fondo seminato per le cure colturali e per il raccolto, dopo di che cessa ogni suo diritto.
ART. 11 - ESTIMO DOMINICALE Fanno parte dell’estimo dominicale, e pertanto devono essere rimborsate alla fine del rapporto, le seguenti migliorie, purchè preventivamente autorizzate ed eseguite con criteri razionali:
a) gli sfonderati (pastenare), cioè gli scassi al terreno con formazione di nuove fasce (terrazze), con scarpate di sostegno in pietre od in piote erbose, in cui può esservi rottura di rocce, diboscamenti, diceppamenti, spietramenti, livellamenti, drenaggi in pietra e in genere tutti quei lavori che servono a mettere a coltura il terreno da molto tempo gerbido;
b) le piantagioni di fruttiferi in piena produzione;
c) l’impianto di selvatici da frutta trapiantata a dimora e l’innesto di fruttiferi selvatici con varietà domestiche, semprechè si tratti di piante collocate a dimora secondo un piano razionale di miglioramento fondiario;
d) i muri a secco e le scarpate di piante erbose di sostegno delle fasce oltre i mq. 9 per ogni franamento;
e) quant’altro venga o sia fatto col preciso scopo di migliorare le condizioni del fondo, la sua attrezzatura, la sua attitudine produttiva, sempre nei limiti della convenienza economica e delle effettive necessità del fondo medesimo; sono anche comprese le “cascine” in cannicciato o paglia, su armatura di legno, coperte in paglia, lamiere, tegole, marsigliesi od altro materiale, usate dai coltivatori per il ricovero degli attrezzi rurali, carri, foraggi, ecc. La manutenzione ordinaria delle cascine preesistenti sul fondo o autorizzate è a carico del coltivatore, mentre quella straordinaria è a carico del proprietario.
ART. 12 - ESTIMO COLONICO
Per estimo colonico s’intende l’importo venale delle coltivazioni in atto al momento del regolare rilascio del fondo; si riferisce a tutto quanto è nello stato di coltivazione (sia seminagioni, sia lavorazioni preparatorie del terreno, sia concimazioni) e deve essere pagato all’affittuario o colono uscente dall’affittuario o colono subentrante o, in mancanza di questi, dal proprietario del fondo. Fanno parte dell’estimo colonico:
a) le colture in atto e in uso nella zona o in quel determinato fondo;
b) le piantagioni di fruttiferi che non abbiano raggiunto la piena produzione e le colture erbacee
pluriennali (quali asparagi, carciofi, fragole); c) le piante aromatiche (salvia, rosmarino, maggiorana, prezzemolo, ecc.); d) il terreno lavorato di recente per la semina con uniformità a profondità da un minimo di cm.
25 ad un massimo di cm. 50. Se oltre a detto lavoro il terreno è stato letamato, la terra si dice lavorata e grassa, ed il prezzo di stima si deve aumentare del valore residuo della concimazione e del costo di spargimento, sempre che su detto terreno non vi sia stata praticata alcuna coltura;
e) la terra lavorata e mezza grassa, cioè il terreno dopo la raccolta di una coltura di rinnova (patate, granoturco, pomodori, melanzane, zucchini, ecc.).
ART. 13 – PRODOTTI DEL PASCOLO
All’affittuario o colono uscente spetta una indennità per i prodotti del così detto pascolo (guime) e cioè: l’erba spontanea del gerbido e cresciuta nei “resedi”, lungo il ciglio delle fasce, ed il fogliame verde del gelso od altro analogo materiale utilizzabile come alimentazione sussidiaria del bestiame.
Se però il pascolo non viene pagato in contanti è facoltà dell’affittuario o del colono uscente di prelevare detti prodotti alla fine dell’anno agrario.
ART. 14 – ANNATA PENDENTE
Per annata pendente, oppure frutti pendenti, si intendono i frutti (olive, uva, frutti vari) in via di maturazione al momento del rilascio del fondo, ma che non hanno raggiunto la maturazione utile commerciale e di trasformazione.
Nei rapporti di partecipazione i frutti pendenti di parte colonica sono di spettanza del colono uscente; il proprietario è tenuto a concedere al colono una stanza per ricevere i frutti fino al compimento del raccolto.
Nei rapporti di affittanza, i frutti pendenti sono di spettanza dell’affittuario uscente.
I frutti vengono ceduti al prezzo di stima.
Quando l’affittuario è entrato godendo dei frutti pendenti in tutto o in parte, deve rilasciare il fondo con i frutti pendenti che egli all’entrata ha goduto, perciò senza compenso.
ART. 15 – PRODOTTO BOSCO CEDUO
L’affittuario o colono uscente che lascia il fondo prima del termine del turno di taglio dei prodotti dei boschi cedui ha diritto ai “succhi”, e cioè al valore dello sviluppo delle cacciate dall’inizio dell’ultimo turno al momento dell’uscita dal fondo.
Nel caso che i succhi non gli venissero corrisposti in denaro, l’affittuario o colono ha diritto di ritornare alla fine del turno per prelevare la parte di sua spettanza.
ART. 16 - SCORTE
Nell’affittanza dei fondi rustici sono escluse le scorte vive.
Le consistenze delle scorte morte vengono regolate fra affittuario uscente e affittuario subentrante per contanti al principio e alla fine di ciascun contratto di affittanza.
Nei rapporti di affittanza il fieno, la paglia, le foglie per la lettiera e il letame sono di completa spettanza dell’affittuario uscente che però non le può asportare, perché fanno parte integrante del fondo.
La parte eccedente il quantitativo avuto in dotazione all’inizio del contratto, se non viene acquistata dal proprietario, che ha diritto di prelazione nell’acquisto, o dall’affittuario subentrante, deve essere asportata nel più breve tempo possibile dalla data d’uscita dal fondo.
L’acquisto di dette scorte da parte del proprietario o dell’affittuario subentrante viene fatto al prezzo corrente di dette scorte con lo sconto dal 25% al 30%.
CAPITOLO 3) CONDUZIONE
a) Scambi agrari
ART. 17 - SCAMBI DI MANODOPERA
Esiste lo scambio reciproco di manodopera tra coloni, coltivatori diretti e piccoli proprietari, ecc. Lo scambio di manodopera avviene in base al numero di persone e delle giornate lavorative di prestazione e prevalentemente per i lavori di punta e di maggior urgenza.
ART. 18 - SCAMBIO DI BESTIAME
Lo scambio di bestiame a scopo di lavoro si verifica limitatamente alla zone della Valle Scrivia, in base ad un equivalente numero di capi di bestiame o di ore lavorative.
b) Braccianti agricoli
ART . 19 - CORRESPONSIONE IN NATURA E ATTREZZI Ai salariati fissi e ai braccianti avventizi non vengono fatte corresponsioni in natura oltre il salario. Gli attrezzi da lavoro vengono forniti dal richiedente la prestazione.
c) Soccida
ART.20 - CONTRATTO
Nella provincia esiste un solo e speciale tipo di soccida che si applica agli animali bovini (vacche, vitelli da ingrasso e tori).
Questo caratteristico tipo di soccida consiste nell’affidare al soccidario i singoli animali con l’obbligo di mantenerli, ingrassarli e riconsegnarli al proprietario.
ART. 21 - PARTI CONTRAENTI
Le parti contraenti nel contratto di soccida sono il soccidante, che è generalmente un macellaio, oppure un negoziante di bestiame bovino, ed il soccidario, che è generalmente un agricoltore o un tenutario di stazione taurina.
ART. 22 - STIMA
Le parti procedono preventivamente alla stima degli animali dati a soccida allo scopo esclusivo di stabilire il peso ed il valore degli animali al momento della consegna al soccidario.
ART. 23 - DURATA
La durata del contratto di soccida è la seguente: per i vitelli il periodo necessario per l’ingrasso, che va dai 90 ai 100 giorni; per i tori il periodo che va dal momento della consegna al soccidario sino alla rimonta; per le vacche da latte da 1 a 2 mesi di gravidanza sino al parto; per le vacche da ingrasso da 2 a 3 mesi.
ART. 24 - DIRITTO DI SORVEGLIANZA DEL SOCCIDANTE Il soccidante ha il diritto di sorvegliare sul governo degli animali dati a soccida.
ART. 25 - OBBLIGHI DEL SOCCIDARIO
Il soccidario ha l’obbligo di custodire, mantenere e trattare gli animali da buon allevatore e non può adoperarli per fini diversi da quelli per cui gli sono stati affidati.
ART. 26 - CUSTODIA
Normalmente il soccidario deve curare direttamente gli animali, può però .eccezionalmente, farsi sostituire da altri per la custodia degli animali ricevuti ed in questo caso ne dà comunicazione al soccidante.
ART. 27 - MALATTIE Il soccidario ha l’obbligo di dare notizia al soccidante delle malattie degli animali, appena ne è a conoscenza.
Le spese di cura competono al soccidante, mentre l’assistenza è a carico del soccidario.
ART. 28 - PRODOTTI
Il prodotto letame rimane di proprietà del soccidario.
Nella soccida riguardante i tori, i proventi di monta spettano in totalità al soccidario.
ART. 29 - UTILI
L’utile derivante dal valore dell’aumento di peso stimato al momento della riconsegna viene ripartito fra le parti nel modo seguente:
- metà, nei Comuni di Casarza, Cicogna, Lavagna, Masone, Moneglia, Orero, Portofino, Torriglia;
- 2/3 al soccidario nei Comuni di Castiglione Chiavarese, Chiavari, Genova.
TITOLO III -COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
CAPITOLO 1) PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA
a) Bovini da vita, da latte e da macello
ART. 1 - VENDITA DEI BOVINI DA LATTE E DA ALLEVAMENTO
La compravendita dei bovini da latte avviene direttamente o per tramite di intermediari sul bestiame in piedi “a vista”; dei bovini da allevamento, se giovani “a vista” oppure “a peso”; dei vitelli da latte “a vista” oppure “a peso”.
Il contratto è verbale e si stipula:
-con garanzia di legge, ed allora l’animale è venduto con la frase “sano giusto e da
galantuomo”;
-senza nessuna garanzia, ed allora l’animale è venduto con la frase “alla corda”, ovvero
“com’è”, ovvero “fuori dalla stalla nessuna lamenta”, ovvero “da una parte l’animale
dall’altra i soldi”.
Per la compravendita di animali iscritti ai libri genealogici, i soggetti possono essere accompagnati dal certificato di iscrizione o di origine, rilasciato dagli organi ufficialmente competenti. Le spese di certificazione sono a carico del venditore.
Art. 2 - VITELLI DA LATTE
La compravendita dei vitelli da latte alla stalla avviene a botta o a peso. Quando avviene a peso è concessa la tara del 2%.
Art.3 - VENDITA DEI BOVINI DA MACELLO
La compravendita dei bovini destinati alla macellazione avviene su bestiame in piedi “a peso morto”, a “peso vivo”, “a capo”, ovvero “a vista”, ovvero “a botta”, ovvero “ad occhio”.
Art. 4 - VENDITA DEI BOVINI DA MACELLO “A PESO MORTO”
Nella compravendita “a peso morto” il peso viene determinato “a caldo” pesando le “mezzene” scuoiate dopo aver tolto la testa, le zampe dal ginocchio e dal garretto, gli organi ed i visceri (stomaci, milza, fegato, polmone, cuore, testicoli e mammelle), mentre la rognonata resta in sito.
Nel caso di compravendita “a peso morto” la testa, le zampe, i visceri, pur non essendo calcolati nel peso, restano di proprietà del compratore, nel caso in cui possono essere commercializzati per legge.
Nella macellazione di tipo comunitario il peso viene determinato come nella compravendita “a peso morto” scartando inoltre la coda, il lombo, e la rognonata . Nel caso di compravendita di un bovino tra grossista e macellaio la pelle rimane di proprietà del macellaio.
Le spese del mandriano, di eventuale stallaggio, di trasporto, i diritti di ingresso al mercato, le spese di pesatura,di foraggiamento, di macellazione sono a carico del venditore.
Le spese di trasporto della carne macellata sono a carico del compratore.
ART. 5 -COMPRAVENDITA DEI BOVINI DA MACELLO “A PESO VIVO”.
Nella compravendita “a peso vivo”, questo viene accertato pesando l’animale vivo non oltre le diciotto ore di digiuno, restando a carico del compratore ogni onere e a suo profitto tutte le parti dell’animale.
Nel caso di compravendita “a peso vivo” presso l’allevamento si detrae dal peso una percentuale dal 2 al 3 a seconda del peso dell’animale.
ART. 6 - PAGAMENTO BOVINI DA MACELLO
Il pagamento del bestiame bovino da macello, contrattato “a peso vivo a capo” si effettua alla consegna dell’animale.
Il pagamento del bestiame bovino da macello contrattato “a peso morto” si effettua ad avvenuta visita sanitaria.
ART. 7 - VENDITA CON GARANZIA DI GRAVIDANZA
Se la bovina da latte è venduta “con garanzia di gravidanza” e la gravidanza non è ancora palese, il venditore deve consegnare un attestato di gravidanza del veterinario, rilasciato entro 8 giorni dalla data della vendita.
Quando all’epoca del parto, è ammesso un ritardo (trasporto) di una luna (29 giorni) dal giorno fissato dal venditore.
ART. 8 - DIFETTI DEI BOVINI DA MACELLO
Verificandosi da parte dell’Autorità sanitaria sequestri di bovini macellati destinati alla distruzione, il danno conseguente è sopportato dal venditore, ad eccezione delle spese del mandriano e di eventuale stallaggio, che restano a carico del compratore.
Se il sequestro è limitato ai visceri, il danno è sopportato dal compratore.
ART. 9 - DENUNCIA VIZI E DIFETTI
La denuncia dei difetti e vizi dei bovini in genere, che danno luogo all’azione redibitoria, è fatta dal compratore al venditore, o verbalmente davanti a testimoni o per mezzo di intermediario, se è stato presente al contratto, o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
ART. 10 - TERMINE PER LA DENUNCIA DEI VIZI E DI MALATTIA
I difetti e i vizi debbono essere denunciati non oltre i 40 giorni e le malattie entro 8 giorni dalla consegna dell’animale.
ART. 11 - VERIFICA DEI DIFETTI
Denunciato il difetto il venditore, qualora aderisca alla via conciliativa, si reca alla stalla del compratore per la visita dell’animale. Il venditore ed il compratore danno incarico di esaminare le condizioni della bestia a due persone di fiducia le quali, con decisione arbitrale, se il difetto effettivamente esiste, stabiliscono il minor prezzo che il compratore dovrà pagare se trattiene l’animale, o la somma che dovrà lasciare al venditore se questi lo ritira.
ART. 12 - VIZI REDIBITORI I difetti e i vizi dei bovini in genere che danno luogo all’azione redibitoria sono i seguenti:
- coliche ricorrenti (meteorismo cronico); diarrea cronica; zoppicatura ricorrente; ematuria o pisciar sangue; epilessia o mal caduco; litiasi; sterilità constatata; lesioni croniche dei bronchi e polmoni; tosse cronica; agalassia (mancanza di latte); vizio di non lasciarsi mungere; vizio di popparsi; vizio di tirar calci ed altri vizi d’animo.
b) Equini
ART. 13 - VIZI REDIBITORI I difetti e i vizi degli equini che danno luogo all’azione redibitoria sono i seguenti:
- bolsaggine; amaurosi; corteggio; zoppicatura cronica intermittente; capostorno; oftalmia cronica (mal della luna); ticchio; restio ombroso; epilessia; pisciar sangue; urolitasi; cancro del fettone; vizi dell’animo in genere (mordere, tirar calci); ernia inguinale intermittente.
ART. 14 - DENUNCIA I difetti ed i vizi debbono essere denunciati non oltre 40 giorni dalla consegna dell’animale a mezzo di lettera raccomandata.
ART. 15 - EQUINI DA MACELLO Si usano le stesse regole per il bovino “a peso morto” e “a peso vivo”.
c) Suini
ART. 16 - VENDITA “A PESO” O “A VISTA” La compravendita di suini avviene su bestiame in piedi “a peso vivo”, oppure “a vista”, oppure “a peso morto”.
ART. 17- VENDITA “A PESO MORTO” Il peso dei suini viene accertato pesando le “mezzane” comprese le teste e le zampe, esclusi i visceri i quali, pur non essendo calcolati nel peso, restano di proprietà del compratore.
ART. 18 - VENDITA “A PESO VIVO” Per l’acquisto dei suini “a peso vivo” è calcolata una tara di Kg. 4 per capo sul peso del macello.
ART. 19 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA
La consegna del macellato avviene nel mattatoio o nello spaccio del compratore, franco di ogni spesa, eccetto quella di trasporto della carne dal mattatoio allo spaccio che è a carico del compratore.
ART. 20 - GARANZIA SANITARIA Verificandosi sequestri di suini da parte delle Autorità sanitarie, il danno conseguente è sopportato dal venditore.
ART. 21 - DENUNCIA DEI VIZI I difetti e i vizi devono essere denunciati non oltre i 40 giorni dalla consegna dell’animale.
d) Ovini
ART. 22 – COMPRAVENDITA La compravendita degli ovini da macello può avvenire a vista, a peso vivo, a peso morto. Per le vendite che avvengono a peso morto si intendono compresi:
-nel peso degli ovini adulti, le carcasse scuoiate senza testa e senza zampe (amputate mediante asportazione dell’unghiello le anteriori ed al garretto le posteriori) con i seguenti visceri: cuore, polmoni, fegato, reni e testicoli. Teste e trippe sono del compratore
-nel peso degli agnelli, le carcasse scuoiate con testa senza zampe (amputate a ginocchio e garretto) e con i visceri: cuore, polmoni, fegato e reni, ed intestini intrecciati previa eliminazione del contenuto.
ART. 23 - LUOGO DI CONSEGNA La consegna avviene al mattatoio.
ART. 24 - LUOGO E TERMINE DI PAGAMENTO
Il pagamento si effettua a contanti al momento della consegna per le contrattazioni all’origine.
ART. 25 - DENUNZIA DEI VIZI I difetti ed i vizi degli ovini da allevamento devono essere denunziati non oltre 40 giorni dalla consegna dell’animale.
e) Latte
ART. 26 - SOMMINISTRAZIONE
La somministrazione del latte intero all’ingrosso avviene in base a contratto verbale a tempo indeterminato con termine di disdetta di otto giorni oppure per conferimento da soci alla cooperativa di raccolta.
ART. 27 - CONSEGNA DEL LATTE La cooperativa di raccolta preleva il latte presso l’azienda produttrice oppure presso i locale di raccolta autorizzati dalla autorità sanitaria.
ART. 28 - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO Il prezzo è riferito al litro ed il pagamento della produzione di un mese avviene a 90 giorni dalla consegna .
f) Carni
Carni fresche e frattaglie
ART. 29 - PROVENIENZA DELLE CARNI
Rispetto alla provenienza le carni si distinguono in : a) italiane , se allevate nel territorio nazionale ; b) comunitarie , se provenienti dai territori della C.E. ; c) estere , se provenienti dai territori al di fuori della C.E. ; d) locali o nostrane , se provenienti da animali nati ed allevati nella Liguria o regione limitrofe e macellati nella stessa regione.
ART. 30 - DENOMINAZIONE DELLE CARNI Le carni sono denominate come segue:
-Vitelli: carcasse, mezzene, selle (quarti posteriori composti da coscia e carrè); cosce; carrè; busti (quarti anteriori tagliati alle cinque coste); busti senza pancia; busti senza petto e pancia; petti e pance; mezzene senza petto e pancia.
-Bovini adulti: mezzene; mezzene senza petto e pancia; il taglio delle mezzene può essere effettuato anche “diritto o alla francese” alle sei coste: posteriore con pancia, anteriore con petto. Posteriori (composti da coscia e roast beef); cosce, roast beef; anteriori (tagliati alle sei coste con petto e pancia); anteriori senza petto e pancia; petti e pance.
-Frattaglie di vitelli: “misti” (cuore, polmone, milza e fegato) ovvero “frasi” (composti dal misto c.d., da testa e zampe depilate), “trippa” (stomaco) e “laccetti” (timo). -Frattaglie di bovino adulto: frattaglia (cuore, polmone, milza e fegato); teste (depilate o no); lingue; cervelle; “granelli” (testicoli); “laccetti” (timo).
ART. 31 - MODALITA’ DI CONTRATTAZIONE Le carni fresche e le frattaglie sono contrattate verbalmente e le vendite sono fatte a peso netto ad eccezione delle cervelle che sono vendute a numero.
ART. 32 - CONSEGNA DELLE MERCI
Le carni fresche e le frattaglie si intendono sempre consegnate franco mercato comunale o magazzino frigorifero privato.
Carni congelate ( V. Tit.III Cap.5- Prodotti delle industrie alimentari)
g) Pelli
Pelli bovine, ovine e caprine estere
ART. 33 - RIFERIMENTO ALLE CLAUSOLE INTERNAZIONALI
Nella compravendita di pelli si seguono le norme del contratto internazionale redatto e pubblicato dall’I.C.H.S.L.T.A. di Londra.
ART. 34 - QUANTITA’ E QUALITA’
La deficienza numerica di pelli dei pesi centrali tra i pesi unitari minimi e massimi consentiti dal contratto è considerata difetto della partita e dà luogo a riduzione del prezzo.
Ad ogni deficienza qualitativa deve corrispondere un abbuono sul prezzo.
ART. 35 - MARCATURA DELLE PELLI
Tutte le partite di pelli comunque confezionate devono essere contraddistinte all’origine con una marca nettamente visibile. Nel caso in cui arrivino a destino pelli non distinte da una sufficiente marcatura oppure non marcate, le spese che dovranno sostenersi per l’assortimento saranno computate a carico del venditore. Se la merce è venduta a superficie, su ogni pelle la superficie deve essere marcata in modo da essere leggibile a destino.
ART. 36 - TERMINI DI CONSEGNA
E’ facoltà del venditore di eseguire il contratto in una o più spedizioni purchè nei termini di tempo pattuiti.
ART. 37 -CALO PESO
La tolleranza del calo peso alla scaricazione è la seguente: per le pelli salate fresche o brinate di qualsiasi origine 5%; per le pelli salate secche e secche di qualunque origine 2%.
L’eccedenza calo deve essere accertata entro 29 giorni e rimborsata tempestivamente dal venditore al prezzo e nella valuta di fattura.
Se il peso medio delle pelli riscontrato allo sbarco nei termini di tempo d’uso risultasse inferiore o superiore al pattuito (compresa la tolleranza convenuta), il compratore avrà diritto ad un bonifico per l’eventuale minore valore della partita; rimane ferma, ricorrendone gli estremi, la disposizione relativa alla qualità.
Quando però il peso constatato all’arrivo è tale da fare rientrare le pelli in una categoria di peso diversa da quella prevista in contratto, il compratore avrà diritto al rifiuto della partita.
ART. 38 - VENDITA A MISURA / A NUMERO
Quando la merce è venduta a misura o a numero il compratore deve segnalare tempestivamente al venditore eventuali difformità.
La verifica viene effettuata mediante prelievo in contraddittorio di un campione rappresentativo della partita.
ART. 39 - RECLAMI Ai reclami si deve rispondere prontamente e comunque entro 5 giorni lavorativi.
ART. 40 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Nel caso che venga accertata un’inferiore qualità della merce di cui il venditore è responsabile, se questa comporta un deprezzamento inferiore al 10%, il compratore avrà diritto solo ad un corrispondente abbuono sul prezzo. Ove invece il deprezzamento sia pari o superiore al 10% il compratore avrà facoltà di ritirare la merce, previa concessione dell’abbuono suddetto, o di rifiutarla senza pregiudizio dei diritti derivatigli dal contratto.
ART. 41 - ASSICURAZIONE
L’assicurazione viene effettuata sulla base del C.I.F. di fattura più il 20%, contemplando nell’assicurazione la voce “tutti i rischi” o equipollente.
La polizza di assicurazione deve garantire il pagamento di tutti i danni coperti nella valuta stipulata nella polizza stessa. La copertura prestata dalla Compagnia di assicurazione deve estendersi da magazzino a magazzino.
ART. 42 - PESATURA
La pesatura delle pelli è fatta in contraddittorio e la spesa è a carico del ricevitore.
Se il venditore richiede la ripesatura della merce, questa è effettuata a sue spese.
ART. 43 - MERCE VISTA E GRADITA
Quando il compratore o la persona da lui incaricata ha visitato e gradito la merce, non è dovuta garanzia per qualità.
ART. 44 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Nei contratti di compravendita di pelli estere la provvigione all’agente, al commissionario e al procacciatore d’affari è corrisposta soltanto dal venditore in ragione del 2% sul valore della merce.
Al mediatore è corrisposta la provvigione in ragione dell’1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore.
ART. 45 - CONCILIAZIONE
Ove insorgono controversie in merito a contratti di compravendita di pelli è uso tentare la conciliazione prima di portare dette controversie in altre sedi.
ART. 46 - CLAUSOLA “ARBITRATO CAMERA ARBITRALE GENOVA”
Nei contratti di compravendita di pelli, stipulati sia all’estero che all’interno, vengono normalmente inserite le clausole”Arbitrato Camera Arbitrale Genova” ovvero “Arbitrato Genova” o anche “Genoa Arbitration” e simili, le quali significano che qualunque controversia derivante dai contratti medesimi sarà risolta mediante arbitrato irritale presso la “Camera Arbitrale Italiana per il commercio delle pelli di Genova”, in conformità al suo Statuto-Regolamento vigente.
Pelli da macello fresche salate nazionali
ART. 47 - INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA Il venditore di pelli nell’offrire la merce deve precisarne la provenienza.
ART. 48 - CLASSIFICAZIONE
Le categorie delle pelli bovine ed equine sono le seguenti:
-Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da meno Kg. 4;
-Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da Kg. 4 a 6;
-Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da Kg. 6 a 8; -Vitelli quadrati, senza testa e zampe, da Kg 8 a 12;
-Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 12 a 20;
-Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 20 a 26;
-Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 26 a 40;
-Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 40 a 50;
-Vitelloni quadrati, senza testa e zampe, da Kg 50 in più;
-Scottone e bovetti, con testa e zampe, fino a Kg 30;
-Vacche quadrate, senza testa e zampe, fino a Kg 27;
-Vacche, senza testa e zampe, da Kg 27 in più;
-Vacche, con testa e zampe, fino a Kg 27;
-Vacche, con testa e zampe, da Kg 27 in più;
-Vacche, con testa e zampe, fino a Kg 30;
-Vacche, con testa e zampe, da Kg 30 in più;
-Buoi, con testa e zampe, fino a Kg. 40;
-Buoi, con testa e zampe, da Kg 40 in più;
-Tori, con testa e zampe, fino a Kg 45;
-Tori, con testa e zampe, da Kg 45 in più;
-Gropponi, provenienti da vacche pesanti fino a Kg 30, con testa e zampe;
-Gropponi, provenienti da vacche pesanti da Kg 30 in più, con testa e zampe;
-Fianchi e spalle, provenienti da vacche pesanti fino a Kg 30, con testa e zampe;
-Fianchi e spalle, provenienti da vacche pesanti da Kg 30 in più, con testa e zampe;
-Puledri, fino a Kg 12;
-Cavalli, da Kg 123 in più;
-Muli;
-Asini.
Le stesse pelli possono essere classificate tenendo conto del colore del manto (bianco o colorato).
ART. 49 - PELLI DI SCARTO (REJECTS)
E’ considerato scarto (o anche scarto di pelli) la pelle intera lasciante pelo e/o fortemente difettosa di scortico per tagli e buchi passanti e comunque quando i difetti superano il 50% della superficie della pelle stessa.
ART. 50 - MODALITA’ DEL RICEVIMENTO
L’operazione di ricevimento consiste nella visita e verifica delle pelli.
Per le vendite fatte a mezzo di mediatori o di agenti, questi possono essere incaricati dal ricevimento dei lotti. Il ricevimento fatto direttamente al compratore o dall’incaricato ha valore di “gradimento” ed “accettazione” della partita per quanto riguarda la qualità ed il peso.
ART. 51 - LIMITI DI PESO INDICATI
Nei contratti di vendita di lotti di pelli si indicano oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche i limiti di peso, i quali sono assoluti e non consentono tolleranze. Le partite devono essere comprensive di tutti i pesi contenuti nei limiti.
ART. 52 - TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Quando non è esplicitamente indicata altra clausola, s’intende che il prezzo è per contanti, al ricevimento o contro documenti di spedizione.
La merce è “resa” franco stabilimento o magazzino del compratore, il prezzo comprende la spesa di salatura, l’imballaggio e le prestazioni del personale per il ricevimento.
ART. 53 - PELLI DIFETTOSE E ABBUONI
Il prezzo indicato nei contratti si intende per pelli sane e mercantili provenienti dalla normale macellazione.
Le pelli provenienti da mortalità naturali (malattie, epidemie) e le pelli con difetti di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, sono soggette ad abbuoni corrispondenti all’entità del danno. Così pure le pelli piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate, ecc. e le pelli di vitelli morticini immaturi ed erbaioli.
Quando la pelle risulta sofferta per ritardata o insufficiente salagione o presenta difetti tali che la rendano non mercantile, il compratore ha diritto di rifiutarla.
ART. 54 - CONDIZIONI DI CONSEGNA E ABBUONI
Quando le pelli sono vendute con testa e zampe devono essere consegnate senza corna, senza tendini e senza unghie, con orecchie e coda aperte e vuote, pulite di sangue, di sterco e di altre materie estranee. La pelle deve essere consegnata in normale stato di umidità, né deve comunque essere bagnata.
Quando non si verificano le condizioni di cui sopra, la pelle è soggetta ad abbuono da stabilirsi caso per caso.
ART. 55 - PESO CODA E PESO SALATO
La vendita di lotti di pelli di macello può essere fatta tanto a “peso coda” quanto a “peso salato”.
Il “peso coda” corrisponde al peso della pelle non ancora salata ma raffreddata, constatato all’entrata nel magazzino di raccolta.
Per “peso salato”, si intende il peso reale delle pelli, constatato dopo averle liberate dal sale, se salate a secco. Quando invece le pelli siano salate in vasca, il peso si constata dopo che le pelli hanno subito una scolatura della salamoia per dodici ore nella vasca stessa e per 24 ore poste in pila fuori vasca.
Il compratore ha diritto di assistere alle operazioni di apertura delle vasche per la scolatura e di impilatura.
Per le pelli salate a secco (fuori vasca) il “peso ripesato” è quello constatato alla consegna, senza speciale impilatura.
In ambedue i casi il peso ripesato è constatato previa scuotitura del sale aderente alle pelli.
ART. 56 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore nella compravendita di pelli di macello è dell’1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore. Quest’ultimo dovrà corrispondere un ulteriore 0,50% quando il mediatore provvede per di lui conto al ricevimento della merce.
Pelli ovine e caprine nazionali
ART. 57 - CLAUSOLA FILO LUNGO
Qualora la compravendita venga conclusa con la clausola “filo lungo” la merce oggetto della partita trattata, nel suo complesso, deve essere di buona qualità mercantile e corrispondente alla media normale della zona di produzione.
ART. 58 - CLAUSOLA RICEVIMENTO IN RICETTA
Qualora la compravendita di partite di pelli ovine e caprine venga conclusa con la clausola “ricevimento in ricetta”, fissato il prezzo base per le pelli di prima scleta, il compratore avrà diritto agli abbuoni d’uso per le pelli secondarie e di scarto eventualmente riscontrate nella partita.
Gli “abbuoni d’uso” sono i seguenti:
-agnelli e capretti seconda scelta, dal 20 al 30%;
-agnelli terza scelta, 50%;
-montoni e capre seconda scelta, dal 10 al 20%;
-montoni e capre terza scelta, 30%;
-montoni e capre scarto da convenirsi.
Il venditore nel concludere il contratto potrà riservarsi la facoltà di trattenere le pelli non classificate nella prima scelta.
ART. 59 - PELLI FRESCHE Tutte le pelli ovine e caprine fresche si trattano a numero.
ART. 60 - PELLI SECCHE Le contrattazioni delle pelli ovine e caprine secche vengono fatte a peso o a numero.
ART. 61 - PELLI FRESCHE BUONE E DI SCARTO
Le pelli ovine e caprine si distinguono in buone e di scarto. Sono di scarto tutte le pelli piccole (metà del peso medio di partita), rognose, tagliate, rotte o riscaldate; il relativo prezzo subisce una riduzione come previsto all’art. 58.
ART. 62 - CLASSIFICAZIONE Le pelli ovine e caprine secche si distinguono in buone, secondarie (seconda e terza scelta), di scarto e scartone.
ART. 63 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE La provvigione dovuta dal venditore al mediatore è dell’1%.
Pelli conciate
ART. 64 - ONERE DELL’IMBALLAGGIO L’imballaggio delle merci è a carico del compratore e viene fatturato al costo. Per il cuoio da suola la corda viene venduta per merce.
ART. 65 - CALO PESO Nelle vendite da piazza a piazza la tolleranza calo ammessa per la merce venduta a peso è dell’1%.
ART. 66 - MERCE VISTA E GRADITA Quando il compratore, o la persona da lui incaricata, ha visitato e gradito la merce, non è dovuta “garanzia” per qualità.
ART. 67 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE La provvigione dovuta dal venditore al mediatore è del 2% per affari fuori piazza e dell’1% per affari su piazza.
CAPITOLO 2) PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA
a) Cereali, semi, semi oleosi, legumi e derivati
Art. 1 - RAPPORTI Le contrattazioni avvengono sia direttamente sia a mezzo dell’agente o mediatore.
Art. 2 - GIORNI FESTIVI
Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la Parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla Controparte.
Art.3 - TELEMESSAGGI
Tutte le comunicazioni inerenti l’esecuzione del contratto dovranno essere inviate nei termini in esso stabiliti a mezzo telegramma, telefax o altri mezzi informatici, che permettano il riscontro dei tempi e termini dell’invio.
Art. 4 - CONTRATTI-TIPO
Le compravendite si fanno in base ai moduli di contratti-tipo in vigore a seconda della qualità e della provenienza, redatti e stampati a cura della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova e dalla stessa depositati presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova.
CONTRATTI-TIPO “Associazione del Commercio dei Cereali e Semi – Genova” in vigore
C.I.F. – provenienza estera EDIZIONE
N. 4 – per legumi 2002
N. 5 – per cerali 2002
N. 13 – per semi oleosi 2002
N. 30 – per oli greggi vegetali 2002
N. 31 – per panelli di pressione e farine di estrazione di semi, frutti e germi oleosi 2002
N. 37 – per farina di carne ed ossa, farina di pesce e/o pesci secchi per alimentazione del bestiame 2002
N. 42 – per oli di oliva vergini lampanti 2002
C.I.F. – provenienza nazionale EDIZIONE
N. 10 – per grani duri – via mare 2002
N. 10 bis – per grani teneri – via mare 2002
N. 33 – per sfarinati di grani tenero, grano duro, farinette e sottoprodotti 2002
N. 35 – per l’esportazione di grani teneri ed altri cereali di origine nazionale 2002
FRANCO VAGONE E/O ALTRO VEICOLO EDIZIONE
N. 11 – per cerali esteri 2002
N. 15 – per cereali esteri – via terra 2002
N. 27 – per oli di semi alimentari esteri 2002
N. 28 – per oli di semi industriali esteri 2002.
N. 29 – per legumi secchi esteri 2002
N. 34 – per l’esportazione di cereali nazionali – via terra 2002
N. 36 – per panelli di pressione e farine di estrazione di semi, frutti e germi oleosi di provenienza estera e relativo “addendum” per “Contratti a premio” 2002
N. 38 – per farina di pesce ed altri mangimi semplici di origine animale e vegetale di provenienza estera 2004
N. 40 – per il commercio in Italia dei grassi animali ad uso industriale tecnico e per raffinazione
– via terra 2004
N. 41 – per oli di oliva vergini lampanti esteri 2002
N. 125 – per semi oleosi esteri 2004
F.O.B. EDIZIONE
N. 16 – per granone nazionale – via mare 2002
N. 17 – per grani duri nazionali – via mare 2002
N. 17 bis – per grani teneri ed altri cereali nazionali via mare 2002
MERCE IN CONTAINER EDIZIONE
N. 43 – per merce in container completo (Full Container Load – F.C.L.) 1996
CONTRATTI-TIPO INTE R-ASSOCIATIVI
- “Condizioni Generali Unificate” edizione 2002 valide per:
N. 129* per farine di erba medica disidratata - fieni essiccati paglia di cereali di produzione nazionale 2002
N. 131* per sottoprodotti della lavorazione nazionale del frumento tenero e duro 1989
N. 132* per semi di soia 1991
N. 133* per germe di granoturco - vinaccioli secchi – semi di pomodoro 1998
N. 135* per semi di soia tostati non disoleati 1991
N. 136* per panelli, farine di estrazione di semi e frutti oleosi ed altri mangimi semplici di origine vegetale di produzione nazionale e relativo “Addendum” per
edizione
N. 101* per frumento tenero 1996
N. 102* per frumento duro “ 1996
N. 103* per granoturco nazionale “ 2001
N. 104* per orzo- avena - segale –
triticale ed altri cereali minori “ 1985
N. 105* per sorgo “ 1985
N. 106* per melassi “ 2002
N. 107* per polpe di barbabietole da zucchero esauste 2002
N. 108* per legumi secchi per alimentazione umana 2000
N. 109 per risone e relativo allegato 1994
N. 110* per risi e rotture di riso 1994
N. 110 bis* per risi lavorati parboiled 1994
N. 121* per farine di frumento tenero 1984
N. 122 per farine di frumento duro 1984
i “Contratti a premio” 1991
N. 138* per grassi animali uso zootecnico (ferro cisterna e/o auto cisterna) 1994
N. 140 per oli da seme o da frutti oleosi ed altri di origine animale, raffinati /(ferro cisterna e/o auto cisterna) 1984
N. 141 per oli di oliva vergini lampanti 1992
* a detti contratti-tipo si applicano le “Condizioni generali unificate”
CONTRATTI EUROPEI edizione
N. III/A – Contratto EFAPIT per proteine animali per uso Zootecnico rese C. & F. e/o C.I.F. 1977
- Accordo italo tedesco sul commercio dei cereali 1997
ART. 5 - F.A.Q. (fair average quality) – BUONA MEDIA L’espressione F.A.Q. (fair average quality – qualità buona media) significa: -per le compravendite di merce importata, che la merce deve essere di qualità buona media all’epoca e nel luogo dell’imbarco;
-per le compravendite di merce nazionale o nazionalizzata “franco vagone”, che la merce deve essere di qualità buona media dell’annata nel luogo di produzione, se nazionale e dell’epoca dell’imbarco se di provenienza estera.
L’accertamento della “qualità buona media” è effettuato dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
ART. 6 - RYE TERMS
La clausola “Rye Terms” (sana allo sbarco) garantisce al compratore il buon condizionamento della merce all’arrivo, con la tolleranza di chicchi difettosi di origine nella proporzione esistente nella “qualità buona media” del raccolto della stagione. E’ pure tollerato un leggero calore secco che non pregiudichi la merce.
ART. 7 – TALE QUALE
La clausola “tale quale” indica che il venditore è tenuto a caricare la merce in buono stato ma non risponde delle successive alterazioni di qualsiasi natura che potessero sopravvenire durante il viaggio. Il compratore deve ricevere la merce così come si trova all’arrivo, qualunque sia il suo condizionamento, senza che il venditore sia tenuto ad accordare alcun abbuono.
ART. 8 - SALVO VISITA
La clausola “salvo visita” indica che il compratore deve visitare la partita entro 4 giorni lavorativi successivi alla consegna del buono di visita, trascorso tale termine, la merce si considera come regolarmente visitata ed accettata.
ART. 9 - MERCE VISTA E GRADITA.
La clausola “vista e gradita” indica che nessuna eccezione può essere fatta dal compratore sulla qualità o sul condizionamento quando la merce consegnata provenga dalla partita da esso visitata e gradita.
ART. 10 - MERCE AVARIATA
La merce avariata per causa di acqua di mare o per altre cause deve essere ricevuta dal compratore con un abbuono percentuale sul prezzo di contratto, da determinarsi secondo le regole contenute nel contratto-tipo.
ART. 11 - FRANCO STAZIONE
La clausola “franco stazione” indica una consegna da farsi con merce posta nella stazione convenuta.
ART. 12 - FRANCO VAGONE E/O ALTRO VEICOLO
La clausola “franco vagone e/o altro veicolo” indica una consegna da farsi con merce posta sul vagone e/o altro veicolo nella stazione o luogo convenuto. Il venditore deve curarne il perfetto carico nonché tutte le operazioni inerenti alla spedizione. Il compratore ha sempre la facoltà di assistere, o di fare assistere, al carico ed al campionamento della merce e, perciò, la stessa si intende accettata e gradita in peso, qualità e condizionamento all’atto della caricazione anche quando il compratore non si sia valso di tale facoltà.
ART. 13 - SISTEMA METRICO
La quantità della merce venduta è espressa in tonnellate metriche od in quintali. Talvolta è espressa anche nelle misure di peso del paese di provenienza.
ART. 14 - PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI
I campioni dovranno essere prelevati, confezionati e prontamente sigillati in contraddittorio fra le Parti od i loro incaricati.
Secondo quanto stabilito dai contratti-tipo redatti dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, il campione è prelevato sulla base di una percentuale sufficientemente rappresentativa della partita.
ART. 15 - ANALISI
Le constatazioni del peso ettolitrico e le analisi vengono eseguite dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova la quale rilascia certificati ufficiali in base ai quali devono essere regolati gli eventuali abbuoni nella misura fissata dal contratto.
ART. 16 - VENDITE SU CAMPIONE
In caso di compravendite fatte “su campione”, il venditore, o chi per esso, suggella 2 campioni da rimettersi al compratore, il quale è autorizzato ad aprirne uno per la verifica della qualità della merce, lasciando l’altro intatto, da servire in caso di contestazione; oppure, in caso di presenza del compratore, il venditore, o chi per esso, suggella un solo campione alla presenza del compratore stesso da servire in caso di contestazione.
Nelle compravendite stipulate con la clausola “Qualità come da campione” la merce consegnata deve essere conforme al campione.
Nel caso, invece, in cui i contratti contengano la clausola “qualità come da campione-tipo” è concessa al venditore la tolleranza dell’1% sul valore della merce in confronto al tipo.
ART. 17 - “CONDIZIONAMENTO” Per condizionamento s’intende il complesso di tutte le caratteristiche di aspetto, consistenza e stato di conservazione, dipendenti dal modo in cui la merce fu raccolta, conservata e consegnata.
Le espressioni principali per determinare il condizionamento hanno il significato seguente: -“sana”, è la merce ineccepibile in tutte le sue caratteristiche; -“leale”, è la merce che non ha subito manipolazioni tendenti ad occultarne in tutto o in parte vizi
e difetti; -“mercantile”, è la merce che non ha difetti speciali che impediscano di classificarla nella media dei prodotti dell’annata a seconda della provenienza; -“stagionata”, s’intende la merce che ha un grado di umidità non superiore a quanto comporti la stagione in cui si consegna, avuto riguardo alla buona media dell’annata; -“secco”, s’intende quel cereale scorrevole alla mano che dà la risonanza tipica della propria specie.
ART. 18 - MERCE RINFUSA E TELATA La merce può essere contrattata alla rinfusa o in sacchi.
ART. 19 - TERMINI D’IMBARCO PER VENDITE C.I.F. La merce contrattata “C.I.F.” deve essere sempre caricata in buone condizioni e la caricazione deve essere fatta nel tempo e nel luogo pattuiti. In difetto di prova contraria, la data della polizza di carico fa fede dell’epoca in cui l’imbarco è avvenuto.
Le “formule” principali relative ai termini di imbarco indicate nei contratti “C.I.F.” hanno il significato seguente: -“Viaggiante”, indica che la nave su cui la merce è imbarcata ha già lasciato gli ormeggi,
ancorché non risulti uscita da porto di partenza e non sia stata ancora ormeggiata nel porto di arrivo; -“Polizza di carico datata”, indica un imbarco effettuato alla data segnata ma non già che la nave
sulla quale la merce è stata caricata sia partita a tale data; -“Sotto carico”, indica che la nave sta iniziando o ha già iniziato le operazioni di carico; -“Caricato e/o caricante” indica che la nave che deve trasportare la merce venduta è sotto carico,
senza che si sappia con precisione se l’imbarco della merce sia già avvenuto o se debba ancora avvenire;
-“Atteso (o presunto) pronto a caricare”, significa che la nave designata, secondo le notizie conosciute al momento della vendita, è attesa nel porto di imbarco in tempo utile per essere pronta a caricare nell’epoca stabilita in contratto;
-“Imbarco immediato”, significa che la merce deve essere imbarcata entro 8 giorni successivi alla data del contratto; -“Imbarco pronto”, significa che la merce deve essere imbarcata entro 21 giorni successivi alla data del contratto;
-“Imbarco nella prima quindicina di un determinato mese”, indica un imbarco da effettuarsi dal 1° al 15° giorno del mese inclusi, se il mese è di 28, 29 e 30 giorni; dal 1° al 16° inclusi, se il mese è di 31 giorni;
-“imbarco nella seconda quindicina”, indica un imbarco da effettuarsi dal 16° giorno all’ultimo del mese inclusi, qualunque sia la durata del mese. Pertanto nei mesi di 31 giorni il 16° giorno si considera come appartenente sia alla prima sia alla seconda quindicina;
-“Imbarco ripartito”, indica che il quantitativo di merce venduta deve essere imbarcato in parti all’incirca uguali, per ognuno dei periodi d’imbarco stabiliti dal contratto;
-“Imbarco in diverse epoche consecutive”, significa che il venditore imbarcherà la merce secondo le diverse epoche stabilite in contratto. E’ tollerato l’imbarco di 2 quote sulla stessa nave, purchè le polizze di carico siano regolarmente datate nei periodi corrispondenti agli imbarchi convenuti.
ART. 20 - TERMINI DI CONSEGNA E DI RITIRO PER VENDITE “FRANCO VAGONE O CAMION” E/O “FRANCO MAGAZZINO”.
Per consegna “pronta” o ritiro “pronto”, si intende una vendita di merce disponibile dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto e non occorre l’invio da parte del venditore della “messa a disposizione”, che si considera implicita con la conclusione del contratto.
Per consegne “decadali” si intendono consegne da effettuarsi dall’1 al 10, dall’11 al 20, dal 21 a fine mese.
Per consegne “prima quindicina” si intende una consegna da effettuarsi entro i primi quindici giorni del mese.
Per consegna “seconda quindicina” si intende una consegna da effettuarsi dal giorno 16 fino all’ultimo giorno del mese.
Per consegna “nel mese” si intende una consegna da effettuarsi dal primo all’ultimo giorno del mese.
Per consegna “da nave designata” si intende una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello della fine dello sbarco a terra. Se la vendita fosse stipulata posteriormente a tale data, la consegna dovrà essere effettuata entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della vendita, esclusi i giorni festivi e quelli dichiarati non lavorativi nel Porto di sbarco.
Per consegna “ripartita in diverse epoche” si intende una consegna da effettuarsi, in quantità pressoché uguali, suddivise nelle epoche stabilite.
Salvo stipulazione contraria, nelle vendite “franco magazzino” è lasciato al compratore un termine di 8 (otto) giorni lavorativi, franco di spese di magazzinaggio e di assicurazione, per procedere al ritiro della merce. Trascorso tale termine, spese e rischi di giacenza saranno a carico del compratore.
Alla scadenza della franchigia, il compratore perderà ogni diritto relativo al condizionamento se effettuerà il pagamento della merce senza ritirarla. La merce resterà depositata per suo conto e saranno a suo carico le spese di magazzinaggio e assicurazione, nonché tutti i rischi di giacenza. In ogni caso al momento del ritiro, il compratore avrà diritto a prelevare in contraddittorio, e occorrendo d’ufficio, il campione, che sarà valido solo agli effetti di stabilire la corrispondenza della merce consegnata al tipo, varietà e provenienza della merce venduta.
Il ritardo nella consegna, causato da casi di forza maggiore, non potrà dare motivo al rifiuto della merce. In tal caso il venditore dovrà mettere a disposizione la merce venduta dove si trova. Il ritardo nel ritiro, causato da casi di forza maggiore, non potrà dare motivo al rifiuto della consegna della merce. In tale evenienza il compratore dovrà provvedere al pagamento della merce.
ART. 21 - SORVEGLIANZA E PRELEVAMENTO CAMPIONI
Il compito del sorvegliante alla discarica nominato dai venditori in base a clausola contrattuale è limitato alla sorveglianza sulla pesatura e al prelevamento dei campioni.
ART. 22 - VERIFICA DEL PESO
Per la verifica del peso delle merci sbarcanti si applicano le norme stabilite dai contratti tipo “Associazione del Commercio dei Cereali e Semi” di Genova.
ART. 23 - OBBLIGO DEL RICEVIMENTO
La merce dovrà essere sempre ritirata dal compratore, ancorché vengano avanzate riserve nei termini del contratto, purchè corrisponda all’oggetto del contratto quanto alle sue caratteristiche essenziali. Il venditore sarà sempre responsabile per l’eventuale minor valore.
ART. 24 - RACCOGLITURE COMUNI
Le raccogliture comuni a diverse partite di merci in sacchi di origine, residuate dallo sbarco di dette merci dalle navi in arrivo a Genova, vanno ripartite pro-rata.
ART. 25 - CONTROSTALLIE ESPRESSE IN VALUTA ESTERA
L’importo delle controstallie espresso in moneta estera, se pagato in euro, deve essere calcolato in base al cambio ufficiale del giorno in cui ha termine la discarica.
ART. 26 - RIPARTO CONTROSTALLIE
Le controstallie si ripartiscono fra tutti i ricevitori secondo il quantitativo ricevuto, a meno che non siano imputabili a colpa di uno o più determinati ricevitori.
ART. 27 - BUONI DI CONSEGNA
Il possessore della polizza di carico può emettere “buoni di consegna” (delivey orders) fino alla concorrenza del quantitativo segnato in polizza.
Detti “buoni” per essere validi debbono portare il visto e la firma del detentore della polizza di carico e chi emette i “buoni di consegna” rimane responsabile del buon fine degli stessi.
I buoni di consegna per essere validi verso la nave debbono portare la controfirma del raccomandatario, o dell’armatore, attestante l’avvenuto deposito della polizza di carico originale.
ART. 28 - VENDITA C.I.F. – OBBLIGHI DEL VENDITORE
In base al contratto “C.I.F.” (costo, assicurazione e nolo) il venditore deve fornire al compratore i documenti rappresentativi ed i certificati prescritti relativi alla merce resa franco di ogni spesa di trasporto e di assicurazione al porto o ai porti di destinazione indicati dal contratto.
La clausola “C.I.F.” comporta, per la merce proveniente dall’estero, la consegna alla condizione di disistivaggio (tiraggio) a carico della nave.
Il venditore risponde verso il compratore di clausole di noleggio difformi dalla precedente.
ART. 29 - SPESA DI PESATURA NELLA VENDITA C.I.F.
La spesa di pesatura per le partite di merci contrattate “C.I.F” Genova è a carico del compratore.
ART. 30 - ASSICURAZIONE DELLA MERCE VENDUTA C.I.F.
Il venditore dovrà fornire polizze e/o certificati di assicurazione per almeno il 2% in più dell’ammontare del valore di fattura.
L’assicurazione deve coprire anche i rischi di guerra, scioperi e sommosse, e dovrà essere coperta presso Assicuratori primari, ma per la solvibilità dei quali il venditore non è responsabile.
L’assicurazione marittima deve coprire i rischi di avaria particolare con franchigia del 10% che dovrà essere stipulata da terra a terra con 15 (quindici) giorni di giacenza dal termine dello sbarco, compresi il rischio di incendio per il periodo di sosta a terra. La franchigia per avaria particolare sarà conteggiata: per i cereali, i semi, le farine ed i legumi, stiva per stiva per merce alla rinfusa e sacco per sacco per merce in sacchi; per gli oli, tanca per tanca.
Ogni spesa assicurativa per coprire i rischi di guerra eccedente lo 0,50% del valore assicurato sarà a carico del compratore; il venditore potrà esigere tale importo al ritiro dei documenti.
ART. 31 - PAGAMENTO DEL NOLO
Il ricevitore di una partita di merce giunta a carico completo non è obbligato a pagare il nolo prima del giorno di inizio della discarica.
ART. 32 - CLAUSOLA “ARBITRATO C.A.C.C.S. GENOVA”
Per l’arbitrato si fa riferimento alle disposizioni contenute nei contratti “Associazione del Commercio dei Cereali e Semi” di Genova.
Tuttavia, quando viene inserita in contratto la clausola “Arbitrato Genova”, ovvero “Genoa Arbitration” e simili, senza riferimento ad uno specifico contratto “A.C.C.S.”, significa che qualsiasi contestazione deve essere risolta mediante arbitrato irrituale da esperirsi presso la Camera Arbitrale dei Cereali e Semi secondo il Regolamento vigente della stessa e con riferimento alle condizioni del contratto-tipo cui la merce si riferisce.
ART. 33 - ONERI DEL COMPRATORE
I dazi, diritti doganali e tutti i gravami relativi alla introduzione in Italia delle merci provenienti dall’estero sono a carico del compratore.
ART. 34 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Nei contratti di compravendita di cereali, semi e legumi, spetta al mediatore una provvigione dello 0,50% sul valore della merce a carico del venditore.
Per le compravendite coattive la provvigione è dell’1% a carico di chi ha chiesto la vendita o l’acquisto.
ART. 35 - TOLLERANZE, PESO ETTOLITRICO E CORPI ESTRANEI
Per la tolleranza di peso ettolitrico e di corpi estranei si applicano le norme contenute nei contratti tipo “Associazione del Commercio dei Cereali e Semi” di Genova.
ART. 36 - CALO PESO
a) Grano
E’ ammesso per il grano un calo naturale medio di viaggio dello 0,25% per le provenienze Nord America e Sud America ed altre dove siano adottati moderni sistemi di caricazione e pesatura; dello 0,50% per tutte le altre provenienze.
b) Granoturco Per il granone trasportato via mare proveniente dal Mediterraneo è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%. Per il granone trasportato via mare proveniente da oltre gli Stretti è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,75%. Per il granone trasportato via terra da o per l’estero è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%. Per il granone trasportato via terra nell’interno è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,30%. Per il granone giacente in magazzino e per una durata non superiore a 3 mesi è ammesso un calo naturale normale dello 0,30% per ogni mese. c) Avena Per l’avena trasportata via mare proveniente dal Mediterraneo è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%. Per l’avena trasportata via mare proveniente da oltre gli Stretti è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,75%. Per l’avena trasportata via terra da o per l’estero è ammesso un calo naturale normale dello 0,375%.
Per l’avena trasportata via terra nell’interno è ammesso un calo naturale normale dello 0,25%. d) Orzo Per l’orzo trasportato via mare proveniente dal Mediterraneo è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,50%. Per l’orzo trasportato via mare proveniente da oltre gli Stretti è ammesso un calo naturale normale di viaggio dello 0,75%. Per l’orzo trasportato via terra da o per l’estero è ammesso un calo naturale normale dello
0,375%.
Per l’orzo trasportato via terra nell’interno è ammesso un calo naturale normale dello 0,25%.
Per l’orzo giacente in magazzino e per una durata non superiore a 3 mesi è ammesso un calo naturale normale dello 0,30% per ogni mese.
e) Segale
E’ ammesso per la segale un calo naturale medio di viaggio dello 0.25% per le provenienze Nord America e Sud America ed altre dove siano adottati moderni sistemi di caricazione e pesatura; dello 0,50% per tutte le altre provenienze.
f) Fave secche
Il calo naturale ammesso per i carichi di fave secche dell’ultimo raccolto provenienti dai porti del Mediterraneo è il seguente: -per imbarco nel mese di giugno, 1,50%; -per imbarco nei mesi di luglio e agosto, 1%; -per imbarco negli altri mesi, 0,50%.
ART. 37 - PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA’ SANITARIE
Qualora una partita di merce venduta viaggiante per nave già designata sia in tutto o in parte dichiarata non introducibile dalle Autorità Sanitarie competenti entro 5 giorni dallo sbarco dalla nave importatrice, il contratto relativo sarà annullato in tutto ovvero per la parte dichiarata non introducibile.
b) Frutta e ortaggi
Agrumi
ART. 38 - CALO PESO
Il calo di trasporto delle arance, dei mandarini e dei limoni è del 4%. Il calo di giacenza fino a 30 giorni è del 4%.
ART. 39 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita degli agrumi si osservano gli usi vigenti per la frutta fresca.
Frutta fresca
ART. 40 -VENDITE ALL’INGROSSO
Le vendite avvengono direttamente o per tramite di commissionari che le effettuano a nome proprio per conto di produttori.
La vendita all’ingrosso è compiuta per libera contrattazione, per collo intero a peso netto espresso in chilogrammi, a numero di pezzo o mazzi e a cifra globale per collo (“a botta”).
Il collo deve, in questo caso, contenere l’indicazione del numero dei pezzi o dei mazzi in esso contenuti; i pezzi devono essere omogenei.
Le contrattazioni di mercato si effettuano verbalmente senza alcun rilascio da parte del venditore di uno stabilito di vendita.
ART. 41 - VENDITE IN CONTO COMMISSIONE Il termine di tempo previsto dall’art. 1712, comma secondo, cod.civ., è fissato in giorni 15.
ART. 42 - CALO PESO Il calo peso di trasporto delle frutta fresche è il seguente: -mele e pere: 3% -albicocche, pesche, ciliegie e susine: 5% -banane: 2% Il calo di giacenza delle mele e delle pere fino a 3 mesi è del 4%; per albicocche, pesche,
ciliegie e susine fino a 7 giorni è del 4%; per le banane fino a 45 giorni 4%.
Frutta secca
ART. 43 - FRUTTA SECCA La frutta secca in sacchi di materie tessili o di carta è venduta a peso netto.
ART. 44 - FRUTTA SECCA IN CARTONI Le contrattazioni della frutta secca in cartoni avvengono nel modo seguente:
- prugne, datteri e frutta essiccata in genere (pesche, pere, albicocche, fichi, mele e frutta sgusciate in genere), a peso netto;
- uva sultanina di Grecia, Turchia, Iran, California e Australia in cartoni inferiori a Kg. 15 a peso netto. Il peso è marcato con timbro indelebile sugli imballaggi;
- uva secca in grappoli e sgrappolata nazionale o di altre provenienze ed in qualsiasi imballaggio, a peso netto.
ART. 45 - FICHI SECCHI I fichi secchi nazionali ed esteri sono venduti in cartoni contenenti pacchetti o altre
confezioni in cellophane oppure sfusi, peso netto.
ART. 46 - CALO NATURALE Il calo naturale che la frutta secca in genere può subire nei 4 mesi successivi allo
sbarco/arrivo è valutata come segue:
Uva secca, 0,6%
Prugne secche, 0,6%
Armelline sgusciate amare e dolci, 2%
Arachidi sgusciate, 2%
Arachidi in guscio, 2%
Nocciole sgusciate, 2%
Mandorle e nocciole con guscio, 2%
Noci, 2%
Pinoli mondi, 2%
Fichi secchi, 2%
Anacardi, 0,5%
Noci del Brasile, dal 15 al 20%
Castagne secche, 1%
ART. 47 - CALO DI VIAGGIO DELLA FRUTTA SECCA IN GENERE Il calo di viaggio ammesso per la frutta secca in genere è dello 0,5%.
ART. 48 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di frutta secca in genere, va dall’1% al 2% a carico del venditore.
ART. 49 - COMMISSIONE PER VENDITE IN CONTO DEPOSITO
La provvigione relativa alle vendite in conto deposito è del 2%, oltre il rimborso delle spese di giacenza, di carico e scarico.
Patate
ART. 50 - CALO PESO NEI TRASPORTI STRADALI Il calo peso delle patate durante il trasporto è del 2%; il calo delle patate novelle è del 5%.
ART. 51 - CALO PESO NEI TRASPORTI FERROVIARI
Il calo delle patate durante il trasporto per ferrovia è del 2%; il calo delle patate novelle è del 4%.
ART. 52 - CALO DI GIACENZA
Il calo peso per giacenze fino a 3 mesi può raggiungere il 2%; per le patate novelle può raggiungere il 3% per giacenze fino a un mese.
ART. 53 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita di patate si osservano gli usi vigenti per la frutta fresca, in quanto applicabili.
Ortaggi
ART. 54 - CALO PESO
Durante il trasporto con automezzi i piselli, le fave, i fagiolini, i fagioli rossi e le verdure a fogliame possono subire un calo del 10% per provenienze entro i 200 Km; del 13% per provenienze da 201 a 500 Km. e del 15% per provenienze superiori.
Durante il trasporto con ferrovia il calo massimo può essere del 5% per provenienze fino a Km 500 e del 10% per provenienze superiori.
Durante il trasporto con autotreno e/o ferrovia, il calo delle cipolle è del 3%; il calo degli agli verdi è del 15%; il calo degli agli secchi è del 2%; il calo dei funghi freschi selvatici e coltivati è del 4% e per giacenze superiori alle 24 ore è dell’8%.
Il calo di giacenza può raggiungere il 2% per cipolle e agli secchi entro i primi 3 mesi; il 5% per gli agli freschi nei primi 15 giorni; il 4% per gli altri ortaggi (piselli, fave, fagiolini, fagioli rossi, verdure a fogliame) nei primi 7 giorni.
ART. 55 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita di ortaggi si osservano gli usi vigenti per la frutta fresca in quanto applicabili.
Uva da mosto
ART. 56 - VENDITE ALL’INGROSSO
Le vendite avvengono direttamente o per tramite di commissionari che le effettuano a nome proprio per conto di produttori.
La vendita all’ingrosso è compiuta per libera contrattazione a peso netto espresso in chilogrammi.
ART. 57 - CALO PESO
Durante il trasporto il prodotto può subire un calo del 5% per provenienze entro i Km 200 e del 10% per distanze superiori.
Mosto
ART. 58 - PESO E REQUISITI
Le compravendite dei mosti avvengono a quintale, grado svolto e da svolgere e, comunque, con l’indicazione se con feccia, defecati o filtrati.
ART. 59 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione per mediazione nella compravendita di mosti sfusi è del 2% sul prezzo a carico del venditore.
c) Caffè, cacao, tè, pepe, spezie ed altri coloniali
ART.60 - COMPRAVENDITA
Usi riferiti alla compravendita di merce allo stato estero sdoganabile e allo stato nazionale, per consegna sulla piazza di Genova, salvo diverse indicazioni.
Gli stessi usi valgono per consegne sui magazzini di Rivalta Scrivia.
ART. 61 - CLAUSOLA “MERCE ALLO STATO ESTERO SDOGANABILE”
La clausola “merce allo stato estero sdoganabile”, significa che la merce è sdoganabile su regolare documentazione fornita dal venditore.
ART. 62 - MERCE “VISTA E GRADITA”
Le compravendite effettuate con la clausola “merce vista e gradita” (ovvero “merce vista e visitata” ovvero “visitata ed accettata” ovvero “visitata e gradita”), escludono ogni diritto a reclamo per differenza di qualità o per qualsiasi altro difetto o avaria, quando il compratore abbia visitato ed accettato la merce oppure abbia esplicitamente rinunciato alla visita.
ART. 63 - “SALVO VISTA CAMPIONE”
In caso di vendita con la clausola “salvo vista campione”, alla conclusione del contratto il compratore ha diritto di richiedere il campione della partita, che dovrà essere spedito per corriere entro i due giorni lavorativi successivi a quello della conclusione del contratto.
Entro i due giorni lavorativi successivi a quello della ricezione, il compratore deve dichiarare se gradisce o no la merce. Trascorsi i termini suddetti senza che sia stata mossa eccezione, il contratto si intende perfezionato.
ART. 64 - “SALVO AVARIA” – “ESCLUSA AVARIA” – “ESCLUSA AVARIA NON
SOSTITUIBILE”
Le compravendite possono essere effettuate con le seguenti clausole:
a) “salvo avaria”: il compratore non ha diritto di rifiutare la merce avariata ma ha diritto di
essere risarcito del danno;
b) “esclusa avaria”: il compratore ha diritto di rifiutare i colli risultanti avariati e di richiederne
la sostituzione;
c) “esclusa avaria non sostituibile”: il compratore ha diritto di rifiutare i colli risultanti avariati
ma non di richiederne la sostituzione.
Nelle compravendite di “merce pronta”, se non altrimenti specificato, la clausola d’uso è quella indicata alla lettera b).
ART. 65 - TIPI DI VENDITA
La merce può essere venduta:
a) “su descrizione”, nel qual caso la merce deve corrispondere in ogni particolare alla qualità
descritta;
b) “su classificazione speciale”, nel qual caso la merce deve essere conforme a tale
classificazione e la qualità deve corrispondere alla media del raccolto al luogo e all’epoca
dell’imbarco;
c) “su campione tipo” (su tipo di campione), nel qual caso la merce deve corrispondere, nel suo insieme, alle caratteristiche del campione tipo presentato; d) “su campione prelevato da partita determinata”, nel qual caso la merce deve essere quella campionata e corrispondente quindi fedelmente al campione rappresentato. Il “campione d’esecuzione” precedente ha valore di “campione tipo”. Le clausole “a campione” o “su campione della partita” (stock lot) equivalgono a quella prevista alla lettera d).
ART. 66 - PREZZO E PESO
Nelle contrattazioni su piazza sia di merce allo stato estero sdoganabile, sia di merce nazionalizzata, il prezzo e l’unità di contrattazione si intendono in euro per Kg netto.
ART. 67 - PRELEVAMENTO DI CAMPIONI
In caso di reclamo il prelevamento dei campioni viene effettuato in contraddittorio, unicamente da colli intatti o con i dovuti accorgimenti, in modo da rappresentare esattamente l’insieme della partita.
La presente disposizione si applica anche alla vendita di merce nazionalizzata.
ART. 68 - FORMA E SPESE
Le merci devono essere consegnate in imballaggio originale. Il costo dell’imballaggio è a carico del venditore.
La presente disposizione si applica anche alla vendita di merce nazionalizzata.
ART. 69 - TARA
La tara d’uso è quella d’origine. Qualora questa non fosse determinabile, vale la tara reale media.
Il controllo della tara reale, per partite ad imballaggi omogenei, si effettua col pesare da 5 a 10 involucri e calcolando il loro peso medio.
La determinazione della tara avviene in presenza di ambedue le parti ed a spese del compratore.
ART. 70 - POSIZIONE DELLA MERCE
Le compravendite per consegna sulla piazza di Genova possono riguardare:
a) “merce pronta”, nel qual caso la merce si trova già giacente a magazzino;
b) “merce allo sbarco”, nel qual caso viene indicato il nome della nave che sta scaricando;
c) “merce viaggiante”, nel qual caso verrà precisato il nome della nave appena conosciuto, se
la merce viaggia via mare, oppure la data di spedizione ed il mezzo, se la merce viaggia
altrimenti;
d) “merce da caricarsi”, nel qual caso viene indicata l’epoca d’imbarco o di caricazione; il
venditore comunicherà al compratore i dati di cui alla lettera c) appena ne sarà a conoscenza.
Per “imbarco pronto” si intende l’imbarco entro 30 giorni correnti dal giorno successivo alla data della conclusione dell’affare.
Per “imbarco immediato”, tale termine è ridotto a 15 giorni.
ART. 71 - EPOCA D’IMBARCO
Per determinare l’epoca di imbarco o di caricazione in caso di contestazione farà fede – salvo prova contraria – la data della polizza di carico per merce a bordo, della lettera di vettura, o carnet T.I.R. Per le compravendite d’origine (cioè per imbarco dall’origine), le comunicazioni di imbarco e di trasbordo date dal venditore al compratore si intendono fatte sotto riserva. La riserva significa che la notizia viene comunicata così come ricevuta dal venditore, senza garanzia da parte dello stesso circa l’esattezza della comunicazione da lui ricevuta.
ART. 72 - LUOGO DI CONSEGNA
La merce deve essere consegnata:
a) se trattasi di merce pronta, franco ripesato magazzino estero ove si trova, sdoganabile;
b) negli altri casi, franco ripesato magazzino estero dove la merce sarà introdotta. Per la merce
introdotta in Punto Franco, la consegna sarà effettuata franco ripesato magazzino estero del
compratore o del suo spedizioniere.
Il magazzino in cui la merce si trova o dove sarà consegnata deve essere indicato. Nelle vendite di merce nazionalizzata, la consegna è effettuata franco magazzino, camion o vagone partenza.
ART. 73 - TERMINI DI RITIRO E SPESE
In caso di merce pronta, il compratore deve ritirare la merce entro e non oltre 14 giorni lavorativi dalla data della conclusione della vendita.
Negli altri casi il venditore deve tempestivamente avvisare il compratore circa la data del ritiro. Il compratore deve provvedere al ritiro della merce entro i vigenti termini di franchigia dei diritti di sosta, mentre il venditore ha l’obbligo di renderla sdoganabile entro i termini predetti.
Tutte le spese antecedenti alla consegna, compresa quella di pesatura ordinaria, sono a carico del venditore.
La spesa di assistenza al peso e quelle successive alla consegna sono a carico del compratore.
ART 74 - PESATURA
Le compravendite sono regolate sul peso di consegna.
In caso di vendite di merci allo sbarco, viaggiante o da caricarsi vale la pesatura effettuata all’atto dell’introduzione a magazzino.
Quando la pesatura è fatta collo per collo, i pesi vengono arrotondati ai 200 grammi, per eccesso o per difetto.
Per la merce nazionalizzata il peso è quello constatato in partenza all’atto della consegna al compratore oppure al vettore per la spedizione.
ART 75 - MODALITA’ DI CONSEGNA
All’atto della consegna si riscontra l’originalità dell’imballaggio, si esegue la pesatura e si verifica la qualità.
ART. 76 - CLAUSOLA “CIRCA”
Nelle compravendite effettuate con la clausola “circa” è tollerata una differenza nella consegna sino al 3% in più od in meno del quantitativo venduto.
La presente disposizione si applica anche alla vendita di merce nazionalizzata.
ART. 77 - CALO PESO DI VIAGGIO Il calo naturale che la merce può subire durante il viaggio dal porto di imbarco al punto di
destino è mediamente valutato nelle seguenti misure: -caffè …………………………………………….. massimo 0,5% -cacao ……………………………………………. da 1 a 2% -pepe nero e pimento …………………………….. da 1 a 2% -pepe bianco ……………………………………... da 2 a 3% -chiodi di garofano e cannella …………………… da 2 a 3% -noci moscate e fiori macis ……………………. .. da 1 a 2% -tè ………………………………………………… massimo 0,5%
ART. 78 - CALO PESO DI GIACENZA Il calo naturale annuo nei magazzini di abituale deposito varia a seconda della qualità e della
ubicazione; esso è mediamente valutato come segue: -caffè …………………………………… 1% -cacao ………………………………….. 1% -pepe nero e pimento ………………… 1% -pepe bianco ……………………………. 2% -chiodi di garofano e cannella ………….. 2% -noci moscate e fiori macis …………….. 2% -tè ……………………………………… 0,5%
ART. 79 - ASSICURAZIONI NELLA VENDITA C.I.F.
Nelle compravendite con la clausola C.I.F. (costo, assicurazione e nolo) se le condizioni di assicurazione marittima non sono state specificate, il venditore deve assicurare la merce con primaria compagnia per il valore della fattura maggiorato del 5% con la clausola “contro tutti i rischi” (all risks), rischio coperto dall’ultimo magazzino alla partenza al primo magazzino all’arrivo.
Il venditore deve consegnare al compratore la polizza o il certificato di assicurazione o un documento equivalente e fornire a sue spese il certificato d’origine e gli altri documenti richiesti.
ART. 80 - TERMINI DI PAGAMENTO Il pagamento viene effettuato per contanti, all’atto del ritiro.
ART. 81 - SPESE BANCARIE, CAMBIALI E BOLLI Le spese bancarie relative all’incasso della documentata relativa alla merce oggetto della compravendita sono a carico del venditore. Ogni altra spesa della banca del compratore al di fuori di quelle relative all’incasso è a carico del compratore. I bolli di fatture ed eventuali tratte o cambiali sono a carico del compratore sia nella vendita di merce allo Stato estero, sia nella vendita di merce nazionalizzata.
ART. 82 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE La provvigione spettante al mediatore è dell’1% a carico del venditore.
d) Juta greggia
ART. 83 – PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE Negli affari di juta greggia la provvigione spettante al mediatore è dell’1% a carico del venditore.
e) Cotoni sodi
ART. 84 – SCELTA ALLO SBARCO
Lo sbarco delle balle di cotone, formanti parti di carico intero o di partite, anche se le balle sono distinte da marche diverse, avviene a lungo numero da bordo della nave trasportante; la scelta
o separazione delle balle per marca avviene a terra.
ART. 85 – PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore per affari in cotoni sodi è dell’1% ed è dovuta dal venditore.
f) Piante e parti di piante, semi e frutti medicinali
Tamarindo
ART. 86 – VENDITA SU DENOMINAZIONE Il tamarindo viene contrattato su denominazione, con la precisazione della percentuale di semi.
ART. 87 – TAMARINDO MADRAS Il tamarindo Madras naturale è venduto in sacchi doppi, a peso lordo.
ART. 88 – PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore per le compravendite di tamarindo su piazza è del 2% a carico del venditore.
Cassia
ART. 89 – CASSIA IN CANNA MAKASSAR
La cassia in canna Makassar è venduta in cestoni rivestiti di tela. La cassia è venduta “in sorte”.
ART. 90 – CASSIA IN CANNA MAKASSAR – TARA La tara fissa è di 4 Kg per cestone.
ART. 91 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore per le compravendite su piazza è del 2% a carico del venditore.
Senna
ART. 92 – VENDITA IN BALLE La senna in foglie Tinnevelly è venduta in balle pressate, peso lordo per netto.
ART. 93 – PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore per le compravendite su piazza di senna in foglie è del 2% a carico del venditore.
g) Erbe, sementi e foraggi
ART. 94 - VENDITA DEL FIENO
La compravendita del fieno viene fatta a quintale su campione, in balla detta comunemente “fascio”, oppure sciolto.
ART. 95 -VENDITA DELL’ERBA La compravendita dell’erba viene fatta a “corpo”, prodotto ancora da tagliare.
ART. 96 - CONSEGNA DEL FIENO La consegna del fieno avviene in istrada nel punto più vicino al luogo del venditore.
ART. 97 - PESATURA DEL FIENO Il peso viene accertato in contraddittorio tra venditore e compratore, al momento della caricazione sul carro o camion, con stadere portatili.
ART. 98 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita di sementi e foraggi si osservano gli usi vigenti per i cereali, semi e derivati, in quanto applicabili.
CAPITOLO 3) PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
a) Legna da ardere
ART.1 - CLASSIFICAZIONE
La legna da ardere si tratta delle seguenti qualità: legna forte (rovere, olmo, faggio, frassino, carpino, olivo, acero, quercia, acacia, ceppi di erica e di corbezzolo); legna dolce (castagno, larice, pioppo, conifere mediterranee).
ART. 2 - LUOGO DI CONSEGNA La consegna avviene in istrada nel punto più vicino al luogo del venditore.
ART. 3 - PESATURA La compravendita avviene a quintale.
ART. 4 - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avviene a contanti a consegna o a spedizione effettuata e presentazione di riversale ferroviaria.
b) Carbone vegetale
ART. 5 - RAPPORTO TRA PROPRIETARIO DEL BOSCO E CARBONAIO
Il proprietario dei boschi consegna al carbonaio il bosco da tagliare e, se non viene stipulato il prezzo del taglio, il carbonaio dà in pagamento una metà del carbone ricavato. Se, invece, viene contrattato il prezzo, il carbonaio dà una caparra all’atto della consegna del bosco e salda la differenza in vari acconti, man mano che ritira il carbone ricavato.
ART. 6 - PASSI PEDONALI PRIVATI
Per i passi pedonali in terreni poderali o interpoderali, in caso di recinzione dei fondi, la distanza tra le recinzioni dovrà lasciare una larghezza ed un’ altezza tali da consentire l’utilizzo del passo stesso con un carico sporgente a spalla.
CAPITOLO 4) PRODOTTI DELL’INDUSTRIA ESTRATTIVA - MINERALI NON METALLIFERI
a) Zolfo
ART. 1 - GRADO DI PUREZZA
Il grado di purezza per lo zolfo doppio raffinato in piani è del 99/100%
ART. 2 - ZOLFO IN SACCHI, PANI E CANNOLI Lo zolfo greggio macinato, raffinato macinato e lo zolfo ventilato sono venduti in sacchi da kg. 25. Lo zolfo raffinato in piani è venduto alla rinfusa; quello in casse o scatole di cartone, peso netto, ovvero in sacchi di tela o di carta.
ART. 3 - CALO PESO
Nei rapporti degli zolfi greggi e raffinati caricati alla rinfusa, effettuati con navi, il calo complessivo è del 2% se la caricazione è stata eseguita con attracco alla banchina; è del 2,50% se la caricazione è stata invece eseguita senza attracco alla banchina.
ART. 4 - PESO DI CONSEGNA Nelle compravendite di zolfo in genere, alla condizione “C.I.F. Genova”, vale il peso di imbarco indicato nella polizza di carico.
Nelle compravendite “franco vagone” di zolfo raffinato e greggio alla rinfusa, per peso di consegna si intende quello effettuato dalla ferrovia in partenza con tara reale; nelle compravendite “franco autocarro”, quello effettuato da pesatore pubblico o dal bilico della dogana con tara reale.
ART. 5 - VENDITE “C.I.F.” E “FRANCO VAGONE” Nelle vendite dei diversi tipi di zolfo alla condizione “C.I.F. Genova”, il pagamento deve farsi alla presentazione dei documenti. Nelle vendite “franco vagone e/o camion partenza”, il pagamento si effettua a 30 giorni data consegna.
ART. 6 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE La provvigione spettante al mediatore per le compravendite dello zolfo è del 2% ed è dovuta dal venditore.
b) Carboni fossili e coke
ART. 7 - OFFERTA FERMA Un’offerta ferma per la vendita o l’acquisto di carbone avviene: a) offerta di vendita/richiesta d’acquisto: viene trasmessa via fax e/o via e-mail dal fornitore o
acquirente. La stessa s’intende valida fino al termine specificato sull’offerta/richiesta stessa;
b) tender (gara di fornitura): tale richiesta d’offerta viene trasmessa in busta chiusa ed inviata contemporaneamente a vari fornitori. In questo caso, trattandosi di gara di fornitura (tender), sulla stessa saranno indicati i termini e le condizioni alle quali il potenziale fornitore dovrà attenersi in caso intenda partecipare alla gara con un’offerta.
ART. 8 - RISPOSTA AD OFFERTE FERME La risposta ad un’offerta o richiesta d’offerta deve essere data con lo stesso mezzo di comunicazione usato per l’offerta o la richiesta d’offerta.
In caso di “tender” per una eventuale vendita, l’offerta dovrà essere presentata, in busta chiusa, entro i termini e nei modi indicati sul tender stesso.
ART. 9 - CONDIZIONI DI VENDITA
Le condizioni di vendita (F.O.B., C.I.F., C.F.R. e D.E.S.) sono regolate dalle norme INCOTERMS.
ART. 10 - CONDIZIONI DI PEZZATURA PER PIU’ VAGONI
Nel caso in cui la merce venga caricata in più stive di un’unica nave, con un gruppo di vagoni o treno completo o con spedizione frazionata in più mezzi di trasporto, ma facenti parte di un’unica spedizione, viene calcolata, e vale pertanto ai fini contrattuali, la media dei campioni componenti la globalità della consegna.
ART. 11 - CLAUSOLA CIRCA
Nelle vendite di carbone e/o coke, sia con la clausola F.O.B. o C.I.F., che su vagone, sempreché sia stato pattuito il “circa”, è in facoltà del venditore di consegnare il 10% in più o in meno sul quantitativo totale venduto.
Per le vendite via mare, l’indicazione della diminuzione od aumento di quantitativo deve essere segnalata al compratore non appena il venditore è a conoscenza della partenza della nave e del peso caricato.
ART. 12 - TOLLERANZA DI PESO Nelle vendite di partite di carbone e/o coke su nave, vagone od altro veicolo, senza clausola “circa”, il caricatore deve regolarsi come segue: -quantitativo massimo trasportabile (“full cargo”): la tolleranza della consegna deve rientrare nei limiti dati dalla portata massima del mezzo utilizzato per la spedizione;
-quantitativo minimo/massimo definito contrattualmente: il venditore dovrà attivarsi affinché
il quantitativo consegnato rientri nella tolleranza minima/massima prevista contrattualmente,
sempre compatibilmente con la portata del mezzo di trasporto.
ART. 13 - CALO PESO
La tolleranza massima per calo naturale e dispersione normale di viaggio del carbone e/o coke trasportato via mare varia dall’1% al 2% (a seconda del tipo di materiale) rispetto al peso di polizza o rispetto al peso netto risultante dai documenti per il trasporto effettuato via gomma.
ART. 14 - ACCERTAMENTO DEL MINUTO
La percentuale massima nel carbone coke di pezzatura inferiore ai mm. 10 viene definita contrattualmente e misurata in conformità alle norme ISO o STAM o UNICHIM (da specificare contrattualmente).
ART. 15 - RITIRO “PARTIAL CARGO”
Nelle vendite CIF di un “partial cargo” (vendita frazionata in un’unica qualità di carbone caricata su più stive di una nave) ogni ricevitore ha diritto di ricevere la quantità di carbone pattuito dalle stive concordate, compatibilmente con le esigenze della nave in fatto di stabilità e sicurezza in navigazione in caso di sbarco in più porti di destino.
ART. 16 - DIREZIONE DELLA DISCARICA/IMBARCO
Lo sbarco/imbarco di carbone e/o coke vengono effettuati presso banchine/ponti/terminals privati o pubblici.
La direzione della discarica spetta alla banchina stessa, rispettando comunque sempre le norme imposte dall’Autorità Portuale di competenza, e in accordo con le esigenze del comandante della nave di sbarcare le merci dalle stive e con la sequenza che gli possa garantire in ogni momento la sicurezza della nave e degli impianti di sbarco.
ART. 17 - VENDITE SU VEICOLI NON FERROVIARI
Nelle vendite di carbone e/o coke da nave o da deposito su veicoli non ferroviari il compratore deve presentare gli stessi, dopo essersi accordato preventivamente con il venditore circa il momento di caricare ed aver preavvisato contemporaneamente lo spedizioniere e/o il depositario della merce.
ART. 18 - QUANTITA’ DA CARICARSI SULLA NAVE
Il venditore di un carico completo non ha facoltà di caricare sulla stessa nave un quantitativo maggiore di quello stabilito come massimo nel contratto di vendita, neppure se sia disposto a trattenere l’eccedenza per suo conto.
Così pure il venditore non ha facoltà di caricare sopra una nave una quantità di carbone inferiore a quella stabilita come minimo di vendita e caricare il completamento su altra nave, a meno che espressamente concordata contrattualmente la clausola “PARTIAL SHIPMENT ALLOWED”.
ART. 19 - PESO E RISCHI DI VIAGGIO
Il venditore è tenuto ad assicurare la merce solo nei termini CIF, CIP e DES ed il peso da fatturarsi sarà quello riconosciuto in partenza (a mezzo “bilico autorizzato” o “draft survey” o “peso riconosciuto dalla ferrovia”).
ART. 20 - ASSICURAZIONE MARITTIMA
L’assicurazione marittima di ogni carico di carbone e/o coke deve coprire:
-il valore della merce alla partenza;
-il costo nolo;
-il costo dell’assicurazione; ed essere maggiorato del 10%.
ART. 21 - DOCUMENTI PER IL PAGAMENTO
Il pagamento di carichi di carbone e/o coke si esegue alla presentazione e contro consegna dei regolari documenti, cioè: polizza o polizze di carico, fatture, certificato di origine, certificato di campionamento ed analisi, certificato di peso e, se sono state caricate più qualità di carbone, anche il piano di stivaggio della nave.
ART. 22 - CERTIFICATO DI MINIERA
Il certificato di miniera di un carico di carbone prova solo la provenienza della merce da determinate miniere.
I certificati rilasciati dagli enti o uffici appositi nel Paese esportatore provano soltanto il tipo e la provenienza della merce.
ART. 23 - VENDITE CARBONE/COKE SU VAGONI O AUTOMEZZI
Per quanto si riferisce al pagamento delle spese di trasporto, esso viene effettuato dal venditore al vettore nei seguenti modi:
-consegna franco destino (in caso di consegna con automezzi);
-consegna importo affrancato (in caso di consegna a mezzo ferrovia):
Viene invece effettuato dal compratore al vettore nei seguenti modi:
-consegna franco partenza (in caso di consegna con automezzi);
-consegna in porto assegnato (in caso di consegna a mezzo ferrovia).
ART. 24 - RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
Nella consegna di carbone e/o coke su vagone/camion, la responsabilità del venditore cessa:
a) per la qualità e le condizioni della merce quando è avvenuta l’accettazione del
vagone/camion da parte del compratore o di un suo incaricato al ritiro;
b) per il peso, all’atto della presa in consegna della merce da parte del vettore.
Agli effetti della determinazione del peso netto di consegna, si intende valida la tara segnata sul longarone del carro ferroviario, sempre che la “tara reale” non sia stata esplicitamente richiesta o non sia stato possibile effettuarla.
ART. 25 - PRESTITI DI CARBONE
I prestiti e le restituzioni di carbone sono in ogni caso considerati regolati temporaneamente come vendite vere e proprie, con tutti i relativi diritti e oneri.
ART. 26 - RAGGUAGLIO TONNELLATA INGLESE Nel commercio dei carboni fossili la tonnellata inglese (long ton) è ragguagliata a Kg. 1016.
c) Ardesie
ART. 27 - PROPRIETA’ FRAZIONALE DEL SOTTOSUOLO
Qualora il sottosuolo ardesiaco sia costituito da più filoni soprastanti o laterali gli uni agli altri è possibile che tali filoni appartengano a diversi proprietari o siano oggetto di separati contratti di sfruttamento, pur facendo parte dello stesso lotto di terreno.
ART. 28 - COMPLESSO ESTRATTIVO – PREMESSA A CHIARIMENTO
Si intende per unico complesso estrattivo l’insieme di laboratorio, cave, discariche, teleferiche e piste di servizio della stessa azienda siti nel medesimo bacino di estrazione.
ART. 29 - CONTRATTI PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO
Il corrispettivo è determinato tenendo presente un importo forfettario riferito alla manodopera impiegata (numero di addetti all’estrazione del materiale) e al numero dei mezzi meccanici impiegati o una percentuale riferita alla quantità di materiale grezzo estratto dalla cava, tenendo conto della qualità del materiale e della potenza del filone.
ART. 30 - ACCESSI E PASSI – PREMESSA A CHIARIMENTO
Il filone si raggiunge tramite un’apertura praticata nel sottosuolo detta “imbocco”.
L’imbocco permette, secondo i casi, di accedere direttamente al banco di coltivazione in sottosuolo, oppure di proseguire lo scavo in galleria sino a raggiungere il filone da lavorare.
In alcuni casi vengono create delle gallerie dette “fornelli” per l’areazione e per favorire la fuoriuscita dalla camera di coltivazione dei fumi dovuti al brillamento delle mine e la realizzazione delle uscite di sicurezza prescritte dalla legge.
ART. 31 - MATERIALE UTILE ESTRATTO E PRODOTTO
La valutazione del complesso estrattivo deve tenere conto che il materiale utile estratto non supera mai il 50% del totale che realmente esce dalla cava ed il prodotto finito non raggiunge mai il 50% del materiale utile estratto dalla cava e trasferito in laboratorio.
ART. 32 - PIAZZALI – PREMESSA A CHIARIMENTO
I piazzali sono slarghi di terreno più o meno estesi, di regola antistanti “l’imbocco”, che consentono la manovra dei mezzi meccanici, lo stoccaggio dei materiali estratti, la creazione di manufatti per il ricovero delle attrezzature ed i servizi, indispensabili a norma di legge e la costruzione di cabine di trasformazione.
ART. 33 - DISCARICHE – PREMESSA A CHIARIMENTO
Per discarica si intende un sito di regola sottostante la cava o nelle sue vicinanze o in altro sito autorizzato dove vengono scaricati i materiali di risulta provenienti dall’estrazione dei materiali di cava e dei laboratori.
ART. 34 - VALUTAZIONE COMMERCIALE DEI FILONI
Il valore commerciale dei singoli filoni, fatti salvi i difetti intrinseci, varia in relazione alla potenza o spessore del filone sfruttabile, alla qualità dell’ardesia, alla ubicazione del filone stesso.
I difetti intrinseci dei filoni (“faglie”, “rissoni”, “spaisse”, “file bianche”, “file nere”, “giassi”, “coltelline” e “lasci”) che essendo in sottosuolo non sono visibili, sono geologicamente ipotizzabili per conoscenza dello stesso filone già sfruttato in zone limitrofe.
ART. 35 - FILONE INTERCLUSO
Tale è il filone il cui accesso è di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario del filone. Il suo valore è parificato al valore dell’insieme di passo – accesso – imbocco – piazzale e discarica.
ART. 36 - COPERTURE IN ARDESIA IN OPERA
Nelle coperture in opera i “vuoti” derivanti dagli ingombri posti sulle falde da ricoprire quali camini, abbaini, lucernai, volumi tecnici ed altro, il cui sviluppo è inferiore a mq 4, vengono considerati al pari dei “pieni” e pertanto non detratti dal computo finale dei mq di tetto coperto.
ART. 37 - MISURAZIONE DELLO SPESSORE DELLE LASTRE DI ARDESIA A “SPACCO
CAVA”
Sui materiali “a spacco” la misurazione deve essere eseguita sovrapponendo cento lastre e misurando il totale delle stesse; tale valore, diviso per 100, darà lo spessore medio da considerare.
CAPITOLO 5) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI
a) Riso brillato
ART.1 - USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita di riso brillato si osservano gli usi vigenti per i cereali, semi, legumi e derivati.
b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione
ART. 2 - CALO PESO Il calo naturale ammesso nei trasporti ferroviari della farina è dello 0,3%.
ART. 3 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO
Nella vendita di farina, semola e sottoprodotti della macinazione si osservano gli usi vigenti per i cereali, semi, legumi e derivati.
c) Zucchero
ART. 4 - ZUCCHERO NAZIONALE Le compravendite di zucchero bianco nazionale avvengono per prodotto:
- alla rinfusa su autocisterne o in macrosacchi da Kg 1000/1200;
- in sacchi di carta da Kg. 20/25 e da Kg. 50 netti;
- in astucci o pacchi imballati in confezioni di cartone, carta o plastica termoretraibile;
- in confezioni e varietà speciali per il rifornimento di esercizi pubblici ed industrie trasformatrici (zucchero in bustine, zucchero in quadretti, zucchero in granella, zucchero impalpabile, zucchero raffinato pilè).
ART. 5 - ZUCCHERO EXTRANAZIONALE PROVENIENTE DAI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA.
Lo zucchero extranazionale proveniente dai paesi dell’Unione Europea viene venduto in seguito a contratti, redatti a cura del venditore, che stabiliscono prezzo, quantità e termini di consegna.
Il prezzo resta fissato per tutta la durata del contratto, salvo variazioni stabilite dall’Unione Europea per il prezzo di intervento, le quali saranno applicate al prezzo di quantitativi ancora da spedire.
ART. 6 - ZUCCHERO ESTERO
Lo zucchero estero/greggio destinato al consumo diretto viene venduto in confezioni da 1 Kg; quello destinato ad usi industriali e commerciali viene venduto in sacchi di carta o di juta¬politene da Kg. 20/25 e da Kg. 50, ovvero alla rinfusa su mezzi idonei o in macrosacchi da Kg. 1000/1200. Il peso si intende netto.
ART. 7 - TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna o di spedizione dello zucchero è, salvo casi di forza maggiore, di 8 giorni da quello in cui sarà pervenuto al venditore regolare ordinativo.
La qualità pattuita della merce si intende vista ed accettata in partenza. Il numero dei colli ed il peso si intendono quelli risultanti dai documenti di trasporto, salvo la facoltà del compratore di accertare il peso di partenza a sue spese.
ART. 8 - PLURALITA’ DI CONSEGNE Ogni consegna forma contratto a sé stante.
ART. 9 - VENDITE C.I.F. – C. & F.
Nelle vendite C.I.F. e C.& F. il venditore può eseguire – e quindi il compratore non può rifiutare – consegne parziali in conto della partita contrattata, purchè entro i termini di tempo pattuiti.
ART. 10 - VENDITE F.O.B. PORTO D’ORIGINE
Nelle vendite F.O.B. porto d’origine il venditore non può eseguire consegne parziali se non ha previamente ottenuto l’assenso del compratore.
ART. 11 - OBBLIGO DI RITIRO
La merce dovrà sempre, e in ogni caso, essere ritirata dal compratore, non potendo questi lasciarla giacente per conto del venditore.
ART. 12 - RISCHIO DEL TRASPORTO
Ogni responsabilità del venditore cessa dopo la consegna della merce a chi ne assume il trasporto. La merce viaggia per conto e rischio del compratore, anche se venduta franco destino o franco frontiera, su mezzi forniti dal venditore.
ART. 13 - VENDITE C.I.F. E C.& F.: RISCHI I rischi di viaggio nelle vendite C.I.F. e C.& F. sono a carico del compratore.
ART. 14 - PAGAMENTO
Nelle compravendite di zucchero nazionale il pagamento viene effettuato prima della consegna.
ART. 15 - PREZZO
Nelle compravendite di zucchero il prezzo, riferito a Kg 100 netti per prodotto reso franco destino, è al netto di IVA.
Il prezzo pattuito è in ogni caso soggetto alle variazioni di listino e di qualsiasi onere fiscale che intervenga tra la data del contratto e la data della consegna o spedizione.
Tali variazioni non potranno mai agire come condizione risolutiva della vendita.
Condizioni diverse vengono applicate per il prodotto venduto franco zuccherificio.
d) Prodotti dolciari
ART. 16 - S.A.C. (salvo approvazione della casa)
Nelle compravendite di prodotti dell’industria dolciaria tutte le ordinazioni sono subordinate all’accettazione della Casa venditrice alla quale le ordinazioni stesse dovranno giungere debitamente firmate.
ART. 17 - ONERE DELL’IMBALLAGGIO Gli imballaggi, se non fatturati o designati da restituire, si intendono ceduti gratuitamente.
ART. 18 - PLURALITA’ DI CONSEGNE
Quando una compravendita debba essere eseguita a spedizioni o consegne separate, ogni spedizione o consegna si intende costituire contratto a sé stante.
ART. 19 -RISCHIO DI TRASPORTO La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.
ART. 20 - TERMINI DI PAGAMENTO E CONSEGUENZE
Per il pagamento a contanti si intende: su piazza, che deve essere fatto all’atto del ritiro della merce contro presentazione di fatture quietanzate; fuori piazza, che deve essere fatto entro 10 giorni dalla data della fattura.
Il pagamento con tratta a vista è considerato a contanti.
Il venditore ha facoltà di stornare qualsiasi premio o eventuale sconto quando il debitore non ottemperi al pagamento nei termini convenuti.
Non si riconoscono pagamenti che non siano effettuati direttamente alla ditta venditrice o a persona da essa espressamente delegata.
ART. 21 - TERMINI PER RECLAMI
Ogni reclamo dovrà essere presentato direttamente alla ditta venditrice ed alla sua sede, nei termini di legge.
ART. 22 - VARIAZIONE DEL PREZZO PER ONERI FISCALI
Qualsiasi variazione fiscale o doganale in più o in meno gravante sul prodotto o sulle materie prime, che intervenisse prima della consegna, dà facoltà al venditore di modificare il prezzo in proporzione alla eventuale variazione.
e) Carni congelate
ART. 23 - PREZZO DELLE CARNI CONGELATE
I prezzi si intendono riferiti alle seguenti denominazioni: quarti compensati; posteriori taglio normale; anteriori taglio normale; posteriori taglio pistola; pistole disossate in sette tagli; cosciotti rounds; anteriori taglio crop; mezzene e carrè di suino; agnelli; cervelle; trippe.
ART. 24 - CONSEGNA DELLA CARNE CONGELATA
Le carni congelate si intendono sempre consegnate franco carro e/o vagone frigorifero ed il peso è quello lordo per netto.
ART. 25- CALO PESO DELLA CARNE CONGELATA Il calo peso della carne congelata dal porto d’origine allo sbarco non supera il 2%.
ART. 26 - CALO PESO DEL LARDO
Il calo naturale del lardo di produzione italiana è circa dell’ 1% a seconda della stagionatura; per le provenienze estere varia dall’ 1,50% al 2%.
ART. 27- PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Nelle vendite, anche coattive, di carni congelate, salumi in genere anche insaccati, lardo e strutto di maiale, spetta al mediatore una provvigione dell’ 1% a carico del venditore.
f) Pesci preparati
ART. 28 - ALICI SALATE
Le alici salate in fusti sono vendute fusto per merce ed il peso si accerta pesando il barile a mostra lavata oppure deducendo la tara fissa del 12%.
Per mostra lavata si intende tolto il timpano (coperchio) ed il primo strato di sale superiore.
ART. 29 - DENOMINAZIONE DELLO STOCCAFISSO
Il merluzzo (Gadus Morhua) completamente essiccato all’aria senza aggiunta di sale o salamoia e chiuso senza testa e interiora prende la denominazione di stoccafisso. La stessa preparazione viene praticata per i pesci similari e si hanno: lo stoccafisso S. Pietro, lo stoccafisso Brosmer, lo stoccafisso Sei, ecc.
ART. 30 - STOCCAFISSO SPACCATO
In Norvegia, per stoccafisso spaccato si intende il tipo “Rotskjar”; esistono però altri tipi di stoccafisso spaccato di altra provenienza che viene chiamato comunemente “spitted”.
ART. 31 - STOCCAFISSO NORVEGESE
Le qualità di stoccafisso di produzione norvegese normalmente importate in Italia sono: Lofoten (Ragno, Westre Magro, Westre demi magro, Grand Premier, Olandese, Bremese, Westre corrente, Westre Ancona, Westre Petit, Italiano Grande Magro, Lub, Italiano Grande, Italiano Medio, Italiano Piccolo) e Finmarken.
Lo stoccafisso è contrattato sulla base delle qualità richieste dall’ importatore e sulle caratteristiche di pezzatura.
Quando lo stoccafisso è indicato semplicemente come piccolo, medio, grande si intende un pesce:
-piccolo da un minimo di gr. 200 a gr. 400;
- medio da gr. 400 fino a gr. 700;
-grande otre i gr. 700.
Le qualità Westre Magro e Westre demi Magro sono contrattate sulla lunghezza del pesce in centimetri:
- Westre Magro e Westre demi Magro 60/80 (da 60 – 80 cm.)
- Westre Magro e Westre demi Magro 50/60 (da 50 – 60 cm.)
- Westre Magro 40/50 (da 40 – 50 cm.).
ART. 32 - DENOMINAZIONE DEL BACCALA’
Il merluzzo (Gadus Morhua) aperto e salato chiamasi baccalà.
Analogamente applicando la stessa preparazione ai pesci similari si hanno; il baccalà S.Pietro, il baccalà Sei o Squamoso, il Ling, il Brosmer, ecc.
ART.33 - REQUISITI DEL BACCALA’ Le qualità del baccalà (merluzzo) importate sui mercati italiani sono le seguenti:
- Baccalà secco (Islanda secco, Norvegiano secco, Faroese secco, Francese secco, Gaspe, S.Giovanni);
- Baccalà salinato.
ART. 34 - PEZZATURA DEL BACCALA’ Per baccalà salinato le pezzature contrattate sono le seguenti:
Faroer Norvegia/50kg. Norvegia/25kg. Islanda
AAAA 6/10 3/5 40/UP
AAA 11/10 6/10 27/40
AA 21/10 11/10 17/27
A 31/40 16/20 12/17
B 41/10 21/30 08/12
C 61/80 31/40 05/08
D 81/100 41/60 02/05
Le pezzature Islandesi riguardano la grammatura del pesce alla quale bisogna aggiungere la specifica della qualità:
merce di 1a qualità Spig/A merce di 2a qualità Spig/B merce di 3a qualità AB
In Italia viene venduto baccalà salinato e baccalà secco prodotto in Portogallo e commercializzato con grammatura islandese e con specifica qualitativa norvegese: La merce di 1a qualità è denominata SUPERIOR e quella di 2a scelta UNIVERSAL.
Le alette di baccalà sono commercializzate solo in cartoni da 25kg.
ART. 35 - PESO DELLO STOCCAFISSO E DEL BACCALA’
Lo stoccafisso e il merluzzo (baccalà) nonché i filettoni di merluzzo in balle, in casse o in cartoni si vendono a peso netto d’origine.
ART.36 - SALACCHINE Le salacchine abitualmente importate dal Portogallo sono vendute in cassette da kg. 6 netti.
ART. 37 - SALACCHE INGLESI
Le salacche inglesi salate e pressate sono vendute in fusti da kg. 25 netti ed in cassette del peso di kg. 8 netti.
ART. 38 - ARINGHE
Le aringhe argentate (salate e leggermente affumicate) arrivano in cassette da kg. 4,7 e 8 netti ed in terzini (barilotti) da kg. 20 netti.
Le aringhe dorate, chiamate anche affumicate, (salate e fortemente affumicate) arrivano in cassette da kg. 6, 7, 8 e 9 netti.
Arrivano inoltre aringhe semplicemente salate in cassette da kg. 7 netti ed anche aringhe in salamoia in barili da kg. 25,50 e 100 netti.
ART. 39 - CALO PESO STOCCAFISSO
Lo stoccafisso viene spedito via terra. La merce, imballata prima della spedizione, con una stagionatura di 9/10 mesi non presenta calo peso.
Per la merce spedita prima (circa 6 mesi) i produttori calcolano un soprappeso in base all’umidità del pesce in modo da garantire all’arrivo un peso netto di kg. 50 per l’imballaggio in balle pressate e telate oppure non inferiore a kg. 25 per merce imballata in cartoni (da kg. 25) oppure non inferiore ai kg. 25 netti nel caso di balle pressate e telate (da kg. 25).
ART. 40 - SPESE DI PESATURA DEL BACCALA’ La spesa di pesatura dei carichi di merluzzo da bordo è sopportata dal ricevitore.
ART. 41 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Nelle vendite, anche coattive, di tonno, pesci all’ olio, salati o comunque preparati e merluzzo (stoccafisso e baccalà), spetta al mediatore la provvigione dell’1% a carico del venditore.
g) Conserve alimentari
ART. 42 - SCATOLE DI SALSE E CONSERVE IN GENERE
Il peso delle scatole fino al chilogrammo contenenti concentrato, salsa, salsina di pomodoro e conserve alimentari in genere si intende nominale; se invece dette derrate sono confezionate in scatole superiori al chilogrammo, il peso è quello reale, latta per merce.
Le scatole di detto formato sono vendute a pezzo.
ART. 43 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Nelle vendite, anche coattive, di conserve alimentari in genere spetta al mediatore una provvigione dell’ 1% a carico del venditore.
h) Formaggio
ART. 44 - CONFEZIONE DEI VARI FORMAGGI I formaggi sono sempre venduti a peso netto.
ART. 45 - CALO PESO DI STAGIONATURA
Il calo naturale durante la permanenza del formaggio grana nei magazzini di stagionatura, varia dal 5% al 6% per il primo anno dopo quello di produzione e dal 3% al 4% per il secondo anno.
ART. 46 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Nelle vendite anche coattive di formaggi spetta al mediatore una provvigione dell’ 1% a carico del venditore.
ART. 47 - VENDITA FORMAGGI DELLA VAL D’AVETO
I formaggi della Val d’Aveto sono venduti a peso; il prezzo è riferito al chilogrammo. Le partite prodotte nell’annata vengono fissate dal compratore in autunno.
ART. 48 - CONSEGNA FORMAGGI DELLA VAL D’AVETO La consegna dei formaggi avviene tutto l’anno e nel luogo di produzione.
i) Olio d’oliva
ART. 49 - VALIDITA’ OFFERTE
Le offerte ferme di compravendita vincolano l’offerente fino al termine dell’orario d’ufficio del giorno stesso in cui l’offerta ferma è stata rilasciata.
ART. 50 - PATTUIZIONE ESPRESSA Le clausole speciali devono essere espressamente pattuite.
ART. 51 - OLI EXTRAVERGINI E OLI DI OLIVA VERGINE
Tali oli sono venduti in base all’acidità e alle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche dichiarate in contratto.
ART. 52 - OLI DI OLIVA LAMPANTI
Le contrattazioni degli oli d’oliva lampanti si fanno in base ad una percentuale di acidità dichiarata, con un conguaglio detto “reversibilità” e con fissazione di una percentuale di umidità e di impurità.
ART. 53 - OLI ESTRATTI DALLE SANSE DI OLIVA
Per le compravendite degli oli estratti dalle sanse di oliva vigono gli stessi usi relativi al commercio degli oli d’oliva lampanti, eccezione fatta per la tolleranza dell’umidità e dell’impurità.
ART. 54 - CONTRATTAZIONE A PESO
L’unità di base di contrattazione, per quanto riguarda la quantità, degli oli commestibili vegetali è il chilogrammo o la tonnellata metrica.
ART. 55 - PESO
Gli oli d’ oliva, tanto nazionali quanto esteri, in arrivo su piazza, sono venduti sul peso netto riscontrato alla consegna.
ART. 56 - OLI IN CONFEZIONE
Gli oli d’oliva destinati all’alimentazione, se confezionati, sono venduti in base al contenuto netto espresso in litri o frazione di litro.
ART. 57 - VENDITE SU CAMPIONE
Nei contratti di compravendita di oli d’oliva in base a campione, i campioni vengono prelevati e suggellati in contraddittorio tra le parti o persona delegata: uno o più esemplari sono consegnati al compratore ed altrettanti restano a mani del venditore.
ART. 58 - VENDITE PER DENOMINAZIONE
Nel caso di contratto di compravendita sulla base di denominazione si verificherà la qualità in contraddittorio tra venditore e compratore.
ART. 59 - PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI
Se il compratore o il venditore richiedono il prelevamento dei campioni, questi dovranno essere prelevati in modo da essere rappresentativi della partita. Le spese di campionamento e pesatura eseguite e le spese di analisi sono per metà a carico del compratore e per metà a carico del venditore.
ART. 60 - RITIRO DELLA MERCE
Nel caso di merce venduta “qualità da accertarsi alla consegna” il compratore è tenuto a ricevere la merce in ogni caso, senza pregiudizio delle sue ragioni, ancorché nel prelevare il campione rilevi l’esistenza di difetti evidenti. In questo caso deve darne immediata comunicazione al venditore inoltrando il reclamo.
ART. 61 - ANALISI
Le analisi dell’olio d’oliva sono eseguite su campioni prelevati in contraddittorio e debitamente suggellati presso il Laboratorio Chimico Merceologico della Camera Arbitrale del Commercio Cereali e Semi di Genova, applicando i metodi ufficiali CE.
Qualora il risultato dell’analisi non fosse accettato da una delle parti, l’analisi verrà ripetuta, se previsto in contratto, da un laboratorio chimico scelto di comune accordo dalle parti.
In caso di discordanza fra i due risultati, sarà effettuata una terza analisi presso un laboratorio ufficiale, la quale sarà tenuta come definitiva.
ART. 62 - RESTITUZIONE RECIPIENTI VUOTI
Nel caso in cui l’olio debba essere consegnato in fusti del venditore, la restituzione dei recipienti deve essere effettuata al più tardi nei 30 giorni lavorativi successivi alla spedizione della merce.
In caso di ritardo, o di non restituzione, il compratore dovrà pagare il valore del fusto.
ART. 63 - CONSEGNA A MEZZO AUTOBOTTE – AUTOCARRO – CONTAINER – CISTERNA FERROVIARIA
Agli effetti dei rapporti tra venditore e compratore, le operazioni di carico e scarico del mezzo devono essere effettuate entro lo stesso giorno lavorativo se il mezzo arriva nel luogo stabilito non oltre le 16.00; entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo, se il mezzo arriva dopo le ore 16.00.
ART. 64 - CLAUSOLE “CONSEGNA PRONTA” – “RITIRO PRONTO” – “SPEDIZIONE PRONTA”
Se il contratto di compravendita prevede una delle seguenti clausole: “consegna pronta”, “ritiro pronto”, “spedizione pronta”, s’intende che la merce deve essere consegnata, ritirata, e spedita entro 8 giorni lavorativi successivi a quello della data di contratto.
ART. 65 - CLAUSOLE “CONSEGNA IMMEDIATA” – “RITIRO IMMEDIATO” – “SPEDIZIONE IMMEDIATA”
Se il contratto di compravendita prevede una delle seguenti clausole: “consegna immediata”, “ritiro immediato”, “spedizione immediata”, si intende che la merce deve essere consegnata, ritirata e spedita entro 5 giorni lavorativi successivi a quello della data del contratto.
ART. 66 - CLAUSOLE “IMBARCO IMMEDIATO” – “IMBARCO PRONTO”
Per “imbarco immediato” s’intende un imbarco da effettuarsi entro 6 giorni lavorativi dalla data del contratto.
Per “imbarco pronto” s’intende un imbarco da effettuarsi entro 21 giorni lavorativi dalla data del contratto.
ART. 67 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALITA’
Nel caso di un contratto di compravendita sulla base di denominazione, si verificherà la qualità in contraddittorio tra venditore e compratore mediante analisi organolettica effettuata tramite il PANEL TEST.
ART. 68 - TOLLERANZA DELL’UMIDITA’ ED IMPURITA’ DEGLI OLI COMMESTIBILI VERGINI E RETTIFICATI D’OLIVA
Negli oli d’oliva commestibili vergini, l’umidità e le impurità sono tollerate senza deduzioni né addebiti quando il loro peso complessivo non superi lo 0,20%; le eventuali eccedenze vengono dedotte integralmente in ragione del loro complessivo peso fino allo 0,50% e con una percentuale doppia oltre lo 0,50%. Per gli oli rettificati anche in miscela, umidità ed impurità devono essere assenti.
ART. 69 - TOLLERANZA DELL’ACIDITA’, DELL’UMIDITA’ ED IMPURITA’ DEGLI OLI LAMPANTI
L’acidità deve prevedere una base ed un massimo contrattuali; nel caso in cui il massimo non sia stato fissato s’intende 3 gradi sopra la base contrattuale.
La reversibilità (conguaglio) sugli oli d’oliva lampanti si calcola in ragione dell’1% per grado o frazione di grado in più o in meno dalla base contrattuale fino al massimo.
Oltre tale limite il compratore ha diritto di rifiutare la merce, oppure di conguagliare l’acidità eccedente al 2% per ogni grado.
L’umidità e le impurità sono tollerate, senza deduzioni né addebiti, quando il loro peso complessivo non supera l’ 0,50%. Le eventuali eccedenze vengono dedotte integralmente in ragione del loro complessivo peso fino all’1% e con una percentuale doppia oltre l’1%.
La determinazione delle impurità deve essere effettuata in etere di petrolio (40° - 60°).
ART. 70 - TOLLERANZA DELL’ ACIDITA’, DELL’ UMIDITA’ E DELL’ IMPURITA’ DEGLI OLI GREZZI ESTRATTI DALLE SANSE DI OLIVA
L’acidità deve prevedere una base ed un massimo contrattuale; nel caso il massimo non sia stato fissato si intende 5 gradi sopra la base contrattuale.
La reversibilità (conguaglio) su tali oli si calcola in ragione dell’ 1% per grado o frazione di grado in più o in meno dalla base contrattuale fino al massimo.
Oltre tale limite il compratore ha diritto di rifiutare la merce, oppure di conguagliare l’acidità eccedente al 2% per ogni grado.
L’umidità e le impurità sono tollerate, senza deduzioni né addebiti, quando il loro peso complessivo non supera l’ 0,50%. Le eventuali eccedenze vengono dedotte integralmente in ragione del loro complessivo peso fino all’1% e con una percentuale doppia oltre l’1%.
La determinazione delle impurità deve essere effettuata in etere di petrolio (40° - 60°).
Per gli oli rettificati di sansa, anche in miscela, umidità ed impurità devono essere assenti.
ART. 71 - OSSIACIDI TOTALI (METODO UFFICIALE)
Per gli estratti con solvente (esano), la tolleranza è dello 0,50% rispetto alla base contrattuale.
Nel caso il contratto preveda un massimo di ossiacidi, umidità ed impurità sommati assieme, la determinazione delle impurità va fatta con il solfuro di carbonio.
ART. 72 - TOLLERANZA QUANTITA’ SPEDITA – CLAUSOLA “CIRCA”
Qualora le compravendite di oli di oliva siano effettuate con la clausola “circa”, è facoltà del venditore consegnare il 5% in più o in meno, al prezzo di contratto.
ART. 73 - CALO PESO
Il calo peso tollerato per il trasporto di olio di oliva e di altri oli vegetali in genere, in fusti di ferro nuovi o in serbatoi (autobotti, cisterne ferroviarie, ecc.) è dello 0,10%, su peso netto.
ART. 74 - OLI D’OLIVA IN GENERE DESIGNATI CON MARCHI D’IMPRESA
Nei contratti di oli di oliva in genere designati in commercio con marchi d’impresa, la merce è ritirata dal compratore senza preventivo assaggio, sempre che tali oli siano consegnati in imballaggio originale.
ART. 75 - TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Per pagamento “contanti” o “pronta cassa”, si intende che il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo la consegna della merce.
Per pagamento “contro consegna della merce”, si intende che il pagamento deve essere effettuato all’atto della consegna della merce.
Nelle vendite con la clausola “pagamento contro documenti”, per merce in arrivo via mare, s’intende che il pagamento deve essere effettuato contro consegna dei documenti.
Per spedizioni via terra con la clausola “pagamento contro documenti”, il pagamento si effettua a presentazione della reversale ferroviaria o di documento di trasporto.
ART. 76 - CLAUSOLA “ARBITRATO GENOVA”
A complemento dei precedenti articoli, le trattative possono riferirsi alle condizioni generali del contratto tipo della Camera arbitrale del Commercio Cereali e Semi di Genova per gli oli d’ oliva.
In tal caso, la clausola “Arbitrato Genova”, ovvero “Arbitrato Camera Arbitrale Genova” o anche “Genoa Arbitration” e simili, sta a significare che le eventuali controversie dovranno essere risolte mediante arbitrato presso la Camera Arbitrale di Commercio Cereali e Semi di Genova.
ART. 77 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite degli oli d’oliva è dello 0,70% ed è dovuta dal venditore.
La provvigione nelle compravendite effettuate per esecuzione coattiva per inadempimento (artt. 1515 – 1516 C.C.) è dell’ 1,50% ed è dovuta: l’ 1% dal venditore e lo 0,50% dal compratore.
l) Altri oli vegetali – oli di semi raffinati
ART. 78 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita di oli vegetali grezzi e raffinati si osservano gli usi vigenti per l’olio d’oliva.
m) Oli e grassi vegetali per uso industriale
ART. 79 - OLIO DI PALMA SUMATRA, MALESIA E COSTA D’AVORIO
L’ olio di palma Sumatra, Malesia e Costa d’Avorio si tratta secondo le caratteristiche d’origine: base purità (umidità e impurità – etere di petrolio 40°-60°) da dedursi dal prezzo all’arrivo.
Acidità (espressa in acido palmitico) massima 5% all’imbarco. Base 5% arrivo, con reversibilità.
ART. 80 - OLIO DI PALMA DI ALTRE QUALITA’
Per l’olio di palma di altre qualità i limiti per l’umidità, l’impurità (etere di petrolio 40°-60°) e l’acidità (espressa in acido palmitico) saranno da fissarsi volta per volta.
ART. 81 - OLIO DI PALMISTI
L’olio di palmisti si tratta secondo le caratteristiche d’ origine: umidità e impurità (etere di petrolio 40°-60°) massimo 1% partenza. Ogni eccesso sullo 0,50% di acqua e di impurità all’arrivo deve essere dedotto dal prezzo.
Olio di palmisti origine Malesia:
- acidità (espressa in acido laurico) massimo 5% all’imbarco;
- base 5,50% allo sbarco con reversibilità.
Olio di palmisti origine Costa d’Avorio:
- acidità (espressa in acido laurico) massimo 6% all’imbarco;
- base 6% allo sbarco, con reversibilità.
ART. 82 - OLIO DI COCCO CEYLON
L’ olio di cocco Ceylon si tratta secondo le caratteristiche d’origine: umidità e impurezze massimo 0,50% all’imbarco. Acidità (espressa in acido laurico) massimo 1% all’imbarco, con reversibilità reciproca.
ART. 83 - OLIO DI COCCO STRETTI (STATE OF STREETLAND)
L’olio di cocco Stretti si tratta secondo le caratteristiche d’origine: umidità e impurezze massimo 1% all’ imbarco, con reversibilità reciproca.
Acidità (espressa in acido laurico) massimo 3,50% all’ imbarco, con reversibilità reciproca.
ART. 84 - OLIO DI COCCO ALTRE ORIGINI
L’ olio di cocco Filippine si tratta secondo le caratteristiche d’origine: acqua e impurezze massimo 1% all’imbarco; acidità (espressa in acido laurico) massimo 3% all’ imbarco; base 4% allo sbarco, reversibilità reciproca.
L’ olio di cocco Tahiti/Vanuatu si tratta secondo le caratteristiche d’origine: acqua e impurezze 0,50% all’imbarco (ogni eccedenza dallo 0,50% allo sbarco verrà dedotta dal peso); acidità (espressa in acido laurico) massimo 4% all’imbarco; base 5% allo sbarco, reversibilità reciproca.
Per l’olio di cocco di altre origini il limite per l’umidità, l’impurità (etere di petrolio 40°¬60°) e l’acidità e i relativi abbuoni saranno da fissarsi volta per volta.
ART. 85 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore nella compravendita di oli e grassi vegetali per uso industriale è dell’1% a carico del venditore.
ART. 86 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO Nella vendita di oli e grassi vegetali per uso industriale si osservano gli usi vigenti.
n) Grassi animali per usi alimentari
ART. 87 - USI APPLICABILI. RINVIO
Nella vendita degli oli e grassi animali destinati all’alimentazione si osservano gli usi vigenti per l’olio d’oliva.
o) Grassi animali per usi industriali
ART. 88 - SEGO E GRASSI ANIMALI
Il sego ed i grassi animali sono distinti in 5 tipi denominati “extra (premier juice), tipo I, tipo II, tipo III, tipo IV” in funzione delle loro caratteristiche.
ART. 89 - SEGO EXTRA – REQUISITI
Titolo 43° C min. – FFA% 1 max. – scala FAC (colore)1-3 max - colore Lovibond (cella da 5” 1/4): Red 0,7 max. – Politene 50 p.p.m. max.
ART. 90 - SEGO TIPO I – REQUISITI
Titolo 42° C min. – FFA % 3 max. – scala FAC (colore) 3-5 max. – colore Lovibond (cella da 5” 1/4): Red 0,7 max. – MIU % 1 max. – Politene 100 p.p.m. max.
ART. 91 - SEGO TIPO II – REQUISITI
Titolo 40° C min. – FFA % 4 max. – scala FAC (colore) 7-9 max. – colore Lovibond (cella da 5” 1/4): Red 1,5 max. – MIU % 1 max. – Politene 100 p.p.m. max.
ART. 92 - SEGO TIPO III – REQUISITI
Titolo 39° C min. – FFA % 4 max. – scala FAC (colore) 9-11 max. – colore Lovibond (cella da 5” 1/4): Red --- – MIU % 1 max. – Politene 200 p.p.m. max.
ART. 93 - SEGO TIPO IV – REQUISITI
Titolo 38° C min. – FFA % 10 max. – scala FAC (colore) 13-15 max. – colore Lovibond (cella da 5” 1/4): Red --- – MIU % 2 max. – Politene 200 p.p.m. max.
ART. 94 - TOLLERANZE, ABBUONI E RIFIUTO DELLA MERCE
Ogni scostamento della merce consegnata dai parametri indicati negli articolo che precedono per la qualità ed i tipi convenuti darà diritto al compratore o ad una riduzione del prezzo (qui di seguito “abbuono”) oppure, a sua scelta, a rifiutare la merce alle condizioni e nei limiti qui specificati per ciascuno dei parametri (TITOLO, FFA, colore FAC, colore LOVIBOND, MIU,POLITENE) e per ciascuno dei tipi:
1) TITOLO: Nel tipo I abbuono del 2% del prezzo di contratto per ogni 0,5° C in meno. Nei tipi II, III e IV abbuono dell’ 1% del prezzo di contratto ogni 0,5° C in meno (frazioni in proporzione). Il compratore può respingere la merce quando il titolo è inferiore: nel tipo I di oltre 0,5° C, nei tipi II, III e IV di oltre 1° C.
2) FFA – Acidità: Abbuono dell’1% del prezzo di contratto per ogni 1% in più (frazioni in proporzione). Il compratore può respingere la merce quando il limite contrattuale è superato di oltre l’ 1% nel tipo I e II e di oltre il 2% nel tipo III e nel IV.
3) FAC: Abbuono del 2% del prezzo del contratto entro un punto di scala in più.
Il compratore può respingere la merce quando supera tale limite:
4) COLORE LOVIBOND: RED: Abbuono del 2% del prezzo di contratto per ogni 0,5 di rosso in più (frazioni in proporzione). Il compratore può respingere la merce quando supera di oltre 0,5 di rosso i limiti contrattuali.
5) MIU: Abbuono dell’ 1% del prezzo del contratto per ogni 1% in più (frazioni in proporzione). Il compratore può respingere la merce quando supera il 2% se il limite contrattuale e l’ 1% e quando supera il 4% se il limite contrattuale è 2%. In ogni caso le sole impurità non dovranno essere superiori allo 0,50% per i tipi I, II, III o all’ 1% per il tipo IV. In caso contrario il compratore può respingere la merce.
6) POLITENE: il compratore può respingere la merce quando eccede i limiti stabiliti.
ART. 95 - GRASSO ESTRATTO AL SOLVENTE – REQUISITI
Il titolo minimo del grasso estratto al solvente è di 36° C. Umidità e impurità (in etere di petrolio 40° - 60°) sono tollerate fino al 3%. Il compratore può respingere la merce quando supera il 2% del limite contrattuale.
p) Vini
ART. 96 - VENDITA SU CAMPIONE O PROVENIENZA
La compravendita dei vini sfusi viene fatta su campione, con precisazione se trattasi di vino da tavola – con garanzia della genuinità e del titolo alcolico metrico – o a I.G.T. (indicazione geografica tipica), a D.O.C.(denominazione di origine controllata) o a D.O.C.G. (denominazione di origine controllata geografica).
ART. 97 - VENDITA DI VINI IMBOTTIGLIATI Tutti i vini imbottigliati, tanto nazionali quanto esteri, sono venduti sulla base della rispettiva marca, tipo ed origine.
ART. 98 - VENDITA VINI DI PRODUZIONE LOCALE La compravendita dei vini di produzione locale viene fatta su assaggio, previo ritiro del campione.
ART. 99 - GRADAZIONE ALCOLICA La determinazione del grado alcolico e le altre determinazioni analitiche si effettuano secondo i metodi ufficiali comunitari.
ART. 100 - VINI IN RECIPIENTI CHIUSI Il valore del contenitore è compreso nel prezzo.
ART. 101 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI CONTENITORI
I contenitori vuoti (cestelli e recipienti di vetro) quando il loro valore non è compreso nel prezzo di vendita del prodotto, vengono concessi in uso dal venditore al compratore. Essi non possono essere adibiti ad altri usi; sono inalienabili ed appena vuotati del loro contenuto devono essere restituiti, franco di porto, nel luogo dove vennero consegnati pieni dal venditore, nello stato in cui furono consegnati.
Trascorsi 120 giorni dalla consegna, il venditore ha diritto di fatturare al compratore l’ importo dei contenitori non restituiti, conteggiando l’eventuale cauzione oltre I.V.A.
ART. 102 - VENDITA CON GARANZIA DI GRADAZIONE
In caso di rifiuto della merce per superata tolleranza di gradazione prevista dalla legge, se le parti intendono addivenire ad un accomodamento, la differenza di prezzo in più o in meno, derivante dalla maggiore o minore gradazione dei vini in confronto a quella pattuita, si determina stabilendo il valore proporzionale fra la gradazione pattuita e quella riscontrata in relazione al prezzo convenuto. Il venditore è tenuto ad abbuonare il minor valore dovuto alla minore gradazione ed il compratore a pagare la differenza per la maggior gradazione.
ART. 103 - CALO PESO Il calo naturale del vino, tanto per trasporti via mare quanto per via terrestre, è dell’1%.
ART. 104 - SPESE DI PESATURA E FACCHINAGGIO
Le spese di pesatura e quelle di messa a carro, autocarro o autobotte, a vagone o a carro serbatoio, sono a carico del venditore.
ART. 105 - TERMINI DI PAGAMENTO Il pagamento dei vini si effettua alla consegna della merce.
ART. 106 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione da pagarsi agli intermediari nelle compravendite di vini sfusi è del 2% sul prezzo.
CAPITOLO 6) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E DELL’ABBIGLIAMENTO
a) Filati e artificiali e sintetici
ART. 1 - DEFINIZIONE
Con l’espressione filati artificiali e sintetici s’intendono i filati costituiti da: a) sostanze macromolecolari di origine naturale opportunamente trattate o modificate, dette “fibre artificiali”; b) sostanze macromolecolari ottenute mediante sintesi industriale, dette “fibre sintetiche”.
Appartengono al primo gruppo le fibre (fili, filati, fiocco), viscosa rayon (termine usato esclusivamente per i fili viscosa a bave continue), cupro, acetato e triacetato, le fibre proteiche, ecc.
ART. 2 - MODI E FORME DI CONTRATTAZIONE
Nelle contrattazioni si indicano per i filati il peso, il tipo, il titolo, la lucentezza (lucido, opaco, semiopaco, ecc.), la torsione e, per quelli tinti, il colore e per i filati acrilici HB il titolo originario greggio e quello definitivo dopo il restringimento.
ART. 3 - UNITA’ DI PESO, BASE DI CONTRATTAZIONE I filati artificiali e sintetici si contrattano a peso.
ART. 4 - CONFERMA D’ORDINE E TERMINI DI CONSEGNA La conferma d’ordine deve indicare la qualità della merce e le eventuali caratteristiche tecniche. I termini di consegna s’intendono a favore della ditta venditrice e con una tolleranza di ritardo di 20 giorni sulle epoche fissate nelle ordinazioni.
Per la merce che non venisse ritirata, richiesta o disposta entro il termine convenuto, la venditrice può emettere senz’altro fattura, tenendo la merce a disposizione del compratore oppure annullare la vendita per l’eventuale rimanenza fermo sempre, in tutti i casi, il risarcimento dei danni.
ART. 5 - TOLLERANZE Per i contratti a quantitativo fisso è ammessa la tolleranza, sul quantitativo stesso, del 5%. La merce da consegnare deve corrispondere alla quantità convenuta, con una tolleranza non
superiore al 5% in più o in meno sul peso. La tolleranza sui titoli dei filati deve essere contenuta nei seguenti limiti.
Titolo Differenze al di sotto o al di sopra del titolo confermato
da 10 mm a 14,999 incluso ½ numero da 15 mm a 29,999 incluso ¾ numero da 30 mm e più 2 ½ per cento
Per i filati acrilici HB retratti, tale tolleranza si intende raddoppiata.
ART. 6 - IMBALLAGGI Il materiale di imballo e confezione deve essere idoneo ed è addebitato all’acquirente.
ART. 7 - LUOGO E MODALITA’ DI CONSEGNA
La consegna si effettua al domicilio del venditore (franco fabbrica) a cura e spese del compratore.
ART. 8 - VERIFICA DEL PESO E DELLA QUALITA’
Il peso è quello dichiarato dalla fabbrica speditrice e riconosciuto in partenza.
La lettera di porto o il bollettino di consegna costituiscono le sole prove del peso stesso nei confronti del compratore.
Il peso risultante dalla lettera di vendita o dalla polizza di carico fa sempre stato per il compratore anche se la merce è venduta “franco destino”; in caso di ammanco in arrivo il compratore ha azione soltanto verso il vettore.
La merce viene fatturata in base al peso mercantile al tasso convenzionale di condizionamento, ove previsto, e secondo convenzioni particolari o a peso effettivo per gli altri filati.
La merce viaggia in ogni caso per conto, rischio e pericolo del compratore e , per conseguenza, la venditrice non è responsabile dei deterioramenti, avarie, ritardi, ecc., che possono colpire la merce durante il viaggio.
ART. 9 - RECLAMI E CONTESTAZIONI
Gli inconvenienti conseguenti ad una utilizzazione del filato non conforme alle normali regole tecniche, non possono formare oggetto di reclamo.
Quando il filato viene consegnato a più riprese, ogni consegna, pur facendo parte di un unico impegno, viene considerata, per le tolleranze, a sé; quindi le contestazioni eventuali relative ad una singola consegna non avranno effetto per le altre già fatte o ancora da eseguire, ognuna dovendosi regolare separatamente.
I reclami relativi al peso, tare, titolo colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, devono essere denunciati dal compratore al venditore, a pena di decadenza, non oltre 8 giorni dalla scoperta ed in ogni caso non oltre l’inizio della lavorazione che li ha resi palesi e comunque non oltre l’anno della consegna.
I reclami vanno fatti con lettera raccomandata e fax.
ART. 10 - PREZZI E PAGAMENTI
Il prezzo si intende per chilogrammo netto di filato, peso mercantile cioè della merce già condizionata.
Qualunque controversia non dà diritto di sospendere i pagamenti delle fatture scadute o in corso e relative alle forniture non controverse.
b) Tintoria e fissaggio di tessuti a maglia, filati e materie tessili in genere
ART. 11 - ORDINAZIONE E PRENOTAZIONE
Il committente deve dare con la massima esattezza le disposizioni di lavorazione, indicando altresì l’esatta composizione merceologica dei filati e dei tessuti, ivi compresa l’indicazione della percentuale di rientro dei filati acrilici HB e le caratteristiche tintoriali, quali ad esempio il fattore di saturazione.
L’inesatta o incompleta indicazione delle disposizioni e della composizione solleva il tintore, fornitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari da ogni responsabilità per la riuscita della lavorazione.
Il ritiro della merce greggia da lavorare non implica accettazione da parte del tintore, fornitore e tutti gli operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari dell’ordine di lavorazione, se la lavorazione stessa, conforme alle disposizioni date dal committente, non possa essere da lui eseguita con buon esito. In questo caso ne verrà data notizia al committente nel più breve tempo possibile.
Nel caso di tintura di tessuti e filati misti, il committente è obbligato a fornire i campioni delle singole fibre componenti la mista, onde ottenere una tintura omogenea.
ART. 12 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto può essere stipulato anche verbalmente.
Nelle lavorazioni di tintoria, di stampa, di mercerizzazione, candeggio e finissaggio, si stipula un unico contratto che disciplina il rapporto per tutta la sua durata, anche in caso di consegna frazionata della merce da parte del committente e di prestazioni successive da parte del tintore, del finitore e di tutti gli operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari.
ART. 13 - REQUISITI DELLA MERCE
Le solidità sono quelle normali in relazione al tipo di tintura richiesto e alla natura della merce lavorata. Solidità speciali devono essere richieste dal committente in relazione alle possibilità tecniche di realizzazione.
Il tintore, il finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non si assumono la responsabilità per la lavorazione di merci che abbiano già subito precedentemente manipolazioni (purga, candeggio, mercerizzazione, tintura, stampa, finissaggio e vaporissaggio).
ART. 14 - VERIFICA DELLA MERCE
Il tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, accettano la merce in lavorazione, verificando il peso lordo e il numero dei colli, ma non rispondono della qualità e del metraggio dei tessuti, del numero delle matasse e della qualità e del peso netto dei filati, salvo verifica espressa, richiesta dal committente a proprie spese.
ART. 15 - TOLLERANZE
- “Calo dei filati”
Il tintore, il finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non sono responsabili del calo normale dei filati, avuto riguardo alla qualità degli stessi e al tipo di lavorazione ai quali sono sottoposti.
La fatturazione è calcolata sul peso del filato greggio. La tolleranza massima sul peso condizionato è del 3%. Chi spedisce il filato dichiara il peso condizionato. Detto peso è quello calcolato per ogni matassa dall’ Istituto Pubblico per la condizionatura su campionamento, in base alla percentuale di umidità del momento.
- “Accorciamento, allungamento e calo dei tessuti”
Se nel corso della lavorazione, il tintore, finitore e tutti gli operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, riscontrano accorciamenti o cali superiori al normale o altre irregolarità ne danno avviso al committente sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione.
-“Abbuoni”
Nella lavorazione, sia dei filati, sia dei tessuti, gli abbuoni per macchie, strappi e altre irregolarità derivanti dalla lavorazione medesima non si concedono se il vizio non supera l’1% e sono determinati a seconda delle caratteristiche tecniche dei vari prodotti lavorati.
In materia di calze e di tessuti di maglia, i tintori, i finitori e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non rispondono degli strappi e delle smagliature se il committente non abbia ordinato, a sue spese, la ripassatura del prodotto prima che venga iniziata la lavorazione.
ART. 16 - RESPONSABILITA’
Il tintore, il finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non rispondono: a) della merce del cliente lasciata nei loro magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per deterioramenti non derivanti da cattiva conservazione o custodia da parte loro e nel caso di ritiro della merce senza lavorazione, il trasformatore addebita al committente, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l’importo corrispondente al 2,50% annuo del valore della merce; b) della merce finita e lasciata nei loro magazzini dopo la comunicazione al cliente dell’espletata lavorazione (nel caso in cui incombe al committente l’onere del ritiro), per le avarie ed altri deterioramenti, salvo che avarie e deterioramenti non derivino da cattiva conservazione o custodia da parte degli stessi. c) della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che la merce abbia subito lavorazioni o trasformazioni ulteriori, e il prodotto finito sia stato tagliato o confezionato. Eventuali manchevolezze o difetti devono essere tempestivamente segnalati al tintore, al finitore e a tutti gli operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, prima di ogni lavorazione o trasformazione successiva, al fine di dare ai medesimi la possibilità di porre rimedio nel modo più logico ed opportuno.
ART. 17 - RECLAMI
Il committente o il terzo, cui sia stata spedita la merce per conto del committente stesso, decadono dai reclami per vizi apparenti, trascorso il termine di 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata.
Se la merce è spedita direttamente all’estero dal tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo compresi gli intermediari, per ordine del committente, gli stessi offrono al committente di controllare la lavorazione. Se il committente dispone la spedizione senza eseguire la verifica, ogni responsabilità degli offerenti, viene meno all’atto della consegna della merce al vettore
c) Manufatti di juta, teli e sacchi nuovi
ART. 18 - TIPI E FORMATI SPECIALI
I manufatti di speciali tipi e formati e quelli uniti di marcatura, rigatura, o di qualsiasi altro contrassegno ordinato dal cliente, si intenderanno fatti per conto del cliente e dovranno essere da lui ritirati e gli eventuali reclami che fossero riconosciuti saranno liquidati separatamente a norma di contratto.
ART. 19- TOLLERANZA NEI TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna o di spedizione si intendono pattuiti con una tolleranza di 30 giorni.
ART. 20 - CONTROLLO DEL PESO
I contraenti accettano e riconoscono i pesi di partenza. La verifica delle indicazioni dei pesi di partenza fornite dal venditore si dovrà fare alla stazione destinataria all’arrivo della merce e, nei porti di mare, da pubblico pesatore allo sbarco.
ART. 21 - DIMENSIONI – TOLLERANZE Le dimensioni ordinate sono normative e sono tollerate differenze fino a cm 2,50, purché non sia alterata la capienza del sacco. Per i sacchi è a scelta dello jutificio la cucitura ai due fianchi
o fondo e fianco.
ART. 22 - QUALITA’ E COLORE
Sono garantiti solo approssimativamente la qualità ed il colore di una stessa merce in confronto al campione od al precedente invio di merce uguale, ed in nessun caso il venditore assume garanzia per l’uso cui il compratore destina la merce acquistata.
ART. 23 - DIMENSIONE DEI SACCHI DI COTONE
Nelle compravendite di sacchi di cotone a misura è tollerata una differenza in più o in meno nelle dimensioni di cm 1 per la larghezze e cm 1,50 per la lunghezza. Per quanto riguarda la sagoma è consentito di variare le misure del 2% purché non venga alterata la capienza del sacco.
ART. 24 - CALO PESO
Il calo di viaggio è tollerato fino al 3%. Ogni eccedenza dovrà essere bonificata al compratore.
ART. 25 - UMIDITA’ DELLA JUTA La percentuale di umidità tollerata nella juta è del 20%.
ART. 26 - PESO MEDIO
Il peso medio a mq indicato in contratto sarà calcolato collo per collo con una tolleranza del 3% in più o in meno sul peso netto. Per tessuti di gr 500 per mq ed oltre, la tolleranza è del 5%.
Ove si voglia verificare il peso sacco per sacco, e metro per metro, la tolleranza massima non dovrà eccedere il 10% in più o in meno.
ART. 27 - RISCHI DI VIAGGIO
La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore ancorché venduta e spedita franco destino.
ART. 28 - SPESE DI TRASPORTO
Prese per base le tariffe trasporti vigenti alla data del contratto, gli eventuali aumenti o diminuzioni di spesa ferroviaria o di nolo marittimo saranno computati reciprocamente in più o in meno.
ART. 29 - TERMINI DI PAGAMENTO
Il termine fissato per il pagamento è essenziale. In caso di ritardi nei pagamenti e regolamenti, anche se dipendenti da altri contratti che il compratore avesse in vigore col venditore, oppure se il compratore stesso si rendesse comunque non solvente, il venditore ha diritto di sospendere o postergare le spedizioni e di chiedere il pagamento anticipato per le consegne da eseguirsi.
ART. 30 - SPEDIZIONI RIPARTITE
Ogni consegna o spedizione forma contratto a sé, anche se faccia parte di un unico contratto. Le contestazioni eventuali sopra una consegna o spedizione di merce, non hanno effetto sul resto del contratto, dovendosi regolare separatamente ciascun invio. In qualunque caso, ogni reclamo deve riguardare la singola merce consegnata, la quale deve mantenersi separata e distinta dalle altre partite. Non saranno validi i reclami fatti dopo 15 giorni dal ricevimento della merce.
ART. 31 - VARIAZIONI FISCALI
Per la merce venduta sdaziata, qualora all’atto delle singole consegne vi fossero variazioni di dazi doganali o di altre tasse gravanti sulla merce contrattata, gli eventuali aumenti o le diminuzioni daranno luogo ad aumento o diminuzione in eguale misura sul prezzo di contratto. Nello stesso modo si procede in caso di istituzione di nuove tasse o di abolizione di quelle esistenti.
Se gli aggravi o le diminuzioni citati colpiscono la materia prima, le relative variazioni in più o in meno incidono sui rispettivi prodotti in ragione proporzionale ed in un periodo successivo, dopo però il trentesimo giorno dall’entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti.
ART. 32 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE Nelle compravendite di manufatti di juta spetta al mediatore la provvigione dell’1,50% a carico del venditore.
d) Manufatti usati di juta e sacchi usati
ART. 33 - VENDITA SU DENOMINAZIONE La merce trattata su denominazione deve essere consegnata conforme alla qualità ed alla categoria espressa nella dicitura.
ART. 34 - QUANTITA’ La quantità della merce venduta è espressa in numero.
ART. 35 - ESPRESSIONE “SANO” Per “sano” si intende il sacco atto all’uso ed avente il tessuto non deteriorato.
ART. 36 - CLASSIFICAZIONE GENERALE La classificazione generale dei sacchi comprende:
- moggia (ex cereali, semole e farine)
-quintalini (ex riso)
- ruschetta (ex cascami riso)
- australiani (ex grano)
-plata grano (ex grano)
- plata granone (ex granone)
- plata semelino (ex semelino)
- bombay (con tre righe ex semi oleosi)
- rangoon (senza righe ex semi oleosi)
-pilè
- semolati
- cristallini (ex zucchero) Con l’indicazione:
- Zero, si intendono i sacchi di eguali dimensioni e peso, sani ben conservati, senza buchi né rammendi, né pezze;
- Prima, si intendono i sacchi di eguale dimensione e peso, sani ben conservati, con qualche piccolo rammendo;
- Seconda, si intendono i sacchi di eguale dimensione e peso, sani ben conservati, con una o due pezze e rammendo;
- Terza, si intendono i sacchi di eguale dimensione e peso, sani ben conservati, che abbiano più pezze e rammendi, ma resistenti all’ insacco.
ART. 37 - CLASSIFICAZIONE SPECIFICA La classificazione specifica comprende:
- Moggia: si intendono i sacchi ex grani, semole e farine; misura di cm 12 x 70, peso gr 700/800 circa;
- Quintalini: si intendono i sacchi ex riso; misura cm 105 x 70, peso gr 550/650, con un peso minimo medio di Kg 55 per ogni 100 sacchi;
- Ruschetta: si intendono i sacchi ex cascami di riso; misura di cm 130 x 80, peso da gr 600/650, con un peso minimo medio di Kg 60 per ogni 100 sacchi;
- Australiani “tal quale”: si intendono i sacchi di prima vuotatura, provenienti dall’origine con grano, nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria; tali sacchi sono di tessuto Twill della misura di cm 100 x 60 e del peso di gr 900 circa;
- Plata grano “tal quale”: si intendono i sacchi di prima vuotatura provenienti dall’origine, nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria, escluso gli sventrati. Quelli vuotati ai sili vanno distinti da quelli vuotati direttamente nei molini ed è fatto obbligo al venditore di farne esplicita dichiarazione all’atto della contrattazione; tali sacchi sono della misura di cm 100 per 60 e del peso di gr 350/380 circa;
- Plata granone “tal quale”: si intendono i sacchi ex granone di prima vuotatura, provenienti dall’origine, nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati dall’uso, escluso gli sventrati. Quelli vuotati ai sili vanno distinti da quelli vuotati direttamente nei molini ed è fatto obbligo al venditore di farne esplicita dichiarazione all’atto della contrattazione; tali sacchi sono della misura di cm 100 x 60 e del peso di gr 320/340 circa;
- Plata semelino “tal quale”: si intendono i sacchi di prima vuotatura, provenienti dal Plata, nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati dall’uso escluso gli sventrati; tali sacchi sono della misura di cm. 55/60 x 100/95 e del peso di gr 370/400 circa;
- Bombay pesanti “tal quale”: si intendono i sacchi ex semi oleosi di prima vuotatura, provenienti dall’origine (India ed altre località dell’Oriente), nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria; tali sacchi sono rigati, di tessuto Twill nella misura di cm 112 x 68/70 e del peso di gr 1000 circa;
- Bombay leggeri “tal quale”: si intendono i sacchi ex semi oleosi di prima vuotatura, provenienti dall’origine (India ed altre località dell’Oriente), nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria; tali sacchi sono rigati, di tessuto Twill nella misura di cm 112 x 68 e del peso di gr 800/850 circa;
- Rangoon pesanti “tal quale”: si intendono i sacchi ex semi oleosi di prima vuotatura, provenienti dall’origine (India ed altre località dell’Oriente), nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria; tali sacchi sono di tessuto Bagging non rigati nella misura di cm 100 x 65/70 e del peso di grammi 900/1000 circa;
- Rangoon leggeri “tal quale”: si intendono i sacchi ex semi oleosi di prima vuotatura, provenienti dall’origine (India ed altre località dell’Oriente), nello stato in cui arrivano, purché non deteriorati per incuria; tali sacchi sono di tessuto Bagging non rigati nella misura di cm 100 x 65/70 e del peso di grammi 800/850 circa;
- Pilé zero: si intendono i sacchi ex zucchero pilè, sani ben conservati. Tali sacchi sono di tessuto tarpayling della misura di cm 125/135 x 75/70 ed el peso di gr 1100/1300 circa, con
o senza orlatura. Sono esclusi i sacchi che presentano incrostazioni dovute ad assorbimento di zucchero liquefatto;
- Pilé prima: si intendono i sacchi ex zucchero pilè, di uguali dimensioni, peso dei precedenti, san, con tolleranza di un rammendo e del 10% di sacchi difettati da incrostazioni dovute all’assorbimento di zucchero liquefatto;
- Semolati zero: come per i “pilè zero”; differenziano da questi nella misura che è di cm 117/125 x 75/65 e nel peso che è di gr 830/1000 circa;
- Semolati prima: come per i “pilè prima”; differenziano da questi nella misura e nel peso che è la stessa dei “semolati zero”;
- Cristallini zero: si intendono i sacchi ex zucchero della stessa specie, tali sacchi sono di tessuto Hessian, della misura di cm 105/110 x 70, del peso di gr 680/750 circa, con o senza orlatura. Non sono tollerati i sacchi che presentano incrostazioni dovute ad assorbimento di zucchero liquefatto;
- Cristallini primi: si intendono i sacchi ex zucchero di uguali dimensioni e peso dei precedenti, sani, con due pezze e con un piccolo rammendo e i sacchi difettati da
incrostazioni dovute all’assorbimento di zucchero liquefatto nella misura non superiore al 10%;
- Cristallini seconda: si intendono i sacchi ex zucchero di uguali dimensioni e peso dei precedenti, sani, con uno o due pezze e con un piccolo rammendo, di tessuto anche leggermente scuro. E’ tollerato il 15% di sacchi difettati da incrostazioni dovute ad assorbimento di zucchero liquefatto.
ART. 38 - LUOGO DI CONSEGNA
Per luogo di consegna si intende il magazzino del venditore, merce posta su carro, sia nelle vendite su piazza, sia quando il compratore provvede al ritiro. Per le vendite con destinazione fuori piazza, si intende la stazione di partenza.
ART. 39 - CONSEGNA PRONTA
La consegna pronta viene eseguita entro otto giorni lavorativi esclusi i festivi a partire dal giorno successivo alla data del contratto.
ART. 40 - TOLLERANZA NEI TERMINI DI CONSEGNA
Per i manufatti usati di juta, la consegna differita o ripartita risulta dal contratto o dal fissato di vendita del mediatore. La consegna della merce, in questi casi, viene effettuata entro i termini stabiliti con una tolleranza massima di dieci giorni, oltre la data pattuita per ogni singola consegna.
ART. 41 - TOLLERANZA DI QUANTITA’ Sulla quantità contrattata è tollerata una differenza, in più o in meno, del 3%.
ART. 42 - LUOGO DI PAGAMENTO Il luogo di pagamento si intende sempre al domicilio del venditore.
ART. 43 - DIFFIDA AD ADEMPIERE
La risoluzione dei contratti per inadempienza o altro non può avere luogo se non in seguito a regolare diffida della parte diligente e salvo comprovati casi di forza maggiore.
e) Maglieria
ART. 44 - MODIFICA DEL CONTRATTO
Qualsiasi modifica alle condizioni di vendita già stabilite in precedenza può aversi ad iniziativa dell’una o dell’altra parte, ma è valida in ogni caso, solo se confermata, per iscritto, dalla controparte.
ART. 45 - CONCESSIONI DI VENDITA CON ESCLUSIVA
I venditori possono concedere esclusive a quei compratori che si impegnino o siano in grado di effettuare determinati acquisti, per tempi, modi e quantità stabiliti di comune accordo.
Le esclusive possono essere: di zona (nella quale il venditore si impegna a non operare) – di marca o di etichetta (con merce fornita provvista di etichette riservate esclusivamente al compratore) – di modello (che il venditore si impegna a produrre unicamente per il compratore).
Le esclusive hanno una durata da stabilire e possono essere rinnovate, fatto salvo quanto stabilito dalla legge antitrust.
ART. 46 - UNITA’ DI BASE DI CONTRATTAZIONE Le vendite avvengono a numero.
Talune vendite possono avvenire anche a peso, ma si tratta di articoli di seconda o terza scelta o qualità (cosiddette “primette”), merce vistosamente imperfetta o difettosa.
Sempre a peso possono avvenire le vendite per i semi-lavorati.
ART. 47 - CONSEGNA
Per “consegna” si intende l’effettiva messa a disposizione della merce nei modi e luoghi convenuti.
Ove luoghi e modalità non siano stati determinati, per consegna si intende la comunicazione ufficiale della messa a disposizione al cliente della merce.
Dal momento della consegna i rischi inerenti alla merce sono a carico del compratore.
Per le consegne a termine – escluso quindi i casi di consegna immediata – il venditore ha sempre diritto ad una tolleranza di 15 giorni. Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine stabilito in contratto e trascorsi i giorni di tolleranza predetti, il compratore che abbia impartite le disposizioni in tempo utile e sia in regola con i pagamenti, ha diritto all’annullamento della parte di contratto non adempiuta in tempo, ed al risarcimento dell’eventuale danno.
ART. 48 - TOLLERANZA
Sui dati tecnici stabiliti in contratto o indicati nei listini è ammessa la tolleranza in più o in meno del 5% sul peso o sul numero degli articoli confezionati o dei tessuti a maglia in pezza.
La tolleranza sui pesi di ogni articolo si intende riferita al peso medio di un partita o spedizione. Per quanto riguarda le misure è consuetudine concedere un 4% in più o in meno.
Il venditore potrà consegnare in quantità il 10% in meno del quantitativo fissato contrattualmente sul peso o sul numero dei capi se si tratta di rapporti fra produttore e grossista. Nei rapporti con il dettagliante la tolleranza è del 5%. Le predette percentuali si devono intendere valide purchè suddivise per taglie, colori e varianti.
ART. 49 - RITARDO NELLA CONSEGNA
Per i contratti di consegna differita le disposizioni, se non sono in tutto o in parte specificate nel contratto stesso, devono essere passate dal compratore almeno 60 giorni prima dell’epoca di consegna richiesta.
Ogni giorno di ritardo nel passare le disposizioni dà diritto al venditore di protrarre il periodo di consegna prevista in contratto in misura corrispondente ai giorni di ritardo stesso, salvo il diritto del venditore di risolvere il contratto in danno del compratore. In questo caso il venditore deve però previamente inviare lettera raccomandata o fax al compratore, invitandolo formalmente a passare le disposizioni. Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera o del fax senza che il compratore abbia dato le necessarie disposizioni, il venditore ha diritto alla risoluzione della parte di contratto non disposta ed al risarcimento dei relativi danni.
ART. 50 - SPEDIZIONE, TRASPORTO ED ASSICURAZIONE DELLA MERCE
Per “spedizione” si intende la partenza della merce dallo stabilimento e dal magazzino del venditore.
La spedizione della merce sarà eseguita in porto assegnato con il mezzo che il compratore deve tempestivamente indicare. In mancanza di tempestie disposizioni da parte del compratore, la spedizione verrà effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo dal venditore. Per le vendite in porto franco o franco frontiera italiana o franco porto o aeroporto italiano o franco bordo (FOB o CIF) il vettore deve essere di gradimento del venditore. La merce, dopo l’avvenuta consegna, viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore.
Le spedizioni non vengono coperte da assicurazione, salvo tassativo ordine del compratore passato in tempo utile; in tal caso l’assicurazione è curata a spese ed a rischio del compratore.
ART. 51 - RECLAMI
I reclami sulla qualità, confezione, misure, peso e sugli ammanchi di merce devono essere fatti entro 8 giorni dall’arrivo della merce.
Per partite superiori ai mille capi il reclamo per le dimensioni degli articoli può essere fatto entro 15 giorni dall’arrivo della merce.
Il tempo concesso per un eventuale reclamo sulla composizione delle fibre è di 45 giorni dall’arrivo della merce.
Nel caso in cui il reclamo venga riconosciuto, la restituzione della merce in perfetto stato di conservazione deve essere preventivamente concordata con il venditore.
Il venditore può rifiutare il ritorno delle merci scelte di presenza soltanto nel caso in cui si tratti di stock.
ART. 52 - RAPPORTI DI COMMITTENZA – CALO DI LAVORAZIONE
Nelle forniture di manufatti di maglieria, prodotti da ditte artigiane con filati forniti direttamente dal committente, è ammesso un calo di lavorazione sino al 10% del peso del filato tinto fornito.
f) Vestiti e biancheria
ART. 53 - ORDINAZIONE
Le ordinazioni di capi confezionati da uomo, donna e bambino sono scritte e se effettuate tramite agente, si intendono “salvo approvazione del venditore”.
La copia di commissione deve indicare la quantità, il modello, il tessuto, il colore, la misura, il prezzo per capo ed eventuali varianti e riferimenti indicativi, i termini, le modalità di consegna e di pagamento.
Una copia viene data al committente, una al venditore ed una all’agente.
ART. 54 - CAMPIONARIO
La merce viene contrattata su “campione”.
Per ordinativi di rilevante quantità il venditore su richiesta del committente deve inviare controcampioni.
I campioni ed i controcampioni consegnati al committente non sono gratuiti.
ART. 55 - VERIFICA DELLA MISURA (MODO DI MISURAZIONE)
La conformità delle confezioni al campione è verificata mediante misurazione centimetrica da cucitura a cucitura, con tolleranza del 1%.
ART. 56 - TOLLERANZE DI COLORE Sono ammesse solo piccole tolleranze di colore.
ART. 57 - CONSEGNA Rispetto al termine di consegna pattuito è ammessa una tolleranza di 15 giorni.
ART. 58 - TRASPORTO
Il committente che affida il trasporto al venditore deve comunicare le relative istruzioni; in difetto il venditore provvede direttamente.
L’assicurazione sulla merce spedita viene effettuata su richiesta del committente.
ART. 59 - RECLAMI
Eventuali reclami per vizi palesi devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dall’arrivo della merce.
Il venditore non risponde dei vizi delle merci che dipendano da ulteriori manipolazioni da parte dell’acquirente o di terzo.
ART. 60 - CONCESSIONI DI VENDITA CON ESCLUSIVA
I venditori possono concedere esclusive a quei compratori che si impegnino o siano in grado di effettuare determinati acquisti, per tempi, modi e quantità stabiliti di comune accordo.
Le esclusive possono essere:
- di zona (nella quale il venditore si impegna a non operare);
- di marca o di etichetta (con merce fornita provvista di etichette riservate esclusivamente al compratore);
- di modello (che il venditore si impegna a produrre unicamente per il compratore).
Le esclusive hanno una durata da stabilire e possono essere rinnovate.
CAPITOLO 7) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO
Legno comune
ART. 1 - LEGNAME DA LAVORO DI PRODUZIONE LOCALE La compravendita di legname segato non refilato avviene a peso o a metro cubo.
ART. 2 - CALCOLO DELLA CUBATURA E MISURAZIONE DEL LEGNAME DI CONIFERE NON SEGATO
La cubatura del legname tondo di pino, abete e larice si ricava dalla lunghezza e dal diametro misurando con calibro nel mezzo del tronco, oppure col nastro metrico, misurando la circonferenza ed estraendo da questa il diametro.
Nel caso che in mezzo si trovi un nodo, oppure una gobba, si misura il diametro in quel punto verso la punta del tronco dove il tronco stesso comincia ad essere normale.
Il punto di misurazione deve essere liberato dalla corteccia oppure si deve tener conto della corteccia stessa, deducendola dal diametro.
Nella misurazione del diametro del legname tondo viene trascurata la frazione fino al mezzo centimetro, e la frazione superiore al mezzo centimetro viene calcolata come un centimetro.
La misurazione della lunghezza del legname tondo si effettua di dieci in dieci centimetri, calcolando come decimetro intero la frazione superiore al mezzo decimetro e trascurando la frazione fino al mezzo decimetro.
Quando la stroncatura si presenta di sbieco, il tondone va misurato dalla parte più corta.
ART. 3 - CALCOLO DELLA CUBATURA E MISURAZIONE DEL LEGNAME DI CONIFERE SEGATO DI PRODUZIONE NAZIONALE E DEL CENTRO E SUD EUROPA
Per il calcolo della cubatura di legname refilato e non refilato si misura: la lunghezza in decimetri, calcolando un decimetro la frazione che oltrepassa in mezzo decimetro e trascurando la frazione fino ai cinque centimetri; la larghezza in centimetri, calcolando come centimetro la frazione che oltrepassa il mezzo centimetro e trascurando la frazione fino al mezzo centimetro.
La misurazione si effettua a circa m 1,60 dalla base se trattasi di tavolame conico.
Lo spessore si misura in centimetri e mezzi centimetri, con una tolleranza fino a mm 3.
Per morali, smezzole e travi da mm 90 e oltre la tolleranza è di mm. 5 in meno.
La merce non refilata si misura a metà lunghezza ed a metà smusso, ricavando la larghezza dalla semisomma delle due facce.
Rispetto alla larghezza i segati si suddividono in: “sottomisure” e “tavole”. Le prime hanno una lunghezza che va da cm 8 a cm 16; le seconde hanno una larghezza che va da cm 17 in più. La lunghezza dei pezzi, se non stabilita, si intende di m 4 .
ART. 4 - LEGNAME DI CONIFERE SQUADRATO “USO TRIESTE”
Per legname squadrato “uso trieste” si intende legname squadrato con l’ascia o a macchina, seguendo la conicità del tronco. La misurazione si effettua al calcio ed ammette una tolleranza di cm. 1 per lato.
ART. 5 - MISURAZIONE DELLE TAVOLE RESINOSE SEGATE ALL’ORIGINE IN POLLICI
La misurazione delle tavole resinose segate all’origine in pollici viene effettuata a metro cubo.
Lo spessore si misura considerando convenzionalmente il pollice inglese pari a mm 26.
Le larghezze in vigore sono: - mm 130 – 155 – 180 – 205 – 230 – 255 – 280 – 305 – 330 – 355 – 380.
Le lunghezze in vigore sono: - m 1,85 – 2,15 – 2,50 – 2,80 – 3,10 – 3,40 – 3,70 – 4,00 – 4,30 – 4,60 – 4,90 – 5,20 – 5,50 – 5,80 – 6,10 – 6,40.
ART. 6 - MISURAZIONE DELLE TAVOLE DI LATIFOGLIE SEGATE ALL’ORIGINE IN POLLICI Le tavole di latifoglie segate all’origine in pollici vengono vendute secondo le seguenti
misure convenzionali: -spessore mm 27 – 33 – 40 – 45 – 52 – 65 – 80 – 105; -larghezza mm 80 – 105 – 130 – 160 – 180 – 210 -230 – 260; -lunghezza m 1,85 – 2,15 – 2,45 – 2,80 – 3,10 – 3,40 – 3,70 – 4,00 – 4,30 – 4,60 – 4,90 –
5,20 – 5,50 – 5,80 – 6,10.
ART. 7 - PINO E ABETE DEL NORD
Il pino e l’abete del Nord vengono venduti secondo le seguenti misure convenzionali:
-spessore mm 20 – 27 – 33 – 40 – 45 – 52 – 65 – 78;
-larghezza mm 105 – 125 – 155 – 180 – 205 – 230;
-lunghezza da m 1,80 in avanti di cm 30 in cm 30.
ART. 8 - MISURAZIONE DEL LEGNAME DI LATIFOGLIE NON SEGATO DI PRODUZIONE NAZIONALE
La misurazione dei tronchi rotondi si effettua rilevando la circonferenza, sottocorteccia, a metà lunghezza. La circonferenza si misura in centimetri calcolando come centimetro intero la frazione che oltrepassa il mezzo centimetro e trascurando la frazione inferiore al mezzo centimetro.
La misurazione a circonferenza può essere sostituita, per ragioni pratiche, con la misurazione dei diametri rilevati in croce sulle due testate, sempre sottocorteccia, ricavandone la media, o con il peso, compresa la corteccia.
Per la lunghezza vale quanto previsto per i legnami di conifere.
ART. 9 - TRONCHI DI LEGNO SANTO, QUEBRACO, ZAPATERO, BOX-WOOD, ECC. I tronchi di legno Santo, Quebraco, Zapatero, Box-wood o di altre essenze dure pregiate sono venduti a peso nello stato in cui si trovano, compresa l’eventuale corteccia.
ART. 10 - DIAMETRO DEI TRONCHI DI LEGNO SANTO Il diametro dei tronchi di legno Santo si ottiene misurando il diametro massimo della testata maggiore di ciascun tronco, alburno compreso.
ART. 11 - MISURAZIONE DEL TAVOLAME DI LATIFOGLIE SEGATO IN MISURA METRICA La misurazione delle tavole di latifoglie si effettua come segue:
-tavole non refilate: la misurazione in larghezza delle tavole non refilate si esegue in centimetri a metà lunghezza e a metà smusso, ovvero calcolando la semisomma delle facce, calcolando come centimetro la frazione che oltrepassa il mezzo centimetro e trascurando la frazione inferiore. La lunghezza si misura in progressione di cm 10 in cm 10, calcolando come decimetro intero la frazione che oltrepassa il mezzo decimetro e trascurando la frazione fino ai cm 5. Lo spessore si misura in centimetri e mezzi centimetri, con una tolleranza fino a mm 3.
-Tavole refilate: la misurazione in larghezza delle tavole refoilate si esegue dalla parte del filo e sono ammessi dall’altra parte leggeri smussi. Per la lunghezza e lo spessore vale quanto previsto per le tavole non refilate.
ART. 12 - MISURAZIONE DEI TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI La lunghezza dei tronchi si rileva di cm 10 in cm 10 con arrotondamento ai 10 centimetri inferiori quando non vengono raggiunti i cm 10 pieni.
Nel caso di un tronco le cui testate risultino tagliate trasversalmente, la misura della lunghezza viene calcolata fra i punti più vicini.
Il criterio base della misurazione della circonferenza di un tronco rimane quello della rilevazione mediante nastro metrico a metà lunghezza. La circonferenza viene misurata sotto corteccia. Il nastro metrico deve essere teso ad ottenere la massima possibile aderenza alla superficie del pezzo misurato.
ART. 13 - DIFETTI DEI TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI
Il tronco viene venduto come appare nella sua esteriorità. Gli eventuali difetti riscontrabili esternamente influiscono sulla classificazione di qualità e, di conseguenza, sulla pattuizione del relativo prezzo.
ART. 14 - MISURAZIONE DEI SEGATI SEMIREFILATI O NON REFILATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI
La misurazione della larghezza dei segati semirefilati o non refilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali va effettuata a metà lunghezza della tavola facendo la media delle due facce, o , per semplicità, misurando a metà smusso.
La larghezza si rileva trascurando le frazioni inferiori a mm 5 e calcolando come centimetro intero le frazioni pari o superiori a mm 5.
La lunghezza è calcolata al decimetro pieno più vicino.
ART. 15 - MISURAZIONE DEI SEGATI REFILATI DI PRODUZIONE NAZIONALE
RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI
La lunghezza delle tavole è calcolata al decimetro pieno più vicino.
La larghezza si rileva a metà lunghezza, trascurando le frazioni inferiori a mm 5 e calcolando come centimetro pieno le frazioni pari o superiori a mm 5.
ART. 16 - SEGATI IN BIGLIE (BOULES) DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI
Il tronco si intende segato in boules quando è segato e ricomposto nella sua forma originale o, almeno, le tavole dello stesso tronco sono collocate in modo tale da essere facilmente identificate.
I tronchi di grosso diametro sono considerati in boules anche se le tavole sono segate a metà larghezza al fine di renderle più maneggevoli.
ART. 17 - SEGATI SEMIREFILATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI
I segati ricavati da tronchi di essenze tropicali hanno perlopiù dei bordi delle tavole “refilato”, cioè spigoli vivi, mentre l’altro conserva e segue, totalmente o parzialmente, l’originaria superificie esterna del tronco da cui deriva.
Si ottengono prevalentemente dalla segatura di tronchi precedentemente staccati per metà in senso longitudinale, ma anche da successive lavorazioni su tavole non refilate, mediante la rifilatura a spigoli vivi di un bordo di esse (e quindi anche con la presenza di alburno sui due bordi della tavola) o mediante taglio mediano di esse nel senso della larghezza.
ART. 18 - SEGATI REFILATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI
I segati refilati ricavati da tronchi di essenze tropicali hanno entrambi i bordi delle tavole “refilati”, sono cioè a spigoli vivi con tolleranza di poco smusso.
A seconda del reciproco andamento dei bordi delle tavole, questi segati si dividono nelle seguenti categorie:
a) parallelo effettivo; b) parallelo all’occhio;
c) conico.
ART. 19 - CONDIZIONI DEI TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI
Il tronco viene venduto in quanto tale, indipendentemente dall’uso cui viene destinato. Ancorché la segagione sia effettuata dal venditore, i rischi rimangono a carico del compratore trattandosi di un servizio reso in momento successivo alla vendita del tronco.
ART. 20 - MISURAZIONE DEL LEGNAME PIALLATO
La misurazione del legname piallato e di quello a maschio e femmina si effettua calcolando come se fosse stato misurato prima della lavorazione.
ART. 21 - MISURAZIONE DEL LEGNAME ESSICCATO
La misurazione del legname resinoso essiccato si effettua dopo l’essiccazione.
La misurazione del legname di latifoglie tropicali si effettua prima dell’essiccazione.
ART. 22 - VENDITA DI LEGNAME O A VAGONE O AD AUTOCARRO
Quando la vendita di legname è pattuita “a vagone” o “a autocarro” senza altra specificazione, si intende che il venditore è tenuto a utilizzare integralmente la capienza del mezzo di trasporto.
ART. 23 - CORTAME E BOTTOLAME
Sono definiti cortame i segati aventi lunghezza compresa tra m 1 e m 2,50 di cm 25 in cm 25.
Sono definiti bottolame i segati aventi lunghezza tra m 2,75 e 3,75.
La larghezza è di cm 8 in avanti.
ART. 24 - CLAUSOLA “MERCE COLLAUDATA”
Quando la vendita di legnami è fatta alle condizioni di “merce collaudata” si intende che la merce è accettata per quanto riguarda la qualità e la lavorazione.
ART. 25 - TRAVATURA DI CONIFERE GROSSA E PICCOLA
La travatura può essere segata a spigoli vivi, oppure a spigoli mercantili o commerciali a facce parallele.
Nella travatura a spigoli vivi, sono tollerati piccoli difetti di lavorazione e manipolazione.
La travatura a spigoli mercantili o commerciali a facce parallele si intende lavorata con tolleranza di smusso sui lati fino ad 1/5 della larghezza di ogni singolo lato e per non più della metà della lunghezza.
Tutta la travatura, tanto di abete quanto di pino e larice, può essere fornita con anima. Sono tollerate leggere spaccature che non pregiudichino la resistenza.
Per travatura squadrata grossolana si intende tutta la travatura segata od asciata purchè la sega o l’ascia sia passata sui quattro lati per tutta la lunghezza.
Per la travatura di abete, pino e larice è tollerata la squadratura grossolana.
ART. 26 - SMUSSO E SPACCATURA DEI LISTELLI
I listelli, mezzi morali e morali possono essere venduti sciolti oppure legati in fasci. E’ ammessa una tolleranza di piccolo smusso o spaccature che non pregiudichino la resistenza dei pezzi stessi.
ART. 27 - CLAUSOLA “CIRCA”
La quantità di legname trattata si intende sempre “circa”, pertanto il venditore ha facoltà di consegnare fino al 10% in più o in meno.
ART. 28 - SVINCOLO E SCARICO NEI TRASPORTI TERRESTRI
Il compratore è sempre tenuto a provvedere allo svincolo e allo scarico della merce, anche nel caso di ritardi o di eccezioni sulla merce stessa, versando al vettore l’importo a ciò necessario, se a suo carico, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni.
Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano i diritti di reclamo del compratore.
ART. 29 - RISCHI DEL TRASPORTO La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destino.
ART. 30 - TERMINI E LIMITI DEI RECLAMI
Nelle compravendite di legnami in genere i reclami per il numero dei pezzi, per le dimensioni, per le misure e per la qualità devono proporsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce, mentre eventuali reclami sul numero dei colli devono essere proposti al momento dello scarico.
I reclami devono essere sempre motivati.
Il compratore che ha sporto reclamo deve tenere a disposizione tutta la merce ricevuta senza farne alcun uso e custodirla “da buon commerciante” a spese e rischio della parte che risulterà essere in torto.
Qualora il compratore non ottemperi agli obblighi suddetti, il reclamo sarà inefficace ed egli avrà quindi tutti i doveri derivanti dal contratto.
Il venditore che ha ricevuto un reclamo tempestivo deve precisare il proprio punto di vista in merito entro 8 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se nel termine predetto il venditore non risponde, le spese di giacenza successive sono a suo carico anche se il reclamo dovesse risultare infondato.
Il venditore non risponde dei vizi non apparenti del legname né del grado di stagionatura all’aria.
In caso di vendita di legname essiccato artificialmente, il grado di umidità eventualmente indicato riguarderà sempre la media del lotto e non i singoli pezzi.
ART. 31 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore nella compravendita di legnami in genere è del 2,5% dell’ammontare del costo del legname, escluso l’importo del trasporto e degli oneri fiscali, ed è dovuto dal solo venditore.
CAPITOLO 8) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, DELLE ARTI GRAFICHE ED AFFINI
a) Carta e cartoni
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli usi riportati nel presente capitolo si applicano, tenendo conto dei diversi procedimenti produttivi e relative tecnologie, alla stampa digitale, serigrafica, flessografica, xilografica, a caldo e in rilievo.
ART. 2- SPECIFICAZIONE NELL’ORDINATIVO
Il committente deve specificare nel proprio ordinativo con la maggior chiarezza: a) la quantità, il numero delle risme o dei fogli, oppure il peso complessivo; b) la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione; c) il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione; d) il formato; e) il peso, in kg. per risma oppure in gr per mq.; f) la collatura, senza colla, mezza colla, tripla colla, gelatinata; g) il grado di lisciatura e di calandratura; h) l’allestimento, l’impacco e l’imballaggio desiderato; i) tutte le condizioni convenute, prezzo, termini di spedizione, regolamento, ecc.
ART. 3 - CLAUSOLA S.A.C. (salvo approvazione della casa)
Le ordinazioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggette alla riserva di approvazione del fornitore. Detta riserva deve essere sciolta non oltre 10 giorni dalla data dell’ordinazione. Il silenzio equivale ad approvazione.
ART. 4 - CARTA CONFEZIONATA La carta è contrattata a peso oppure a risme o rotoli del peso nominale convenuto. La risma di carta stesa è di regola composta da circa 500 fogli. Il numero dei fogli della risma di carta allestita e piegata deve essere indicato nella
commissione.
ART. 5 - PESO DA FATTURARE
Se la carta è contrattata a risma o pacco, il peso da fatturare comprende il peso della confezione della risma, dei pacchi, dei pacchetti o dei rotoli, cioè della carta da involto, cartoncini di rinforzo, nastri e cordicelli. Se la carta è contrattata a peso, il peso da fatturare è quello netto, imballo (pallets, ecc.) al costo.
Le carte in rotoli con semplice involto in carta o in plastica e “reggie” di ferro si fatturano lordo per netto.
ART. 6 - TERMINE DI SPEDIZIONE Il termine di spedizione deve essere sempre stabilito nell’ordinazione. Interruzioni importanti di lavoro nella fabbrica dipendenti da cause di forza maggiore,
comunicate al committente, esentano dall’obbligo di dare esecuzione entro il termine pattuito. Il committente dovrà a sua volta tempestivamente comunicare se intende mantenere o meno l’ordinazione anche dopo la scadenza del termine.
ART. 7 -TOLLERANZA DI NUMERO E DI SCELTA Nelle ordinazioni di carte speciali, il committente deve accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più o in meno fino al 15%.
Se l’ordinazione è inferiore a kg 1000 il limite di tolleranza è del 30%.
Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta fino al limite del 15%. La seconda scelta importa una riduzione di prezzo del 10%.
Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l’eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.
ART. 8 - TOLLERANZE SUL COLORE E SULLA QUALITA’
Nelle forniture sono tollerate leggere differenze di tonalità nella tinta e di qualità nell’impasto e grado di lisciatura.
La fornitura può essere fatta con carta di due fabbricazioni alla condizione che i pacchi (o l’altro allestimento) contenenti carta di differenti tonalità o impasto siano opportunamente contrassegnati con idonea indicazione, e che il cliente ne sia preventivamente avvisato.
ART. 9 - TOLLERANZA PESO
Il peso della carta indicato nell’ordinazione si considera come peso medio; su di esso è ammessa una tolleranza in più ed in meno:
-sino al 6% per carte inferiori a 20 gr per mq;
-sino al 4% per carte da 20 g. a 40 gr per mq;
-sino al 3% per carte da 40 g. a 180 g. per mq;
-sino al 4% per carte da 180 gr a 240 gr per mq;
-sino al 8% per carte superiori a 240 gr per mq;
-sino al 5% per tutte le carte a mano ed in genere per tutte le carte asciugate all’aria
(gelatinate);
-sino al 5% per tutte le carte in rotoli;
-sino al 6% per tutte le carte d’imballo o d’impacco.
Singoli fogli o pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti della tolleranza non sono ammessi per
determinare se il peso effettivo corrisponde a quello contrattato.
Se il committente ha imposto un peso minimo o massimo per la carta ordinata, non potendo la
tolleranza manifestarsi che in un senso, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio di quello
sopraindicato.
ART. 10 - FORMATI
Le carte in formato disteso sono fornite non squadrate e cioè coi tagli come provengono dalle macchine, fermo il limite di tolleranza di mm 3.
ART. 11 - TERMINI DI PAGAMENTO E SCONTO
Quando non sono stabilite condizioni speciali, si intende convenuto il pagamento per contanti 30 giorni sconto 2%.
ART. 12 - SCARTI E ROTOLI DIFETTOSI
Nelle forniture di carte da giornali in rotoli non si accettano scarti di ritorno.
I rotoli che si mostrassero difettosi dovranno essere tenuti a disposizione del fornitore. Non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie del giornale.
ART. 13 - TERMINI PER I RECLAMI
I reclami, nel caso dei vizi facilmente riconoscibili, devono essere inoltrati entro 10 giorni dal ricevimento della merce. Se le contestazioni sono di carattere tecnico si ricorrerà all’accertamento degli speciali enti a ciò autorizzati.
ART. 14 - IMPASTO E INCOLLATURA Il grado di collatura deve essere sempre convenuto. Di regola le carte per stampa si fabbricano con mezza colla. Il fabbricante è libero di comporre il proprio impasto come meglio ritiene a condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base. Le pattuizioni speciali riguardo all’impasto possono principalmente richiedere: a) che la carta sia di puro straccio e con ciò si intende quella che non contiene pasta di legno chimica o meccanica;
b) che la carta sia senza pasta di legno e con ciò si intende quella che, pure composta di
qualunque genere di fibre vegetali, non contiene pasta di legno meccanica. Su questa carta
l’analisi può segnare tracce di sostanze legnose, pur non contenendo l’impasto pasta di legno
meccanica.
b) Prodotti delle arti grafiche ed affini
ART. 15 - LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
L’ordinazione può essere fatta direttamente all’azienda grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori o rappresentanti; in entrambi i casi il contratto di vendita si intende stipulato presso la sede dell’azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta.
ART. 16 - CONDIZIONI DELLE OFFERTE
Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende facenti parte dell’industria grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta sono gratuiti e a carico dell’azienda offerente.
I preventivi e le offerte accompagnati da progetto di esecuzione di lavoro richiesto dal committente, o da disegni, o da pagine di saggio, o da bozzetti, o da composizioni di prova od altro, ovvero che richiedano uno studio di particolare impegno, sono a carico del committente.
I prezzi segnati sui preventivi non impegnano le aziende che li hanno rilasciati per più di 15 giorni.
ART. 17 - PREVENTIVI PER VOLUMI
Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia possibile calcolare in precedenza il definitivo numero di pagine, viene fatto per sedicesimo.
In ogni caso l’offerta s’intende per fornitura da eseguire con originali dattiloscritti, apparato iconografico, supporto magnetico, ordinati e definitivi.
ART. 18 - CLAUSOLA S.A.C. (salvo approvazione della casa)
L’ordinazione fatta a mezzo rappresentante o viaggiatore si intende subordinata all’approvazione dell’azienda grafica venditrice.
ART. 19 - ONERE DELL’IMBALLAGGIO L’importo dell’imballaggio è a carico del committente.
ART. 20 - TERMINI DI CONSEGNA
Salvo diversi precisi accordi, i termini di consegna si intendono sempre approssimativi e prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate sia da forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice) sia dai ritardi verificatesi nella trasmissione di originali, bozze o prove di stampa non imputabili all’azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta.
ART. 21 - RITARDO IMPUTABILE AL CLIENTE
Il committente non potrà rifiutarsi di riconoscere le spese per arresti di macchina ad attesa di sue deliberazioni, modificazioni non comunicate con la restituzione delle bozze e, comunque, a sospensioni dovute alla sua volontà o per sua causa.
Quando il lavoro per causa del cliente debba essere sospeso per un periodo superiore a 30 giorni, lo stampatore ha facoltà di annullare la composizione fatturando e pretendendo il pagamento di quanto ha eseguito e della rimanenza della carta destinata al lavoro commesso, la quale resta a disposizione del cliente.
ART. 22 - SPEDIZIONE
La spesa del trasporto è a carico del cliente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.
Se la merce è venduta con la clausola franco destino, il venditore ha facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce in via ordinaria; ove il cliente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a carico del medesimo.
ART. 23 - ASSICURAZIONE
Le opere e i materiali consegnati dal cliente all’ azienda grafica vengono assicurati contro l’incendio e il furto a cura dell’azienda, dietro espressa richiesta ed a spese del cliente stesso.
ART. 24 - LUOGO E TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento si intende convenuto per contanti a 30 giorni dalla consegna della merce.
I pagamenti devono essere fatti alla sede dell’azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta, fornitrice, sia direttamente che a mezzo dei suoi agenti, se a ciò autorizzati.
All’azienda grafica devono essere pagati anticipatamente gli importi occorrenti per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc. salvo contratti speciali con Enti ed Amministrazioni pubbliche.
ART. 25 - PAGINE BIANCHE
Le pagine parzialmente o totalmente bianche vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine in bianco e nero o di quelle a colori.
ART. 26 - PREZZO DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE
Eccezionali variazioni in più o in meno del costo della manodopera e/o delle materie prime che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione del lavoro comportano un’equa revisione dei prezzi.
ART. 27 - GARANZIA DELLA RIPRODUZIONE
L’Azienda grafica garantisce l’esatta riproduzione delle tonalità e dei colori dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito e del supporto di stampa.
ART. 28 - MODIFICAZIONI DEL LAVORO
Sono a carico del committente le spese conseguenti alle modificazioni da lui ordinate, apportate dopo l’inizio del lavoro di prestampa e stampa. Per i manifesti murali o affissi a colori, la bozza viene presentata in dimensioni ridotte rispetto alle misure originali di stampa del prodotto finito.
ART. 29 - BOZZE
Si intendono per bozze le prove che si tirano per il correttore, per l’autore o per il cliente prima che si proceda alla tiratura definitiva del lavoro.
ART. 30 - NUMERO DI BOZZE
Al cliente vengono consegnate due copie delle prime bozze in colonna e due copie della seconda bozza impaginate per i lavori editoriali; una copia delle prime bozze e una copia delle seconde bozze per i lavori commerciali.
ART. 31 - COPIE D’OBBLIGO
Tutte le copie che per disposizione di legge o di regolamento debbono essere consegnate ad Enti ed Autorità sono a carico del committente.
ART. 32 - IMPIANTI STAMPA
Gli impianti stampa sono a carico del committente, del quale rimangono di proprietà se eseguiti da disegni, fotografie o quanto altro forniti dal committente; gli eventuali ritocchi o variazioni sono a carico del committente.
Gli impianti stampa di proprietà del committente rimangono a disposizione per la durata massima di 90 gg. a partire dalla consegna del materiale; trascorso detto termine gli impianti possono essere distrutti.
ART. 33 - PREZZO DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE
I giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunte con il reciproco impegno di regolare pubblicazione per la durata di un anno; impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne dia disdetta 2 mesi prima della scadenza.
L’anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà diritto allo stampatore alla rifusione di tutti i danni, in essi compresi gli utili mancanti.
Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche, la pubblicità fissa – e come tale si considera quella costituita da stereotipie o da incisioni comprendenti la tonalità delle singole inserzioni – sono stereotipate o incise a carico del committente. Nei giornali e nella stampa periodica le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l’uso di corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte.
ART. 34 - FORNITURA DELLA CARTA, DEI CARTONI, DELLE TELE, ECC.
La materia prima necessaria all’esecuzione dell’ordine è fornita dall’azienda grafica ed affine, cartotecnica e trasformatrice della carta.
La carta e i cartoni sono forniti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere usano subordinare le loro vendite ai Grafici.
La carta necessaria al lavoro commesso, quando sia fornita dal committente, deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato.
L’Azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta non avrà alcuna responsabilità sull’eventuale deficiente risultato della stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornitale dal committente e non da altra causa ad essa azienda imputabile.
L’Azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta ha diritto ad una quantità di fogli variabile da 1 a 5 fogli per ogni 100 e per tiratura a seconda della quantità del lavoro.
ART. 35 - INOSSERVANZA DI NORME LEGISLATIVE
L’inosservanza da parte del committente, dell’editore o di entrambi, delle disposizioni sulla stampa, sui diritti di autore, sulle leggi di P.S. e, in genere, delle norme cogenti, consente allo stampatore di risolvere il contratto, rivalendosi verso il committente o l’editore o entrambi per tutti i danni conseguenti, quando costoro rifiutino le soppressioni o le modificazioni che siano loro motivatamente indicate dallo stampatore.
CAPITOLO 9) PRODOTTI AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICI
a) Compravendita
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
Formano oggetto di compravendita il materiale sensibile non impressionato, i materiali con supporti magnetici ed i materiali con memorie digitali.
ART. 2 – PREZZO
Se il prezzo non è espresso in contratto, si intende riferito ai listini di vendita consigliati o ai migliori prezzi già praticati allo stesso compratore per la stessa merce o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal venditore per la stessa categoria di compratori.
b) Sviluppo e stampa
ART. 3 - MATERIALE IN LAVORAZIONE
I negozianti, i fotografi ed i laboratori in genere che ricevono il materiale audio-video/fotografico impressionato dal cliente per effettuare lo sviluppo, la stampa, l’inversione, il fotoritocco ed eventuali elaborazioni, ecc. sono tenuti, in caso di danni e perdite, alla sostituzione con eguale materiale vergine, salvo risarcimento del maggior danno, se dovuto.
Il cliente che porta materiale in lavorazione è tenuto a manifestare chiaramente il valore delle immagini che lascia in consegna onde permettere a chi ritira la merce di accettare o meno la commessa.
Tutto ciò che viene portato in lavorazione viene riconsegnato al cliente dopo la corretta lavorazione. Il cliente è tenuto a ritirare e saldare il materiale indipendentemente dalla qualità della ripresa.
I negozianti, i fotografi ed i laboratori in genere non sono responsabili dei danni subiti dal materiale prima della consegna per la lavorazione richiesta dal cliente.
ART. 4 - RITIRO DELLA MERCE
Se il cliente non ritira entro 6 mesi la merce portata in lavorazione, i negozianti, i fotografi ed i laboratori non sono tenuti a conservarla, purché provino di aver dato idonea comunicazione di ciò al cliente al momento della consegna del materiale in lavorazione, anche secondo le modalità previste dalla normativa di tutela della privacy.
c) Servizi
ART. 5 - DEFINIZIONE DI SERVIZI
Per servizi si intendono le riprese fotografiche, video o digitali e tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle stesse.
ART. 6 - PREVENTIVO
L’ operatore, a richiesta del cliente, è tenuto a consegnare un preventivo scritto riguardo il lavoro richiesto.
Il cliente deve comunicare l’accettazione del preventivo. Tale accettazione avviene o firmando il preventivo oppure stipulando un contratto in forma scritta oppure attraverso manifestazione di consenso verbale seguita da versamento di caparra confirmatoria, buono d’ordine
o documento analogo.
ART. 7 - FORMA DEL CONTRATTO La forma del contratto relativo ai servizi è libera.
CAP. 10) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE
a) Prodotti siderurgici (metalli ferrosi)
Sez. 1 – Nomenclatura, definizioni e caratteristiche
1. LAMINATI DI ACCIAIO COMUNE
ART. 1 - LUNGHEZZE COMMERCIALI
Nelle contrattazioni di barre, profilati e larghi piatti, le lunghezze commerciali per i vari prodotti sono riferite alle seguenti misure:
Tipo del laminato in mm. Superficie della sezione del laminato
-180 mmq + 180 mmq
Tondi commerciali, diametro fino a 100 3,50 – 4,00 m 4,50 – 7,00 m Tondi commerciali, diametro da 100 a 110 – 3,50 – 6,00 Tondi commerciali, diametro da 110 a 150 – 3,00 – 6,00 Tondi commerciali, diametro da 160 a 220 – 2,50 – 6,00 Quadri 3,50 – 4,00 4,50 – 7,00 Piatti e larghi piatti 3,50 – 4,00 4,50 – 7,00 Esagoni – 4,50 – 7,00 Angolari L. ferri a T, Z e U inferiori a mm 80 – 4,50 – 7,00 Travi e ferri a U da 80 e più – 4,00 – 14,00 Travi I.P.E. ed H.E.A., H.E.B., H.E.M. – 10,00 – 15,00 Piatti a bulbo – 4,50 – 7,00 Tondo per cemento armato 10,00 – 15,00 10,00 – 15,00 Tondo per cemento armato 10,00 – 12,00 10,00 – 12,00 Profilati speciali – 4,50 – 7,00
2. PRODOTTI DECLASSATI Laminati a caldo
Travi, ferri a U, angolari, ferri a T, ferri a Z, profilati vari, tondi, mezzi tondi, quadri, piatti, esagoni, ottagoni, vergella
ART.2 -SECONDA SCELTA
Si considerano in questo gruppo i laminati che presentano difetti di laminazione (laminati fuori profilo, sciabolatore, raddrizzature, ecc. oltre le tolleranze ammesse o paglie, cricche, sbavature ecc.)
ART. 3 - TERZA SCELTA
Si considerano in questo gruppo i laminati che presentano difetti tali da renderli inadatti all’uso per il quale sono normalmente adibiti i laminati correnti di prima e seconda scelta, ed inoltre:
a) gli spezzoni, intendendosi per tali anche barre difettose, già tagliate dalle due parti, in
lunghezza inferiori alle barre di lunghezza commerciale fino ad un minimo di m 2;
b) le spuntature, intendendosi per tali estremità delle verghe ed i ritagli dei rotoli nello stato in
cui escono dalla laminazione e con lunghezze che variano da m 0,50 a meno di m 2;
Tali materiali possono presentare irregolarità e difetti dovuti alla laminazione.
Rientrano in questa categoria i rotoli di vergella di peso inferiore ai kg 5 ed i rotoli di nastri di peso inferiore ai gr 50 per mm di larghezza.
Lamiere medie e grosse
ART.4 - STOCK DECLASSATO Si considerano in questo gruppo le lamiere aventi le seguenti caratteristiche: a) Spessori anormali: sono quelli che non rientrano fra i seguenti considerati normali: mm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 e più; b) Formati anormali: sono quelli non inferiori ai mq 2 di superficie ed aventi misure diverse dalle seguenti:
- lunghezze multiple di m 1, partendo da una lunghezza minima di m 2;
-larghezze multiple di m 0,50, partendo da una larghezza minima di m 1.
Sola eccezione il formato: m 2,50 x 1,25 considerato normale.
Si dividono in due sottoclassi di formati anormali:
- larghezze da m 1,25 e più;
- larghezze da m 1 a meno di m 1,25.
ART.5 - SECONDA SCELTA Si considerano in questo gruppo i prodotti che presentano difetti apparenti di natura varia interessanti la loro superficie ed inoltre: a) sottoformati: lamiere in formati da mq 1 a meno di mq 2 di superficie, con il lato maggiore inferiore a m 2 oppure il lato minore inferiore a m 1; b) i ritagli squadrati: lamiere in formati inferiori a mq 1 e con un lato non inferiore a mm 400.
ART.6 - TERZA SCELTA
Si considerano in questo gruppo i prodotti i cui difetti apparenti sono più accentuati, interessano una parte sensibile dello spessore e pregiudicano la loro funzionalità; ed inoltre:
a) i ritagli: sono residui della squadratura delle lamiere, hanno larghezza minima di mm 200,
non compresi dalle definizioni precedenti.
Possono avere qualche lato grezzo di laminazione e non essere spianati.
Sono divisi in:
- con larghezze da mm 350 a 400
- con larghezze da mm 200 a meno di 350.
b) le refilature: provengono dalla squadratura delle lamiere, hanno larghezze inferiori a mm 200; sono sane e generalmente presentano un solo lato cesatoio. Si dividono in:
- refilature che presentano i due lati maggiori cesatoi (strisce);
-refilature che presentano un solo lato cesatoio.
In questa categoria rientrano anche le testate, cioè i pezzi di lamiera provenienti dalle
due estremità del foglio il cui spessore risulta non uniforme.
Lamiere sottili (lamierini)
ART. 7 - STOCK DECLASSATO – PREMESSA A CHIARIMENTO
Si considerano in questo gruppo i prodotti esenti da difetti qualitativi che in quanto non in formati commerciali sono declassati.
ART. 8 -SECONDA SCELTA
Si considerano in questo gruppo le lamiere sottili che presentano difetti di non grave entità (leggere violatore, sormontature, blister, ossidazioni laterali, lievi frastagliature o scantonature, ondulazioni ripetute, ecc.).
Si distinguono in:
- formati commerciali;
- maggiori o uguali a m 2 per m 1 (sopraformati);
- minori di m 2 per m 1 (sottoformati).
ART. 9 - TERZA SCELTA – PREMESSA A CHIARIMENTO
Si considerano in questo gruppo le lamiere sottili aventi inclusioni terrose, anche se lievi e/o che presentino difetti in modo più accentuato e cioè interessanti una parte sensibile dello spessore fino a presentare soluzioni di continuità; ed inoltre:
a) i ritagli : residui della squadratura delle lamiere sottili non compresi nelle definizioni precedenti. Possono avere qualche lato grezzo di laminazione con larghezza minima di mm
200.
Sono divisi in:
1-ritagli con spessori da 3/10 di mm a 10/10 di mm;
2-ritagli con spessori maggiori di 10/10 di mm;
b) le refilature: provengono dalla squadratura delle lamiere sottili, hanno larghezza minore di mm 200, sono sane (non aperte). Sono divisi in:
1- refilature che presentano i due lati maggiori cesatoi (strisce);
2- refilature che presentano un solo lato cesatoio. In questa categoria rientrano anche le testate, cioè i pezzi di lamiera sottili provenienti dalle 2 estremità del foglio il cui spessore risulta non uniforme.
Lamiere zincate
ART. 10 - SECONDA SCELTA La seconda scelta per le lamiere piane ed ondulate è caratterizzata specialmente dai seguenti difetti:
a) difetti nella zincatura: piccole macchie di decapaggio o di sale ammoniaco – piccole superfici non zincate – punti granulati (a causa di zinco duro e per la lega) – strato di zinco ineguale o troppo spesso – spigoli piegati – strisce o goccioline di zinco – agglomerazione di zinco (zinco schizzato da un posto all’ altro);
b) difetti di lamiera: piccole bolle isolate (da mm 10 a mm 15 di diametro) – parti e solchi con cenere, di piccola ampiezza (parti rugose con formazione di zinco duro) – parti isolate di lamiera con scorie galvanizzate o no;
c) difetti di laminazione: strappi ai bordi (fino a mm 10) – spigoli tagliati (fino a 100 per mm 10 o mm 20 per mm 20) – teste o spigoli spessi (lamiere laminate troppo corte) – orli piegati
– lamiere rugose – lamiere che presentano ondulazioni sensibili. Nel caso di lamiere ondulate: lamiere ondulate male obliquamente e che si trovano fuori delle tolleranze ammesse.
ART. 11 - TERZA SCELTA La terza scelta è caratterizzata specialmente dai difetti nella zincatura, come nella seconda scelta, ma di entità maggiore e da difetti aggravati da deposito di ruggine.
Banda stagnata
ART. 12 - SECONDA SCELTA Vale la definizione della corrispondente norma UNI.
ART. 13 - TERZA SCELTA Vale la definizione della corrispondente norma UNI.
3. TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA
Tubi commerciali
ART. 14 - DIMENSIONI
I tubi gas e i tubi pozzo sono designati con una indicazione condizionale espressa in pollici. L’ indicazione convenzionale vale come riferimento per gli altri elementi delle tubazioni come flange, raccordi, rubinetti ecc.
La gamma dei diametri usati va da 1/8 di pollice a 6 pollici per i tubi gas e da 1 a 4 pollici per i tubi pozzo. Il diametro esterno dei tubi lisci commerciali è espresso in millimetri e può variare da mm 6 a mm 925. Per ogni diametro si ha un solo spessore normale espresso in millimetri.
ART. 15 - LUNGHEZZE COMMERCIALI
I tubi sono forniti nelle seguenti lunghezze commerciali: da m 4 a m 7 i tubi gas (da m 1,5 a m 7 per i diametri di 1/4” e 1/8”); da m 2 a m 3 i tubi pozzo; da m 4 a m 8 i tubi lisci commerciali.
ART. 16 - CONTRATTAZIONI I tubi lisci commerciali laminati a caldo sono forniti grezzi. I tubi pozzo si intendono sempre filettati e forniti di manicotto.
ART. 17 - TUBI DI SECONDA SCELTA Si considerano in questo gruppo sia i tubi che risultano dalla fabbricazione con piccoli difetti
o ripiegature o nervature, leggere scaglie interne od esterne oppure con spessori eccedenti le tolleranze d’uso, con irregolarità di spessore o diametro, sia quelli aventi lunghezza inferiore a quella commerciale e comunque superiore a m 2.
I tubi di seconda scelta devono essere sottoposti a prova idraulica se tale prova è prescritta per il corrispondente tipo di tubi di prima scelta. L’anzidetta prova non è peraltro prescritta se i tubi sono destinati ad usi per i quali la loro tenuta non è requisito essenziale.
ART. 19 - TUBI DI TERZA SCELTA
Si considerano in questo gruppo i tubi aventi difetti più accentuati di quelli di seconda scelta e che non sono a tenuta per convogliamento di fluidi, nonché quelli aventi lunghezza compresa fra m 0,85 e m 2.
ART. 20 - SPUNTATURE
Si considerano in questo gruppo gli spezzoni di estremità dei tubi nello stato in cui escono dal treno di laminazione con i difetti e le irregolarità dovute alla laminazione stessa. La lunghezza è inferiore a m 0,85.
ART. 21 - CONFEZIONAMENTO
I tubi commerciali sono forniti sciolti. I tubi di piccolo diametro sono legati in fasci di peso minimo variabile da kg 1000 a kg 2000.
I tubi filettati sono verniciati nella parte filettata con “antiruggine”.
Tubi di classe
ART. 22 - QUALITA’ E DIMENSIONI
I tubi di classe hanno le dimensioni, sia dei tubi gas convenzionalmente espressi in pollici, sia dei tubi lisci.
Tubi per condotte
ART. 23 - REQUISITI
I tubi per condotte di acqua hanno diversi tipi di giunti a bicchiere, a flange, a saldatura, a manicotto filettato, ecc.
Oltre alle caratteristiche di superficie e di forma dei tubi commerciali e di qualità, i tubi per condotte hanno anche quelle indicate ai seguenti articoli.
ART. 24 - DIAMETRI E SPESSORI
I tubi sono contraddistinti con il diametro interno nominale il quale è espresso in millimetri e può variare da 50 a 900 mm . A tali diametri corrispondono gli spessori normali che sono riportati nelle singole tabelle dei fabbricanti.
I diametri esterni dei tubi devono intendersi come valori fissi, non modificabili, salvo le normali tolleranze d’uso.
ART. 25 - LUNGHEZZE
I tubi sono forniti in lunghezze variabili da m 4 a m 8; oppure da m 8 a m 13,5, a seconda della richiesta.
Possono anche essere eccezionalmente forniti tubi di lunghezze superiori, da concordarsi di volta in volta compatibilmente con la possibilità di fabbricazione.
ART. 26 - QUALITA’ DEL MATERIALE
I tubi per condotte sono normalmente prodotti in acciaio non legato avente carico di rottura maggiore o uguale a kg 55 per mmq. Per diametri maggiori di mm 100 e carico di rottura maggiore
o uguale a kg 40 per mmq. Per diametri uguali o inferiori a mm 100.
I tubi per condotte aventi giunti a saldatura sono normalmente prodotti in acciaio con carico di rottura maggiore o uguale a kg 55 per mmq, con particolare caratteristiche di saldabilità.
ART. 27 - RIVESTIMENTI
I tubi per condotte possono essere forniti grezzi all’ esterno o semplicemente bituminati o verniciati o provvisti di rivestimento bituminoso o fibrocementizio. La superficie interna dei tubi può essere grezza o bituminosa. Il tipo di rivestimento è stabilito all’atto dell’ordinazione.
Tubi per trivellazione
ART. 28 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
I tubi per trivellazioni si distinguono, in rapporto all’uso, in tubi di rivestimento (casing), tubi di pompaggio (tubing), aste di perforazione (drill pipe).
Pali tubolari
ART. 29 - DIAMETRI PER TRONCHI E SPESSORI
I diametri e gli spessori dei pali tubolari, per installazioni normali, sono fissati in tabelle dai fabbricanti.
ART. 30 - LUNGHEZZE NORMALI Le lunghezze normali sono variabili da m 3 a m 14 a seconda del diametro dei pali.
4. TUBI DI ACCIAIO SALDATI
ART. 31 - MATERIALE I tubi di acciaio saldati sono prodotti in acciaio dolce saldabile.
ART. 32 - LUNGHEZZE COMMERCIALI
I tubi saldati sono forniti nelle lunghezze da m 2 a m 7 per le categorie dei tubi lisci; da m 4 a m 7 per le categorie dei tubi tipo gas filettati.
ART. 33 - DIMENSIONI
I tubi saldati che non appartengono alla categoria tipo gas filettati sono forniti secondo le dimensioni indicate nei listini e tabelle delle fabbriche.
I tubi della categoria lisci, sono contrattati secondo la dimensione del diametro esterno e dello spessore, espresso in millimetri.
I tubi della categoria tipo gas filettati sono contrattati secondo il diametro convenzionale in pollici.
ART. 34 - TRATTAMENTI TERMICI
I tubi delle categorie lisci e della categoria tipo gas filettati, sono forniti “allo stato naturale”, cioè alle condizioni di produzione senza trattamenti termici.
5. LAMINATI DI ACCIAIO SPECIALE
ART. 35 - LUNGHEZZE COMMERCIALI Gli acciai speciali sono forniti:
- nelle lunghezze commerciali da m 2 a m 6, o altre indicate nei cataloghi o listini dei produttori, quando sono allo stato naturale di laminazione;
- senza lunghezze commerciali prestabilite, quando sono trattati termicamente.
ART. 36 - PRODOTTI DECLASSATI
Si intendono declassati quei prodotti che non rientrino nei limiti qualitativi stabiliti dalla tabella di unificazione o negli standard dei produttori.
Sono inoltre prodotti declassati quelli che presentano difetti di lavorazione e/o di carattere dimensionale.
Sez. II – Usi comuni a tutti i prodotti siderurgici
ART. 37 -OFFERTE
L’offerta che non indica il termine di validità si intende impegnativa per l’offerente per il tempo normale necessario per una risposta.
L’offerta verbale o a mezzo telefono o telegrafo è impegnativa solo per risposta che prevenga all’offerente entro 2 gg. lavorativi, nelle ore di ufficio.
I ritardi post telegrafonici liberano l’offerente dall’impegno oltre i termini su accennati.
In caso di contestazione, sia la data di arrivo dell’offerta che la data di partenza della risposta, sono provate documentalmente o con altri mezzi ordinari di prova.
Se nell’offerta è indicata la clausola “salvo venduto”, oppure “per quanto in tempo”, l’offerente è liberato da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che gli sia pervenuta la risposta di accettazione.
Se nell’offerta è indicata la clausola “salvo variazione di prezzo” e nel frattempo interviene variazione dello stesso, il venditore non è impegnato alla prima offerta.
Le offerte fatte da agenti, rappresentanti e/o viaggiatori si intendono sempre “salvo approvazione della casa”.
ART. 38 - ORDINAZIONI
Il compratore, con l’invio dell’ordine, rimane impegnato ai prezzi e alle condizioni del listino del venditore in vigore alla data della conferma dell’ordine, purchè comunicate prima della spedizione. In caso di variazione di prezzi e di condizioni di listino, sono applicati i prezzi e le condizioni in vigore al momento della spedizione dei materiali. Salvo patto contrario, in caso di variazione di listino, resta in facoltà del compratore di chiedere l’annullamento dell’ordine. Le ordinazioni in sostituzione o in aggiunta a quelle già accettate sono considerate indipendenti dalle precedenti e pertanto non si sommano con le medesime agli effetti dei correlativi sconti o premi.
ART. 39 - CONFERME D’ORDINI
Il testo della conferma d’ordine rilasciata dal venditore prevale in ogni caso sulle clausole difformi dell’offerta e dell’ordine.
E’ tuttavia obbligo del venditore di richiamare in modo adeguato l’attenzione del compratore sulle modifiche apportate. La mancata denuncia da parte del compratore entro 8 gg. dal ricevimento della conferma delle modifiche introdotte dall’altro contraente, equivale ad accettazione tacita.
ART. 40 - CONTRATTO CON DETERMINAZIONE DIFFERITA DEL DETTAGLIO DEI MATERIALI
Nel contratto con determinazione differita del dettaglio dei materiali all’impegno del venditore di consegnare un determinato quantitativo di merce per un determinato prezzo base fa riscontro l’obbligo del compratore di specificare il dettaglio dei materiali entro il termine stabilito.
Trascorso tale termine senza che il compratore abbia specificato l’intera partita, il venditore ha facoltà di annullare l’intero contratto ovvero di esigere l’immediata specificazione. Mancando pure questa, il venditore può considerare senz’altro risolto il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
ART. 41 - PREZZI
I contratti di compravendita di prodotti siderurgici di uso corrente, sono conclusi con riferimento ai prezzi del listino del fornitore.
Il prezzo indicato in contratto, ove non sia specificato come “effettivo”, “finito”, “in monte”, si intende riferito al prezzo base, soggetto alle maggiorazioni e agli sconti indicati nel listino.
Il prezzo base è quello stabilito per ogni singola categoria di prodotti, indipendentemente dalle dimensioni, dalla qualità, dalla lunghezza, dal formato, dallo spessore e dagli elementi che possono caratterizzare i prodotti stessi. Ciascuno di questi elementi può dar luogo a specifica maggiorazione, che, nei listini, prende il nome di “extra”.
ART. 42 - VENDITE
Le vendite si intendono per merce resa su vagone o automezzo presso lo stabilimento o magazzino del produttore.
La merce viaggia pertanto a rischio e pericolo del compratore, anche nel caso in cui le spese di trasporto siano a carico del venditore.
ART. 43 - MODO DI QUOTAZIONE – CONGEGNO DI PARITA’ – SPESE DI TRASPORTO
Se nel contratto è fatto cenno ad un prezzo quotato “franco punto di parità”, la spesa di trasporto ferroviario dal punto di parità alla stazione ferroviaria più vicina alla località di destinazione è addebitata al compratore al quale, per converso, viene accreditata la spesa del trasporto ferroviario dall’effettivo luogo di partenza alla già detta stazione ferroviaria di destino.
Le spese di trasporto si determinano applicando al totale percorso risultante dalla somma delle distanze chilometriche (comprese anche quelle di ferrovie secondarie e private) la tariffa ordinaria delle F.S. vigente al giorno della spedizione o della consegna per spedizioni vincolate al peso minimo di 20 tonnellate.
Nel caso di spedizioni via mare si considera, ai soli effetti del congegno di parità, come località di destinazione la stazione ferroviaria più vicina al luogo d’imbarco.
Gli stessi criteri si seguono anche nel caso di spedizioni con autocarri o con altri mezzi messi a disposizione dal venditore.
Nell’ipotesi in cui il compratore ritiri la merce con propri autocarri o altri mezzi, le regole di cui ai commi precedenti si applicano solo quando il venditore possa controllare e constatare l’effettiva destinazione dei materiali. La regola di cui al comma precedente si applica anche quando il materiale sia destinato al consumo nel luogo di produzione.
In caso di trasporto di materiali con dimensioni eccezionali le maggiori spese di trasporto sono a carico del compratore.
Qualora non sia fatto cenno nel contratto ad un prezzo quotato “franco punto di parità”, le spese di trasporto fanno carico come segue:
a) se la merce è stata contrattata “franco magazzino partenza” o “franco stabilimento
produttore”, la stessa deve essere consegnata su carro o vagone al magazzino o alla ferriera,
a cura e spese del venditore e spese di raccordo ferroviario a carico del compratore.
b) Se la merce è convenuta “franco stazione partenza”, la stessa deve essere consegnata sul
vagone alla stazione di partenza a cura e spese del venditore.
c) Se la merce è consegnata “franco stazione destino”, la stessa deve essere consegnata, a spese
del venditore, su vagone, alla stazione ferroviaria più prossima alla destinazione indicata in
contratto.
d) Se la merce è stata contrattata “franco cantiere” o “franco magazzino destinatario”, la stessa
deve essere consegnata su carro o altro mezzo a cura e spese del venditore, all’ingresso del
cantiere o magazzino del compratore (semprechè sia su strada accessibile) in orario di
lavoro ordinario ed in tempo utile per lo scarico, che deve essere eseguito a cura del
compratore.
Nei casi indicati alle lett. c) e d) per ordinazioni di materiali in quantità inferiore alla portata di un vagone, le maggiori spese di trasporto dovute al carico incompleto del vagone sono addebitate al compratore.
ART. 44 - QUALITA’ E DIMENSIONI
Se l’ordine non precisa la qualità, il formato e la lunghezza dei materiali, essi sono forniti nelle qualità e nelle lunghezze o formati commerciali di cui agli usi specifici per ciascun prodotto.
ART. 45 - IMBALLAGGI
Gli imballaggi resi necessari per la natura della merce o quelli speciali, nonché le spese vive per sistemazioni particolari dei materiali, fanno carico al compratore.
L’esclusione di qualsiasi imballaggio, nel caso in cui la natura del materiale lo richieda, deve essere espressamente disposta dal compratore all’atto dell’ordinazione.
ART. 46 - TERMINI DI CONSEGNA, DI APPRONTAMENTO, DI SPEDIZIONE
I termini di approntamento o di presentazione al collaudo, di consegna e di spedizione, stabiliti in contratto, sono computati a giorni lavorativi ed hanno valore solo indicativo quando non sia altrimenti convenuto.
ART. 47 - LUOGO DI CONSEGNA
Il venditore deve consegnare la merce al nominativo, all’indirizzo e sul mezzo indicati nel contratto.
In mancanza di indicazioni relative al luogo nel quale la merce deve essere consegnata o in caso di indicazioni insufficienti, il venditore ha facoltà di spedire i materiali pronti per ferrovia, in porto assegnato e all’indirizzo del compratore, quando siano trascorsi 15 giorni dalla notifica dell’approntamento della merce per la spedizione. La stessa facoltà spetta al venditore nel caso in cui il compratore abbia chiesto di sospendere la spedizione in attesa di sue istruzioni circa la destinazione della merce e queste non siano da lui date entro 15 giorni dalla notifica dell’approntamento dei materiali per la consegna.
ART. 48 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
I materiali siderurgici sono forniti secondo le norme e prescrizioni UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Milano) vigenti al momento della stipulazione del contratto o secondo altre norme richieste dal Compratore ed accettate dal Venditore.
ART. 49 - TOLLERANZE (PESI E DIMENSIONI)
Merceologicamente le tolleranze nominali di peso e di dimensione dei singoli prodotti sono quelle stabilite dalle tabelle UNI.
Agli effetti dell’espletamento dell’ordine è ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno rispetto al peso ordinato. Il peso totale di ogni vagone o di ogni carico è il solo valido. I pesi parziali sono soltanto indicativi.
Il peso certificato dal produttore con i mezzi a sua disposizione fa stato fino a prova contraria.
ART. 50 - PESATURA
Sui pesi dei materiali spediti con mezzi stradali è ammessa una tolleranza del 3 per mille in più od in meno; le differenze rientranti entro questi limiti non potranno formare oggetto di richiamo.
Nel caso di spedizioni a mezzo ferrovia, se il compratore richiede il riconoscimento del peso e della tara in partenza da parte dell’Amministrazione ferroviaria, la relativa spesa è a suo carico.
ART. 51 - SPESE DI SOSTA IN ARRIVO
Sono a carico del compratore le spese per soste dovute in ritiro della merce, salvo che il ritardo sia dovuto ad errata indicazione della lettera di vettura.
ART. 52 - ASSICURAZIONI SU RISCHI DI VIAGGIO
Nelle vendite “franco destino”, l’assicurazione è a carico del venditore.
Nelle vendite “franco partenza”, l’assicurazione è effettuata dal venditore solo su richiesta ed a spese del compratore.
ART. 53 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato netto di ogni spesa e sconto a 30 giorni data fattura o ad altra scadenza prevista dai listini dei venditori.
Se il pagamento è convenuto per contanti, all’ordinazione, all’avviso di merce pronta, a vista fattura o altre condizioni equivalenti, viene riconosciuto un congruo sconto.
ART. 54 - MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO
Trascorsa la scadenza della fattura senza che sia stato effettuato il pagamento integrale, il compratore è tenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a 4 punti al di sopra dell’interesse legale.
Nel caso anzidetto il venditore ha diritto, salvo ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato per le restanti forniture, oppure di risolvere il contratto per la parte non eseguita e gli altri eventuali contratti in corso.
ART. 55 - RECLAMI
Pena decadenza, i reclami per vizi debbono essere proposti per iscritto entro il termine di 8 giorni.
Per i vizi apparenti, il termine decorre dalla data di ricevimento della merce.
Per i vizi occulti, dalla data della loro scoperta e comunque no oltre un anno dal ricevimento della merce.
In caso di non corrispondenza dei materiali a quelli pattuiti, si applicano le stesse regole previste per i vizi.
Se il reclamo risulta fondato, il compratore ha diritto alla sollecita sostituzione, franca di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente, ma non alla risoluzione del contratto, o al risarcimento dei danni.
La sostituzione del materiale non ha luogo ove il compratore non sospenda immediatamente la lavorazione e l’impiego dei materiali oggetto della contestazione.
ART. 56 - PROVVIGIONE
La provvigione spettante al mediatore per le vendite di prodotti siderurgici è del 2%a carico del venditore.
Sez. III – Usi particolari per i laminati di acciaio comune
ART. 57 - TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE FISSE (BARRE, PROFILATI E LARGHI PIATTI)
Sulle lunghezze fisse convenute valgono le tolleranze stabilite dalle tabelle UNI.
ART. 58 - TOLLERANZE SU PESO, DIMENSIONI E QUALITA’
Le tolleranze sul peso, sulle dimensioni e sulla qualità per i laminati di acciaio comune sono quelle previste dalle corrispondenti norme UNI.
Sez. IV – Usi particolari per i tubi di acciaio comune senza saldatura
1. TUBI COMMERCIALI
ART. 59 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
I tubi commerciali devono essere fabbricati secondo le norme UNI in vigore al momento della stipulazione del contratto. I tubi gas saranno forniti filettati e muniti di manicotto e i tubi commerciali lisci alle estremità. Il diametro dei tubi gas è convenzionalmente espresso in pollici; il diametro dei tubi commerciali è espresso in millimetri.
ART. 60 - CONFEZIONAMENTO
Se per tubi filettati di grande diametro (oltre 4 pollici) è richiesta la protezione dell’ estremità senza manicotto con rivestimento di cartone catramato o di plastica, tale protezione è eseguita a cura e spese del venditore.
ART. 61- PROVE
Anche per le prove idrauliche dei tubi è fatto riferimento alle corrispondenti tabelle UNI.
Le normali prove devono essere eseguite a cura e spese del fabbricante, il quale è tenuto a consegnare il relativo certificato a richiesta del compratore.
ART. 62 - TOLLERANZE
Le tolleranze sulle dimensioni e sul peso dei tubi commerciali sono quelle previste dalle corrispondenti tabelle UNI.
2. TUBI DI CLASSE
ART. 63 - TOLLERANZE – PROVE
Le tolleranze sia normali che ristrette sulle dimensioni e quelle normali sul peso dei tubi di classe sono quelle previste dalle tabelle UNI.
ART. 64 - VERIFICA (PROVE)
La prova idraulica deve essere eseguita dal fabbricante secondo le correlative norme UNI.
I tubi di classe possono essere sottoposti anche a prove di allargamento, bordatura, schiacciamento e trazione o ad alcune di esse.
Le norme UNI stabiliscono quali sono le prove prescritte per ogni singolo caso. Le prove sono eseguite secondo le prescrizioni UNI.
3. REQUISITI COMUNI AI TUBI COMMERCIALI E DI CLASSE
ART. 65 -ASPETTI DELLA SUPERFICIE
I tubi devono presentare caratteristiche superficiali come da tabelle UNI corrispondenti.
Sono ammessi locali aumenti o diminuzioni di spessore, nonché cavità o striature longitudinali dovuti al processo di fabbricazione, entro i limiti di cui alle tabelle UNI corrispondenti vigenti al momento della stipulazione del contratto.
ART. 66 - FORMA
I tubi devono presentare sezione circolare entro i limiti di tolleranza di cui alle tabelle UNI e devono risultare dritti alla vista.
Le estremità di ciascun tubo devono essere tagliate perpendicolarmente all’asse del tubo stesso con mezzi adeguati che non lascino sbavature.
ART. 76 - RICOTTURA
I tubi finiti a caldo non sono successivamente “ricotti”. I tubi forniti in lunghezze fisse, quando all’atto della ordinazione sia indicato che sono destinati ad essere mandarinati, devono essere forniti con estremità ricotte.
4.TUBI PER CONDOTTE
ART. 77 - TOLLERANZE: DIMENSIONI, PESO E LUNGHEZZA
Le tolleranze sulle dimensioni, sul peso e sulla lunghezza sono quelle previste dalle corrispondenti tabelle UNI.
ART. 78 - PROVE MECCANICHE E IDRAULICHE
Per le prove meccaniche e idrauliche dei tubi per condotte, valgono le disposizioni previste dalle corrispondenti norme UNI.
ART. 79 - PROTEZIONE I pali tubolari sono forniti con protezione secondo le corrispondenti norme UNI.
ART. 80 - TOLLERANZE Per i pali tubolari sono ammesse le tolleranze indicate nelle corrispondenti norme UNI.
Sez. V – Usi particolari per i tubi di acciaio saldati
ART. 81 - TOLLERANZE
Le tolleranze ammesse per i tubi di acciaio saldati, serie gas, sono quelle previste dalle norme UNI. Quelle per i tubi lisci sono convenute fra le parti.
ART. 82 - PROVA IDRAULICA
La prova idraulica per i tubi della categoria “tipo gas” deve essere eseguita alle pressioni indicate nelle tabelle UNI.
ART. 83 - CONFEZIONE
I tubi saldati sono forniti sciolti.
I tubi di piccolo diametro sono legati in fasci di peso di Kg 1000 circa.
Sez. VI – Usi particolari per gli acciai speciali laminati
ART. 84 - TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE FISSE
Sulle lunghezze fisse convenute valgono le tolleranze stabilite dalle corrispondenti norme UNI.
ART. 85 - TOLLERANZE (PESI) Sulle tolleranze (pesi) valgono le corrispondenti norme UNI.
a) Ghisa greggia (in pani), tubi di ghisa
Ghisa in pani
ART. 86 - COMPOSIZIONE CHIMICA
La composizione chimica di una ghisa in pani si intende in via indicativa, salvo che sia espressamente convenuta “con garanzia”.
L’indicazione generica del contenuto di un elemento è sempre approssimativa a meno che non sia precisato il massimo o il minimo, anche con espressioni o sigle aventi lo stesso significato.
Le qualità di ghisa greggia sono conformi alle prescrizioni delle norme UNI.
ART. 87 - TOLLERANZE SUI RISULTATI DELLE ANALISI
Per il caso di ghisa “con garanzia”, le tolleranze ammesse nel caso di analisi sono le seguenti:
- sul tenore di silicio 0,20%;
- sul tenore di manganese 0,20%;
- sul tenore di fosforo: per la ghisa di fonderia 0,20% per la ghisa ematite; per la ghisa manganesifera da acciaieria 0,20%;
- sul tenore di zolfo: per la ghisa di fonderia 0,20%; per la ghisa di acciaieria 0,01%.
In caso di contestazione, deve essere effettuato il prelevamento di campioni in contraddittorio delle parti secondo le modalità UNI. I campioni così prelevati devono essere sottoposti ad analisi chimica in arbitraggio la cui spesa è a carico del soccombente.
E’ ritenuta parte soccombente, quella la cui affermazione si discosta maggiormente dal risultato dell’analisi.
Tubi e raccordi di ghisa
ART. 88 - TIPI E CARATTERISTICHE
I tubi ed i raccordi di ghisa si distinguono nelle seguenti categorie: I-per condotte in pressione; II- per condotte non in pressione (scarico di acque di rifiuto e piovane, di ventilazione, ecc.).
I tubi e i raccordi di ghisa grigia per condotte sia a pressione sia a non pressione e quelli di ghisa e graffite sferoidale sono forniti con caratteristiche qualitative e dimensionali conformi alle prescrizioni delle norme UNI.
ART. 89 - TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna decorrono dal giorno dell’accettazione da parte della fonderia dell’ordine fermo e definitivo del committente o, se previsto il versamento di un acconto, dalla data di pagamento di questo.
La consegna si intende effettuata all’atto della spedizione.
ART. 90 - CONTRATTAZIONI
I tubi e i raccordi di ghisa sono contrattati secondo i tipi e le forme indicate dalle norme UNI.
Nelle forniture di tubi e raccordi a flangia sono esclusi i bulloni e le guarnizioni.
ART. 91 - PREZZO
Il prezzo dei tubi di ghisa, normali dritti, può essere riferito al peso (massa) o alla lunghezza utile in metri.
Nella misurazione della lunghezza dei tubi di ghisa non viene tenuto conto della parte di bicchiere che si sovrappone all’estremità del pezzo che lo precede, in normali condizioni di montaggio.
I tubi speciali sono sempre fatturati a peso (massa).
I raccordi sono fatturati a peso (massa) o a pezzo.
ART. 92 - COLLAUDI Il collaudo è eseguito secondo le prescrizioni delle norme UNI.
ART. 93 - TOLLERANZE
Le tolleranze ammesse sulle dimensioni, sulla forma e sul peso (massa) dei tubi e dei raccordi di ghisa sono quelle previste dalle norme UNI.
b) Rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili
ART. 94 - QUALITA’
I contratti di compravendita rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili sono
definiti con riferimento alle classificazioni: per rottami ferrosi classificazioni C.E.C.A., per
rottami di ghisa classificazione C.A.E.F., per i rottami inossidabili A.I.S.I.
ART. 95 - DIMENSIONI E REQUISITI
Le dimensioni e i requisiti dei rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili sono quelle nelle classificazioni C.E.C.A., C.A.E.F., A.I.S.I.
ART. 96 - TOLLERANZE
Nella consegna di rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili è tollerata la presenza dell’1% di ossidi, brecciame ed inerti non tossici. Tale tolleranza è compresa nel prezzo pattuito.
ART. 97 - CLAUSOLA “CIRCA”
Nella consegna di rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili è prevista la tolleranza del 10% (più o meno) rispetto al peso contrattato in opzione del venditore.
ART. 98 - COLLAUDO
Il collaudo dei rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili è effettuato presso il consumatore finale con eventuale contraddittorio del fornitore ove richiesto.
Differenze qualitative riscontrate al collaudo potranno essere regolarizzate con adeguamento prezzo tra fornitore e cliente.
ART. 99 -PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Nelle compravendite di rottami di ferro e acciaio, ghisa e rottami inossidabili spetta al mediatore una provvigione dell’1,50% per partite fino a 50 tonnellate e dell’ 1% per partite superiori.
La provvigione è a carico solo del venditore.
c) Rottami metallici non ferrosi
ART. 100 - QUALITA’
Per ciò che concerne la qualità dei rottami metallici non ferrosi valgono le disposizioni stabilite dalle corrispondenti norme UNI.
ART. 101 - DIMENSIONI E REQUISITI
Per ciò che concerne le dimensioni e i requisiti dei rottami metallici non ferrosi valgono le disposizioni stabilite dalle corrispondenti norme UNI.
ART. 102 - TOLLERANZE
Nelle consegne di rottami metallici non ferrosi valgono le tolleranze di ossidi, emulsioni, umidità. Inerti, ecc. previsti dalle norme UNI.
ART. 103 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Nelle compravendite di rottami metallici non ferrosi al mediatore spetta la provvigione dell’1%.
La provvigione è a carico solo del venditore.
CAPITOLO 11) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE
a) Autoveicoli usati
ART. 1 - LUOGO DI CONSEGNA Nelle compravendite di autoveicoli usati la consegna avviene presso il venditore.
ART. 2 - PAGAMENTO IN UN’ UNICA SOLUZIONE E RATEALE
Nella compravendita di autoveicoli usati, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o ratealmente.
Nella compravendita in un’unica soluzione, il saldo avviene prima del passaggio di proprietà.
Nella compravendita rateale, il versamento in contanti di una quota parte del prezzo e simultaneo rilascio di adeguate garanzie per il saldo (cambiali, fideiussioni, avvalli, ecc.) avviene prima del passaggio di proprietà.
Se richiesto, viene effettuata iscrizione di ipoteca o privilegio presso il Pubblico Registro Automobilistico a garanzia di quanto sopra.
Tutte le spese inerenti alle garanzie sono a carico della parte acquirente o fornite in omaggio dal venditore.
ART. 3 - TRAPASSO DI PROPRIETA’
Le spese relative alle pratiche amministrative e legali per il trapasso di proprietà degli autoveicoli usati sono a carico del compratore, anche nei casi in cui le pratiche stesse siano espletate dal venditore.
Qualora il compratore si assuma l’incarico di provvedere direttamente al perfezionamento delle spese relative al passaggio di proprietà, oltre ad essere l’unico responsabile per il ritardo o per la mancata trascrizione di proprietà, assume nei confronti del venditore ogni responsabilità relativa all’uso e alla circolazione dell’autoveicolo dal momento in cui gli viene consegnato. In questo caso è facoltà del venditore consegnare l’autoveicolo solamente a fronte di presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta trascrizione di proprietà.
ART. 4 - PROCURA A VENDERE E MINI VOLTURA (MINI PASSAGGIO)
Nel caso della procura a vendere le spese relative alla procura notarile sono a carico del mandante.
Nel caso di “mini passaggio” le spese relative alla intestazione in capo ai commercianti di veicoli (muniti di regolare autorizzazione al commercio di auto usate) sono a carico del venditore.
ART. 5 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Al mediatore, per la compravendita di autoveicoli usati, è dovuta una provvigione del 3% sul prezzo pattuito a carico del venditore.
b) Compravendita di navi (v. Tit. V – Prestazioni varie d’opera e di servizi – Cap.3- Usi marittimi e portuali )
CAPITOLO 12) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI
a) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche. Commercio delle perle, delle pietre preziose e dei diamanti
ART. 1 - TRATTATIVE E FORMA DEL CONTRATTO I contratti sono stipulati verbalmente.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto di contrattazione sono:
a) le pietre preziose;
b) le pietre naturali fini (c.d. pietre dure);
c) le pietre sintetiche;
d) le perle;
e) le perle coltivate con o senza nucleo.
ART. 3 - UNITA’ DI BASE DI CONTRATTAZIONE
Unità di misura per il diamante, lo smeraldo, il rubino e lo zaffiro è il carato metrico, il quale corrisponde a grammi 0,20.
Per il diamante si suole anche far riferimento al grano metrico, corrispondente alla quarta parte del carato.
Le altre pietre sono contrattate a carato metrico, a grammo o a pezzo.
Per le perle unità di misura è il grano metrico; per le perle coltivate il carato metrico.
ART. 4 - REQUISITI DELLA MERCE
Il diamante dicesi puro quando, esaminato con la lente acromatica ed aplanatica a 10 ingrandimenti, con luce adeguata, da un qualificato operatore, appare assolutamente trasparente, esente da inclusioni interne.
Le pietre preziose di colore (smeraldi, rubini, zaffiri, ecc.) sono qualificate dalla propria denominazione scientifica che le distingue.
Gli aggettivi vero, prezioso, fine, naturale, autentico, stanno a designare soltanto le pietre preziose e le perle e non possono in alcun caso essere adottati per le pietre sintetiche o imitazioni né per le perle coltivate.
ART. 5 - ASSICURAZIONE
Nelle consegne eseguite su altra piazza l’onere e il costo dell’assicurazione gravano su chi spedisce le perle e pietre preziose, anche nel caso di restituzione delle stesse.
ART. 6 - MEDIAZIONE
Qualora la compravendita venga conclusa con intervento di mediatore, a questo è dovuta la provvigione del 3% da parte di ciascuno dei contraenti.
b) Diamanti per uso industriale
ART. 7 - FORMA DEL CONTRATTO
I contratti vanno provati per iscritto. ART. 8 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è il diamante in cristalli o in polvere di varia granulazione. ART. 9 - REQUISITI DELLA MERCE
La polvere deve essere esente da corpi estranei. Il valore dei diamanti in cristalli è determinato dal grado di purezza e, a parità di purezza, dalla grandezza dei cristalli e dalla loro forma.
ART. 10 - CONSEGNA Le consegne vengono eseguite di persona, previo controllo della merce.
ART. 11 – ASSICURAZIONE
Nelle consegne su altra piazza l’onere di provvedere all’assicurazione incombe al venditore, il quale ne addebita il costo all’acquirente.
c) Commercio dei diamanti
ART. 12 - DEFINIZIONE DEL DIAMANTE
Il diamante è un minerale naturale di carbonio cristallizzato avente una struttura cubica o semi-cubica.
La genuinità del diamante non dev’essere menzionata specificatamente poiché l’uso della parola “diamante” in sé è automaticamente una dichiarazione della sua genuinità.
I prodotti che sono stati in parte o interamente cristallizzati o ricristallizzati dall’uomo devono essere chiamati “diamanti sintetici”. In questi casi è chiaro che la parola “diamante” dev’essere abbinata al termine “sintetico”.
ART. 13 - PESO DEL DIAMANTE
Il peso del diamante è sempre espresso in carati (abbreviazione internazionale “ct”) sino a due decimali, almeno.
Se è dato il peso totale di tutti i diamanti contenuti in un articolo, il peso deve essere specificato chiaramente e senza ambiguità con i termini “peso totale”, o parole di pari significato e importanza.
ART. 14 - COLORE
I colori dei diamanti sono determinati dalle sette pietre campioni CIBJO – Confederazione Internazionale della bigiotteria, gioielleria, oreficeria, dei diamanti, perle e pietre – (master-stones) le quali determinano il limite inferiore di ogni colore.
Per la determinazione dei colori dei diamanti si fa riferimento ai metodi CIBJO e GIA-Gemological Institute of America come da tabella seguente:
ART. 15 - SCALA INTERNAZIONALE GRADAZIONE DEL COLORE CIBJO 1) 2)
Hochfeines. Blanc Exceptional Bianco Extra D Weiss Exceptional + White + Eccezionale + __________________________________________________________________ River
Hochfeines. Blanc Exceptional Bianco Extra
E Weiss Exceptionel White Eccezionale
Feines Weiss + Blanc Extra + Rare White + Bianco Extra + F ________________________________________________________________ Top wesselton
Feines Weiss Blanc Extra Rare White Bianco Extra G 1) Termini comparativi GIA
Weiss Blanc White Bianco H Wesselton
Leicht getontes Blanc Slightly tinted Bianco sfumato I Top crystal
93
Weiss Nuancè White J Cristal
Légèrement Getontes Weiss Teinté Tinted White Bianco leggermente colorito K L Top cape
Getont 3) Tenté Tinted Colour Colorito M Z From cape to yellow
Farbige Diamanten Diamants de (fantasiefarben) coleur spéciale Fancy diamonds Diamanti colori fantasia
2) Uso transitorio sino al 1984
3) Suddivisione facoltativa per alcuni Paesi (es. Sud Africa).
Il colore è determinato dal confronto con una serie di pietre campione scelte in armonia con le pietre campione originali degli Istituti suddetti, sotto luce artificiale normalizzata equivalente a
5.000 – 5.500 ° Kelvin (D55). Diamanti di colore fantasia che hanno un colore preciso e distinto sono descritti separatamente. La fluorescenza di un diamante ha valore puramente descrittivo e deve essere espressa con le gradazioni seguenti: nulla – leggera -media – forte così come viene vista sotto una lunghezza d’onda UV (366 nm.). Il colore base nei diamanti fluorescenti deve essere determinato sotto luce normalizzata (D55 CIE).
Se un’offerta contiene la qualità del diamante, il colore non deve essere menzionato senza la purezza e viceversa.
ART. 16 - PUREZZA
Tutte le caratteristiche interne appartengono alle inclusioni internamente percettibili e determinano il grado di purezza della pietra.
La purezza del diamante dev’essere esaminata da un esperto professionale con luce adeguata ed una lente di ingrandimento acromatica e aplanatica come da tabella seguente:
< loupe- clean> Un diamante è denominato puro alla lente quanto alle condizioni succitate
(lc) - risulta assolutamente trasparente e privo di inclusioni.
puro alla lente
vvs Minuscola/e inclusione/i molto difficilmente visibile/i con la lente 10x
(vvs 1, vvs2)
vs Molto piccola/e inclusione/i che possono essere difficilmente visibili con
(vvs 1, vvs 2) la lente 10x
si Piccola/e inclusione/i facilmente visibile/i con la lente 10x, non osservabili
a occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona).
PI Inclusione/i imediatamente visibile/i con una lente 10x, difficili da
( piqué) individuare a occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona) e che non riduce/ono la brillantezza del diamante
PII (piqué II) Grande/i e/o numerose inclusione/i facilmente visibili ad occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona) e che riduce/ono leggermente la brillantezza del diamante
PIII (piqué III) Grande/i e/o numerose inclusione/i facilmente visibili ad occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona) e che riduce/ono la brillantezza del diamante
Termini come “Puro”, “Puro all’occhio”, “Commercialmente puro”, o altre espressioni o definizioni di diverso significato non devono essere usate.
Caratteristiche esterne più gravi che non possono essere asportate con la politura senza significativa perdita di peso devono essere prese in considerazione quando si determina la purezza.
Il termine “brillante”, senza alcuna descrizione aggiuntiva del materiale, si può solo riferire ai diamanti rotondi aventi un taglio a brillante.
Per taglio a brillante si intende comunque una pietra con 57 faccette esclusa l’eventuale faccetta di apice.
Altre forme comuni sono la marquise o navetta, la goccia, l’ovale, il cuore, il taglio a smeraldo, il triangolo, la baguette, la princess.
ART. 17 - DESIGNAZIONE DEI TRATTAMENTI E DEGLI ABBINAMENTI DI PIETRE
Se il colore naturale di un diamante è stato alterato artificialmente, si deve dichiarare chiaramente che il diamante è stato “trattato”, “colorato artificialmente” o “irradiato”.
I diamanti trattati artificialmente con lo scopo di alterare la loro purezza, attraverso la foratura col laser o altre tecniche devono essere chiaramente dichiarati “forati” o “forati con il laser”. La classificazione deve corrispondere al grado di purezza originale. Il foro stesso di trapanamento è pure considerato un’inclusione.
Qualunque gioiello proposto per la vendita, costituito da elementi sia naturali sia sintetici o artificiali dev’essere presentato chiaramente secondo le regole della nomenclatura.
Quando i diamanti (o i pezzi di gioielleria con diamanti) sono messi in mostra assieme a prodotti artificiali o sintetici (o pezzi di bigiotteria così costituiti) si deve indicare chiaramente la natura di quanto esposto.
ART. 18 - SPECIFICAZIONE DEI REFERTI SUI DIAMANTI
La classificazione precisa di un diamante può essere effettuata solo quando quest’ultimo è smontato. d) Marmo, pietre e alabastro lavorati
ART. 19 - VENDITA SU CAMPIONE
Il campione definisce il materiale quanto alla provenienza ed al colore, ma non impegna per l’assoluta eguaglianza di tonalità e di venatura fra campione e fornitura.
ART. 20 - BLOCCHI E LASTRE: MISURAZIONE
Per i blocchi lavorati, non pattuiti con prezzo a corpo, la misurazione volumetrica è fatta in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.
Per le lastre lavorate, non pattuite con prezzo al mq. di opera finita, la misurazione della
superficie è fatta in base al minimo rettangolo circoscritto ad ogni pezzo.
ART. 21 - LUOGO DI CONSEGNA
La consegna s’intende fatta dalla ditta fornitrice sui mezzi di trasporto o nel laboratorio della stessa.
ART. 22 - SPESSORI E STUCCATURE
Nei marmi sbrecciati e venati possono essere tollerate limitate stuccature tali da non compromettere l’estetica.
Gli stessi marmi, ove lo richiedano la natura e la dimensione dei pezzi, possono essere forniti completi di armatura metallica di consolidamento.
Negli spessori del lastrone segato sono tollerate differenze di uno o due mm in più o in meno dello spessore richiesto.
Le lastre lavorate, che presentano le coste viste, debbono avere lo spessore richiesto.
CAPITOLO 13) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
a) Concimi chimici
ART.1 -TRASPORTO
I concimi chimici di importazione sono trasportati via nave alla rinfusa.
I concimi chimici provenienti dai paesi produttori europei via ferrovia/camions sono trasportati anche in sacchi.
ART. 2 - ACQUISTO / VENDITA
I fertilizzanti importati sono acquistati con valori che si riferiscono alla tonnellata metrica di prodotto.
Sul mercato nazionale i fertilizzanti sono venduti con riferimento valore euro al quintale di prodotto netto.
ART. 3 - MOVIMENTAZIONE
La merce importata alla rinfusa viene immagazzinata e quindi insaccata in sacchi da 50 Kg di polietilene o sacconi da 600 Kg per la rivendita e consegna al consumo.
Fosfati e/o Fosforiti
ART. 4 - PESO DI CONSEGNA Nella consegna di fosfato sbarcato da nave fa fede il peso di polizza.
ART.5 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.
Nitrato di sodio
ART. 6 - VERIFICA DEL PESO Nella consegna di nitrato di sodio da nave fa fede il peso di polizza.
ART. 7 - VENDITA IN SACCHI Il nitrato di sodio è venduto sia alla rinfusa che in sacchi, lordo per merce.
ART. 8 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.
Solfato ammonico
ART. 9 - PESO D’IMBARCO Il solfato ammonico è venduto base peso di polizza.
ART. 10 - TITOLO D’AZOTO Il solfato ammonico è venduto a titolo 20-21% d’azoto .
ART. 11 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.
Altri fertilizzanti azotati (Urea – Nitrati)
ART. 12 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.
ART. 13 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO
Salvo il titolo che varia da prodotto a prodotto, gli usi relativi al solfato ammonico valgono anche per gli altri fertilizzanti azotati.
Fertilizzanti potassici (Cloruro e Solfato)
ART. 14 - PESO D’IMBARCO I fertilizzanti potassici sono venduti base peso di polizza.
ART. 15 - TITOLO DI POTASSIO Il cloruro potassico è venduto a titolo 60 – 62% di K2O. Il solfato potassico è venduto a titolo 50-52% di K2O.
ART. 16 – PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.
ART. 17 - MERCE IMPORTATA I fertilizzanti potassici, se venduti a mezzo vagone o camion, sono sempre resi franco destino.
b) Sali sodici
ART. 18 - DEFINIZIONE Per sale sodico si intende il salgemma utilizzato per il disgelo.
ART. 19 - MERCE IMPORTATA Il sale sodico, se venduto a mezzo vagone o camion, è sempre reso franco destino.
ART. 20 - TITOLO Il prezzo del sale sodico è riferito alla tonnellata metrica.
ART. 21 - VENDITA IN SACCHI Il sale sodico è venduto abitualmente in sacchi da 50Kg netti.
ART. 22 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite è a carico del venditore e viene stabilita di volta in volta.
c)Anticrittogamici
Solfato di rame
ART. 23 - SOLFATO DI RAME NAZIONALE Il solfato di rame nazionale è venduto in sacchi da Kg 50 o 25, lordo per merce.
ART. 24 - SOLFATO DI RAME ESTERO Il solfato di rame estero è venduto C.I.F., in sacchi da Kg 50, lordo per merce, oppure a peso netto e tara di origine.
ART. 25 - PUREZZA E PEZZATURA
Il solfato di rame, tanto nazionale quanto estero, ha purezza normale del 98-99% e le contrattazioni si riferiscono alla pezzatura “normale”.
La pezzatura “minuta” è venduta ad un prezzo inferiore.
ART. 26 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore nelle compravendite su piazza di solfato di rame è dell’1,5% a carico del venditore.
d) Saponi
ART. 27 - VENDITE DEI SAPONI DA BUCATO
I saponi da bucato sono venduti in cartoni da Kg 20-24 con peso netto garantito al momento del taglio. Le tolleranze di peso alla produzione sono quelle previste dalla Legge 690/80 e dal D.M. 391/85.
Le vendite vengono effettuate in cartoni originali, per merce stampata in pezzi di peso dichiarato.
ART. 28 - VENDITE DEI SAPONI INDUSTRIALI
Le vendite di saponi industriali solidi (a base sodica) sono effettuate in casse o cartoni, sacchi o fusti contenenti trucioli o scaglie o pallets di sapone a seconda di quanto concordato. Le vendite dei saponi molli o liquidi (a base potassica) vengono effettuate in fusti con sacco interno in politene.
ART. 29 - SAPONI INDUSTRIALI – IMBALLAGGIO
La vendita dei saponi industriali a base potassica è sempre fatta in fusti di legno o di altra sostanza con sacco interno di politene.
e) Prodotti petroliferi
ART. 30 - ORDINAZIONI VERBALI
Per la vendita dei prodotti petroliferi da trasportare via terra, sono valide le ordinazioni fatte verbalmente, anche a mezzo telefono, senza conferma scritta o doppio di commissione.
ART. 31 -DENOMINAZIONE E CONTRATTAZIONI
Sono considerati prodotti petroliferi i derivati delle lavorazioni del petrolio grezzo, liquidi o gassosi, additivati o meno, ad uso carburante, combustibile, lubrificante, solvente o altro, nonché bitumi, paraffine, vaselline, oli bianchi e medicinali, esclusi i derivati del petrolio doganalmente e merceologicamente classificabili in altre specifiche categorie.
Nelle contrattazioni di prodotti petroliferi, la specie del prodotto da indicarsi in contratto deve essere espressa con la denominazione merceologica propria dei prodotti con riferimento alle specifiche caratteristiche chimico-fisiche e/o alle denominazioni di marca.
Le contrattazioni avvengono per prodotti nazionali o nazionalizzati; in caso diverso dovrà essere precisata la diversa e specifica posizione fiscale.
ART. 32 - VENDITE A PESO E A VOLUME
La base di contrattazione per le vendite a peso netto è:
a) il vagone – cisterna ferroviario a completa utilizzazione del carico;
b) l’autotreno-botte a carico completo senza pompa di circa 20/30 tonn.;
c) l’automotrice senza pompa di circa 8/15 tonn.;
d) il rimorchio di circa 11/18 tonn.;
e) l’autobotte con pompa di circa 3/10 tonn,;
f) la tonnellata e il chilogrammo;
g) il fusto di ferro della capacità di litri 200;
h) il fustino di ferro della capacitàdi litri 100 e di litri 50;
i) i bidoni, i “canestri” e le “taniche” della capacità di litri 20.
La base di contrattazione per le vendite a peso lordo è: a) il fusto di ferro della capacità di litri 200 per i bitumi; b) il chilogrammo, il sacco o il cartone per le paraffine.
La base di contrattazione per le vendite a volume è il chilolitro o il litro.
La base di contrattazione per le vendite a corpo è il secchiello, il bidone, la lattina, la bottiglia, la
bombola e il canestro a rendere, per il petrolio da riscaldamento.
ART. 33 - VENDITE A PESO, A VOLUME, A CORPO
Le vendite vengono fatte a peso netto, a peso lordo, a volume e a corpo. Sono fatte a peso netto le vendite a mezzo autotreni-botte, autobotti e cisterne ferroviarie nonché i fusti, fustini, bidoni e canestri a rendere; per i lubrificanti anche in fusti e fustini gratuiti. Sono fatte a peso lordo le vendite di bitumi in fusti di paraffina, in sacchi e cartoni. Sono fatte a corpo le vendite degli oli lubrificanti e grassi in fusti, fustini, secchielli e lattine a perdere, nonché dei gas liquidi in bombole a rendere. Le vendite a volume debbono essere fatte a mezzo di autobotti chilolitriche o dotate di contatori volumetrici periodicamente verificati dall’ufficio metrico. Le vendite del petrolio, del gasolio e delle benzine in imballi a rendere sono sempre a volume.
ART. 34 - VENDITE “N.O.M.” Gli eventuali campionamenti devono essere fatti in contraddittorio fra le parti o loro rappresentanti secondo le norme seguenti:
-per il gasolio da autotrazione
-per il gasolio da riscaldamento
PROVE DI LABORATORIO METODO
Densità g/ml ASTM D 1298/ISO 3675
Indice di cetano ASTM D 4737/ISO 4264
Viscosità a 40° cSt ASTM D 445/ISO 3104
Zolfo %p EN ISO 24260
CFPP °C EN 116/IP 309
Ceneri %p ASTM D 482/ISO 6245
Campionamento ASTM D 4057/ISO 3170
PROVE DI LABORATORIO METODO
Colore ASTM D 1500/ISO 2049 Densità g/ml ASTM D 1298/ISO 3675 Acqua e sedimenti %v ASTM D 2709
Viscosità a 40°C cSt ASTM D 445/ISO 3104 Zolfo %p ASTM D 1552 Punto di scorrimento °C ASTM D 97/ISO 3016 Cfpp °C EN 116/IP 309 Ceneri %p ASTM D 482/ISO 6245 Potere calorifico inf. Kcal/Kg ASTM D 240 Campionamento ASTM D 4057/ISO 3170
-per gli oli combustibili BTZ
PROVE DI LABORATORIO METODO
Densità g/ml ASTM D 1298/ISO 3675
Viscosità a 50° °E ASTM D 445/ISO 3104
Acqua Marcusson °v ASTM D 95/ISO 3733
Zolfo %p ASTM D 1552
Resp.Carb.Conradson %p ASTM D 189/ISO 6615
Punto di scorrimento °C ASTM D 97/ISO 3016
Pont.Cal.inf. Kcal/Kg ASTM D 240
Vanadio ppm IP 288
Nichel ppm IP 288
Sodio ppm IP 288
Ceneri %p ASTM D 482/ISO 6245
Asfalteni %p IP 143
Azoto %p ASTM D 3228
Campionamento ASTM D 4057/ISO 3170
ART. 35 - FORNITURA DEL CONTENITORE
L’imballaggio può essere fornito dal venditore o dal compratore. In questo ultimo caso deve essere pronto ed idoneo per il riempimento, franco di ogni spesa al posto di consegna stabilito dal venditore.
ART. 36 - IMBALLAGGIO A RENDERE
L’imballaggio a rendere, con il quale viene consegnata o spedita la merce, si intende dato a prestito e rimane sempre di proprietà del venditore; si intende cioè affidato alla temporanea custodia del compratore che ne è responsabile e non può pertanto adibirlo ad altri usi.
Il compratore può essere tenuto al versamento di un deposito cauzionale conteggiato a parte in fattura, che il venditore restituirà, solo se gli imballaggi saranno resi in buono stato di conservazione, al deposito che ha consegnato o spedito la merce, entro il termine di 30gg.
In caso di restituzione di imballaggi deteriorati, le eventuali spese di riparazione si intendono a carico del compratore. In caso di mancata restituzione dell’imballaggio entro il termine di 30 giorni, il venditore ha facoltà: a) di provvedere direttamente al ritiro dei recipienti, restando il compratore obbligato a
rifondere subito tutte le spese; b) di addebitare al compratore un nolo per ogni giornata di ritardo nella restituzione; c) di emettere tratta a vista a carico del compratore per il valore effettivo corrente
dell’imballaggio, più l’importo del nolo previsto alla lettera precedente.
ART. 37 -IMBALLAGGI CONTRASSEGNATI
Per i fusti in temporanea importazione e per i fusti nazionali in temporanea esportazione, e quindi muniti di piombi o di altri contrassegni di controllo della Dogana, necessari ad autenticare gli imballaggi all’atto della riesportazione e/o reimportazione il compratore è responsabile verso il venditore di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’asportazione, effrazione, manomissione dei contrassegni di controllo e della tempestiva restituzione degli imballaggi stessi e degli eventuali documenti accompagnatori.
ART. 38 - TARA D’ORIGINE La tara è quella d’origine, ossia quella fatta prima del riempimento.
ART. 39 - LUOGO DI CONSEGNA
La consegna della merce viene effettuata franco domicilio del compratore, oppure franco stazione o banchina partenza, oppure franco stazione o banchina destino.
Le vendite vengono trattate per consegna pronta o dilazionata. La vendita dei combustibili e carburanti con autobotte viene effettuata franco serbatoio del compratore generalmente con l’uso di tubi da m.6 a m.15.
ART. 40 - PESO E QUALITA’
La verifica della merce – sia qualitativa che quantitativa – deve essere effettuata all’atto del ricevimento se la consegna è fatta alla sede del compratore, o del ritiro al deposito del venditore o in stazione o in porto se la merce è stata spedita.
Agli effetti della prova del quantitativo spedito o consegnato fanno testo i pesi e le misure a volume riscontrati e/o dichiarati in partenza dal venditore. Ove per l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria sia stato da questa constatato il peso all’atto della spedizione o ritiro della merce, tale peso resta obbligatorio per le parti.
Eventuali reclami sulla qualità della merce dovranno essere dal compratore immediatamente contestati e, se necessario, verrà prelevato campione in contraddittorio con chi effettua la consegna, da analizzarsi a cura della stazione sperimentale per i combustibili di Milano, o da altro laboratorio chimico specializzato.
ART. 41 - CALO PESO I cali di peso per evaporazione, travaso, ecc. si intendono a carico del compratore.
ART. 42 - MEZZI DI TRASPORTO I mezzi per il trasporto possono essere forniti dal venditore come dal compratore.
ART. 43 - VAGONI CISTERNA
Quando la merce venga ritirata in vagoni-cisterna forniti dal venditore, il compratore dovrà curarne il completo scarico entro i termini previsti dai regolamenti delle Ferrovie, trascorsi i quali termini resteranno a suo carico le tasse di sosta che venissero applicate dalle Ferrovie, ovvero dovrà corrispondere al venditore un nolo sosta giornaliero corrispondente alle vigenti relative tariffe delle Ferrovie.
I vagoni cisterna forniti dal venditore debbono essere presentati per la spedizione di ritorno completamente svuotati a carico del compratore.
Il compratore ha inoltre l’obbligo di restituire gli attrezzi per lo scarico (chiavi, tubi, raccordi, ecc.) eventualmente annessi alla cisterna.
Il compratore è tenuto al rimborso degli eventuali danni e/o deterioramenti apportati al vagone cisterna durante le operazioni di scarico e di sosta.
Danni eventuali sofferti dai vagoni cisterna durante il viaggio devono essere tempestivamente denunciati dal destinatario, il quale curerà la richiesta della perizia da parte delle Ferrovie in proprio ma per conto del proprietario del vagone cisterna.
Le spese di manovra sul raccordo del venditore dei vagoni cisterna forniti dal compratore sono a carico del compratore stesso.
ART. 44 - AUTOMEZZI
Qualora la merce venga consegnata in automezzi forniti dal venditore, il compratore è obbligato a curarne il ricevimento e a provvedere allo scarico completo. Lo scarico dovrà avvenire immediatamente nel caso che l’automezzo giunga a destino nelle ore lavorative del destinatario.
n caso di impedimento allo scarico per cause dovute al compratore, il venditore applicherà le tariffe relative alla sosta forzata dell’automezzo.
ART. 45 - RISCHI DEL TRASPORTO
La merce, anche se la spedizione è eseguita franco di porto e con certificato di garanzia, viaggia a rischio e pericolo del committente, il quale, nel suo interesse, deve elevare eventuali riserve di rivalsa sul vettore, per il caso di danni di ogni genere da trasporto.
La merce venduta franco domicilio del compratore se trasportata con mezzi del venditore, viaggia a rischio e pericolo del venditore stesso.
ART. 46 - SIGNIFICATO DELLE CLAUSOLE D’USO RELATIVE AL PAGAMENTO Il pagamento, secondo pattuito, viene eseguito nei modi seguenti: a) pagamento anticipato, deve essere fatto per contanti all’atto dell’ordinazione e comunque
prima dell’individuazione della merce; b) pagamento alla consegna, deve farsi contestualmente alla consegna della merce; c) pagamento a contanti o per cassa, deve farsi entro 8 giorni dalla data della fattura; d) pagamento a presentazione della fattura, deve farsi tanto nel caso che la merce sia spedita,
quanto in quello che la merce sia da spedirsi o a disposizione del compratore, a presentazione della fattura;
e) pagamento con presentazione fattura a mezzo Banca, la fattura corredata dei documenti comprovanti la spedizione viene presentata al compratore per mezzo di Banca, la quale provvede all’incasso consegnando la fattura quietanzata;
f) pagamento contro tratta o ricevuta bancaria, il compratore è tenuto al ritiro del relativo documento emesso a seconda di quanto pattuito nell’ordinazione; g) pagamento a 15, a 30, a 60 o più giorni, il tempo correlativo per il pagamento decorre dalla data della fattura o dalla data di consegna della merce;
h) pagamento contro documenti, deve farsi tanto se il trasporto ha luogo via mare, quanto via terra, alla consegna dei documenti prescritti o pattuiti nelle condizioni di vendita anche se presentati prima dell’arrivo della merce.
Quando non siano state pattuite le modalità di pagamento questo si intende convenuto a contanti.
f) Compravendita gas tecnici Gas compressi, liquefatti e disciolti in bombole Gas tecnici compressi e disciolti in bombole
ART. 47 - CAUZIONE E RESTITUZIONE DELLE BOMBOLE AD USO DOMESTICO E AD USO INDUSTRIALE
Le bombole, sia ad uso domestico che ad uso industriale, consegnate al compratore del gas rimangono di proprietà del venditore, ma il compratore ne assume i rischi dal momento della consegna, fino a quando le bombole non siano rientrate nel magazzino di provenienza.
Il compratore, per entrambi i tipi di bombole, deve versare una cauzione proporzionale al valore corrente delle bombole.
Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote e comunque non oltre un termine massimo di tolleranza di giorni 180 dalla data della consegna.
In caso contrario, per le bombole ad uso domestico il compratore sopporterà la perdita della cauzione versatala momento dell’acquisto; mentre per le bombole ad uso industriale il compratore dovrà corrispondere una penalità giornaliera a concorso dell’investimento sul prodotto bombola.
ART. 48 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL COMPRATORE.
Trascorso il termine di tolleranza di 180 giorni il compratore è responsabile delle conseguenze dell’eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali.
Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole, le bombole avute in consegna né può effettuare neppure temporaneamente la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.
ART. 49 - LUOGO E TEMPO DI CONSEGNA
L’ossigeno, l’azoto, l’acetilene disciolto, l’idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica e/o magazzino. Le consegne da parte del venditore avvengono comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dall’ordine senza limiti di viabilità.
Per limite di viabilità si intende:
1) Obbligo di fermata nel caso in cui i mezzi non possano circolare nei giorni festivi e in quelli
calendarizzati che normalmente cadono in occasione di grossi esodi (ferie/ponti/etc.);
2) Causa di forza maggiore dovuta ad incidenti od impedimenti vari (lavori stradali) che non
permettono la transitabilità di mezzi.
ART.50 - MISURA
La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche con riferimento alla temperatura di 15° e alla pressione di 735 mm di mercurio, con una tolleranza massima complessiva del 10%.
ART. 51 - LUOGO E TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento, secondo pattuito, viene eseguito nei modi seguenti: a) pagamento alla consegna per contanti – deve farsi contestualmente alla consegna della merce; b) pagamento alla presentazione della fattura – deve farsi per merce già consegnata alla presentazione della fattura; c) pagamento contro tratta – il compratore è tenuto al ritiro delle tratte emesse a vista o a termine, a seconda di quanto pattuito nell’ordinazione; d) pagamento differito – il tempo correlativo per il pagamento decorre dalla data della fattura.
Quando non sono pattuite le modalità di pagamento questo si intende convenuto a contanti.
ART. 52 - QUALITA’ DEL PRODOTTO (TERMINI PER IL RECLAMO).
Il fornitore garantisce che il prodotto sia conforme all’ordine ed il compratore ha facoltà di chiedere il controllo di qualità e di quantità all’atto della consegna diretta o della spedizione.
ART. 53 -ACETILENE DISCIOLTO.
Per l’acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr 70 di acetone per chilogrammo di acetilene, la differenza può essere addebitata.
ART. 54 - BOMBOLE DI PROPRIETA’ DEL COMPRATORE O DI TERZI
Tenuto conto delle difficoltà di gestione delle bombole di proprietà del compratore o di terzi in un processo industriale, i costi del prodotto subiscono una maggiorazione.
Tali bombole, affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono comunque, a cura e sotto la responsabilità del compratore, rispettare le disposizioni di legge ed in particolare non devono contenere od aver contenuto materiale che possa rappresentare un pericolo in contatto con il gas per il quale risultano abilitate.
ART. 55 - ONERI DI INSTALLAZIONE DI BOMBOLONI DI ACCUMULO GAS.
In caso di bomboloni di accumulo gas esterni di superficie e/o interrati è a carico del compratore l’onere di predisporre la piattaforma di stazionamento e/o lo scavo con basamento quanto è previsto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza.
g) Sottoprodotti della raffinazione, prodotti della saponificazione (scissione) delle materie grasse – oli e grassi idrogenati
ART. 56 - PASTE DI SAPONIFICAZIONE PROVENIENTI DA OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI – TOLLERANZE
Le paste di saponificazione provenienti da oli e grassi vegetali ed animali vengono trattate sulla base del contenuto in materia grassa (estratta in etere di petrolio 40° - 60°).
Abbuono del 2% per ogni 1% in meno del pattuito fino al 5%. Oltre questo limite può essere esercitato il diritto al rifiuto.
ART. 57 - STEARINE DI SAPONIFICAZIONE – TOLLERANZE
Le stearine di saponificazione vengono trattate in base al titolo ed al numero di sodio.
Sono tollerate umidità, impurità e insaponificabile (MIU) fino all’ 1%. In caso di non corrispondenza la merce sarà valutata ad un grado inferiore o rifiutata.
ART. 58 - STEARINE DI DISTILLAZIONE – TOLLERANZE
Le stearine di distillazione vengono trattate in base al titolo e al numero di iodio. Sono tollerate umidità, impurità e insaponificabile (MIU) fino all’ 1%. Non è contemplata eccedenza.
ART. 59 - OLEINE ANIMALI – TOLLERANZE
Nelle oleine animali sono tollerate umidità, impurità e insaponificabile (MIU) fino al 3%. Abbuono dell’ 1% per ogni 1% in meno del contenuto di materia grassa base dal 97% al 95%. Al di sotto del 95% fino al 93% l’ 1,5% per ogni 1% - frazioni in proporzione. Al di sotto del 93% si può esercitare il diritto al rifiuto.
ART. 60 - OLEINE VEGETALI – TOLLERANZE
Nelle oleine vegetali sono tollerate umidità, impurità (in etere di petrolio 40° - 60°) e insaponificabile (MIU) fino al 3%. Le trattative vengono svolte in funzione del numero di iodio (minimo 120 per oleine di soia, girasole e vinacciolo). Abbuono dell’ 1% per ogni 1% in meno del contenuto di materia grassa dal 97% al 95%. Al di sotto del 95% fino al 93% l’ 1,5% per ogni 1% - frazioni in proporzione. Al di sotto del 93% si può esercitare il diritto al rifiuto.
ART. 61 - OLEINE VEGETALI MISTE – TOLLERANZE
Nelle oleine vegetali miste – senza garanzia numero iodio – sono tollerate umidità, impurità (in etere di petrolio 40° - 60°) ed insaponificabile (MIU) fino al 3%. Abbuoni come nell’articolo precedente.
ART. 62 - OLEINE D’OLIVA/SANSA – TOLLERANZE
Nelle oleine d’ oliva /sansa sono tollerate umidità, impurità (in etere di petrolio 40° - 60°) ed insaponificabile (MIU) fino al 3%. Acidità minerale max. 0,3 mg/KOH/g.
ART. 63 - OLEINE DISTILLATE ANIMALI E VEGETALI – TOLLERANZE
Nelle oleine distillate animali sono tollerate umidità, impurità ed insaponificabile (MIU) fino all’ 1%, è tollerata un’eccedenza a tale limite da stabilirsi in contratto.
ART. 64 - OLEINE BIDISTILLATE ANIMALI E VEGETALI – TOLLERANZE
Nelle oleine bidistillate animali e vegetali sono tollerate umidità, impurità ed insaponificabile (MIU) fino all’ 1%.
ART. 65 - ACIDI GRASSI DISTILLATI (VEGETALI) – TOLLERANZE
Negli acidi grassi distillati di origine vegetale sono tollerate umidità, impurità ed insaponificabile (MIU) fino all’ 1%. Non è contemplata eccedenza.
ART. 66 - IDROGENATI PER USO INDUSTRIALE
Gli idrogenati per uso industriale vengono trattati in base al titolo ed al numero di iodio, le tolleranze saranno stabilite in contratto.
ART. 67 - PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
Nelle compravendite di sottoprodotti della raffinazione e prodotti della saponificazione delle materie grasse, la provvigione spettante al mediatore è dell’ 1% a carico del venditore.
ART. 68 - ALTRI USI APPLICABILI – RINVIO
Nella vendita di sottoprodotti della raffinazione e prodotti della saponificazione delle materie grasse si osservano gli usi vigenti per i saponi.
TITOLO IV – CREDITO, ASSICURAZIONE, LEASING
CAPITOLO 1) USI BANCARI
ART. 1 - TERMINE DI PREAVVISO PER RECESSO DAL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO
Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente il recesso viene esercitato dalle banche con preavviso anche di un sol giorno, ferma restando la sospensione immediata dell’utilizzo del credito.
Questo uso non ricorre nei rapporti fra banca e cliente-consumatore ai sensi dell’art. 1469 Cod. civ.
ART. 2 - ACCREDITO IN CONTO “SALVO BUON FINE”
L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari viene accreditato con riserva di verifica e “salvo buon fine” e non è disponibile prima che l’Istituto o l’Azienda di credito ne abbia effettuato l’incasso. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
E’ tuttavia in facoltà dell’istituto o azienda di credito di rendere disponibile l’importo anche prima di averne effettuato l’incasso. In caso di mancato incasso, all’Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all’art. 1829 del Cod. civ.
La pratica suddetta è seguita anche nel caso di “effetti” accreditati “salvo buon fine”.
ART. 3 - CEDOLE PRESENTATE PER L’INCASSO
Le cedole presentate per l’incasso vengono pagate “salvo buon fine” senza l’onere della verifica.
ART. 4 - FONDI (O SOMME) A DISPOSIZIONE : SIGNIFICATO BANCARIO
Le espressioni “fondi a disposizione” e “somme a disposizione” stanno ad indicare importi tenuti a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti e Aziende di credito o in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.
ART. 5 - RINNOVAZIONE DI PRECEDENTE OPERAZIONE CAMBIARIA
Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti e Aziende di credito procedono contabilmente a due distinte operazioni: lo “sconto” del nuovo effetto e “l’estinzione” dell’effetto a scadenza.
ART. 6 - OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO
Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. civ., alle “norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.
ART. 7 - PAGAMENTO DEL PREZZO NELLA VENDITA CONTRO DOCUMENTI
Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art. 1527 Cod. civ.
Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto o Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all’Istituto o Azienda di credito incaricato durante l’orario di apertura degli sportelli.
ART. 8 - PAGAMENTO DIRETTO DEL COMPRATORE DOPO IL RIFIUTO OPPOSTO DAGLI ISTITUTI O AZIENDE DI CREDITO, ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI SECONDO LE FORME D’USO
Quando il rifiuto di pagamento del prezzo su documenti da parte di un Istituto o Azienda di credito è fatto al presentatore verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti.
ART. 9 - DIMINUZIONE DEL VALORE DEI BENI DATI A GARANZIA
Se il valore dei beni dati a garanzia dell’anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti e Aziende di credito, anche ai fini dell’art. 1850 Cod. civ., accordano per il reintegro della garanzia un termine di 5 giorni oltre il quale l’Istituto o Azienda di credito ha il diritto di far vendere, senz’altro avviso, il pegno.
ART. 10 - TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo
– entro il quale le istruzioni per l’esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito – è fissato nel giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in Borsa del diritto, onde consentire l’esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.
ART. 11 - OBBLIGHI DEGLI ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO NEL DEPOSITO DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE
Nel deposito di titoli a custodia e amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nella Borsa italiana e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo, dell’Istituto o Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l’esercizio del diritto di opzione, per richiamo dei decimi e per la conversione di titolo nonché di incassare i dividendi, i premi o rimborsi dei titoli estratti. L’Istituto o Azienda di credito esegue le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.
ART. 12 - SUB-DEPOSITO E RAGGRUPPAMENTO DEI TITOLI AL PORTATORE
Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettano la custodia e l’amministrazione accentrata.
Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e qualità.
ART. 13 - LIQUIDAZIONE INTERESSI NEI MUTUI E NELLE OPERAZIONI BANCARIE IN GENERE
Nelle operazioni attive o passive a breve termine in genere il calcolo dell’interesse da parte delle banche è eseguito con riferimento alla durata dell’anno civile.
ART. 14 - INTERESSI DI MORA SU MUTUI E FINANZIAMENTI RATEIZZATI
Se convenuto, nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori gli istituti ed aziende di credito percepiscono su tutte le somme rimaste insolute gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.
CAPITOLO 2) ASSICURAZIONE
ART. 1 - INTERVENTO DEL COMMISSARIO DI AVARIA
Il Commissario di avaria, a richiesta degli assicurati o di chi per essi, interviene in caso di avaria alla nave o al carico, con il compito, invitati al contraddittorio gli interessati, di accertare il danno, rilasciando certificato di avaria con la clausola: “sotto riserva di tutti i diritti degli assicuratori e salve ed impregiudicate le condizioni delle polizze di assicurazione”, oppure con altra clausola equivalente.
Le spese per l’emissione del certificato di avaria sono pagate dal richiedente, salvo rivalsa verso chi spetta.
CAPITOLO 3) LEASING
a) Leasing mobiliare
ART.1 - DEFINIZIONE – PREMESSA A CHIARIMENTO
Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare (leasing) si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
ART. 2 - SCELTA DEL FORNITORE
L’utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo di bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna.
L’utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l’inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l’esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.
ART.3 - FORMA DEL CONTRATTO Il contratto di locazione finanziaria dei beni mobili si fa per iscritto.
ART. 4 - ORDINAZIONE DEL BENE
Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall’utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest’ultimo.
L’utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.
ART. 5 - CONSEGNA
La consegna del bene è effettuata direttamente dal fornitore all’utilizzatore e risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall’utilizzatore.
ART. 6 - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL’UTILIZZATORE
Il concedente, nell’ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell’utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.
ART. 7 - CORRISPETTIVO
L’utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi (interessi, ecc.).
Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi (anche fortuiti) concernenti lo stesso.
ART. 8 - UTILIZZAZIONE DEL BENE
L’utilizzatore per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:
- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione e a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
-non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti senza preventiva autorizzazione da parte del concedente;
- provvede a propria cura e spesa a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l’utilizzazione e l’ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.
ART. 9 - ASSICURAZIONE
Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell’utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.
Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall’utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.
ART. 10 - PERDITA PARZIALE O TOTALE DEL BENE
In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l’utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.
In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l’utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.
In entrambi i casi sono di competenza dell’utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.
Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell’utilizzatore dà facoltà al concedente di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.
L’utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.
ART. 11 - FACOLTA’ DI SCELTA DELL’UTILIZZATORE AL TERMINE DEL RAPPORTO
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di: 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito; 2) chiedere il rinnovo del contratto di locazione finanziaria a condizioni da concordare; 3) restituire il bene al concedente.
La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.
b) Leasing immobiliare
ART. 12 - DEFINIZIONE – PREMESSA A CHIARIMENTO
Per operazioni di locazione finanziaria immobiliare (leasing immobiliare) si intende la locazione di beni immobili, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente) su scelta ed indicazione dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
ART. 13 - FORMA DEL CONTRATTO Il contratto di locazione finanziaria di beni immobili richiede la forma scritta.
ART. 14 - ACQUISTO DI FABBRICATO ESISTENTE
Se l’immobile (fabbricato) oggetto di leasing già esiste, il concedente lo acquista sulla base delle trattative intercorse tra l’utilizzatore ed il venditore.
ART. 15 - FABBRICATO DA COSTRUIRE: AREA – PROGETTO E LICENZE DI COSTRUZIONE.
L’utilizzatore, individuata l’area, fa elaborare il progetto di costruzione e procura le necessarie autorizzazioni per edificare, dopo di che il concedente acquista l’area al prezzo concordato dall’utilizzatore con il venditore.
ART. 16 - FABBRICATO DA COSTRUIRE – APPALTO
Il concedente sulla base degli elaborati tecnici forniti dall’utilizzatore stipula il contratto di appalto con le ditte indicate dall’utilizzatore stesso, nomina il direttore dei lavori e segue i lavori di costruzione fino alla consegna dell’immobile finito.
ART. 17 - FABBRICATO DA COSTRUIRE – CONSEGNA
L’immobile ultimato viene consegnato dall’appaltatore al concedente che, d’accordo con l’utilizzatore, formula eventuali riserve in ordine all’esecuzione del lavoro.
A sua volta, il concedente consegna l’immobile al conduttore ed in tale occasione è redatto un “verbale di consistenza” dell’immobile; da tale momento ogni rischio connesso con l’immobile è a carico dell’utilizzatore.
ART. 18 - CORRISPETTIVO
In caso di immobile da costruire, nella fase di costruzione l’utilizzatore versa al concedente un corrispettivo il cui ammontare è costituito da interessi commisurati alle spese di volta in volta sostenute dal concedente per la costruzione (p.e.stato avanzamento lavori).
In caso di immobile già esistente od in seguito alla consegna dell’immobile costruito, l’utilizzatore versa al concedente, a scadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi (interessi, ecc.).
Nel corso del rapporto, il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi (anche fortuiti) concernenti lo stesso.
ART. 19 - ASSICURAZIONE
Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell’utilizzatore, contro i rischi di incendio e di perimento totale o parziale dello stesso, derivanti da qualsiasi evento assicurabile e di responsabilità civile (polizza globale fabbricato).
Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall’utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.
Per la durata del contratto l’utilizzatore deve assicurarsi contro i rischi di incendio ai macchinari e alle merci contenute nell’immobile e contro i rischi di responsabilità civile.
ART. 20 USO DELL’IMMOBILE
L’utilizzatore usa l’immobile, curandone anche la manutenzione straordinaria,.
L’utilizzatore deve ottemperare (sostenendone gli oneri) a tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento ed inoltre deve ottenere e rinnovare le prescritte licenze e autorizzazioni.
E’ in facoltà del concedente di accedere all’immobile per verificarne lo stato.
L’utilizzatore non può cedere a terzi l’uso totale o parziale dell’immobile, salvo previa autorizzazione scritta del concedente.
ART. 21 - FACOLTA’ DI SCELTA AL TERMINE DEL CONTRATTO
La scelta deve essere comunicata in forma scritta al concedente almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.
ART. 22-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL’UTILIZZATORE
Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell’utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificatamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.
L’utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.
ART. 23 - LEASE-BACK
Si ha un’operazione di sale-lease-back, comunemente detta “lease-back”, quando il concedente acquisti il bene oggetto del leasing direttamente dall’utilizzatore.
TITOLO V- PRESTAZIONI VARIE D’OPERA E DI SERVIZI
CAPITOLO 1) TINTORIA E LAVANDERIA
ART.1 - FORMA DEL CONTRATTO Il contratto viene stipulato verbalmente.
ART. 2 - ORDINAZIONE: CONSEGNA DEL CAPO DISPOSIZIONI PER LA LAVORAZIONE
Il committente, all’atto della consegna del capo, può richiedere la verifica alla tintoria e può dare indicazioni per la lavorazione e sulla natura del tessuto, qualità ed eventuale pregio del capo, segnalando all’atto della consegna alla tintoria i capi ritenuti di particolare valore (tappeti, pellicce, arazzi, coperte antiche, pizzi, ricami e similari), fornendo indicazioni su lavorazioni particolari.
ART. 3 - TOLLERANZA NEI TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna viene indicato per approssimazione ed è prevista in ogni caso una tolleranza a favore del titolare dell’impresa di pulitintolavanderia pari al doppio del termine stesso, salvo il disposto dell’art. 1457 del Cod. civ., ove detto termine, fissato per l’adempimento della prestazione, sia posto dal cliente come essenziale.
ART. 4 - POSSESSO DELLA RICEVUTA DI CONSEGNA
La tintoria rilascia al committente una ricevuta, la quale costituisce documentazione indispensabile per il ritiro dei beni sottoposti a trattamenti.
La tintoria non assume nessuna responsabilità per la consegna degli indumenti e tessuti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui sopra, salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.
ART. 5 - TERMINI PER IL RITIRO DELL’OGGETTO
Il cliente è tenuto a ritirare l’oggetto entro il termine massimo di 60 giorni da quello indicato per la consegna.
La tintoria non risponde in alcun caso della perdita per qualsiasi causa o del deterioramento che può derivare all’oggetto per effetto della giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito per la riconsegna, salvo colpa da parte sua nella conservazione e nella custodia.
ART. 6 - TERMINI DI PAGAMENTO
Nessun oggetto può essere ritirato senza il pagamento integrale del lavoro e senza l’esibizione della ricevuta di consegna rilasciata dall’impresa di pulitintolavanderia, la quale costituisce il documento che abilita il possessore al ritiro dell’oggetto.
ART. 7 - TERMINI PER I RECLAMI
Qualsiasi reclamo deve essere presentato dal cliente al titolare o al personale in occasione del ritiro, dopo un esame, svolto nei locali della tintolavanderia, sui beni consegnati alla stessa, o comunque entro 8 giorni, in analogia a quanto previsto dall’art. 2226, 2° comma del Cod. civ.
ART. 8 - DIRITTO DI RITENZIONE
Il credito per le lavorazioni eseguite, per le spese di conservazione e per tutto quanto dovuto dal cliente viene considerato privilegiato sui beni a norma dell’art. 2756 del Cod. civ.
Il titolare dell’impresa di pulitintolavanderia perciò ha diritto di ritenzione fino all’integrale pagamento di quanto a lui dovuto.
ART. 9 - SMARRIMENTO DEI CAPI
Se il capo consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale, o di quello prorogato ai sensi dei vigenti usi, non si considera smarrito prima del 30° giorno dalla scadenza di tale termine, o dalla richiesta presentata dall’interessato dopo l’uno
o l’altro termine.
CAPITOLO 2) - APPALTO PER LA FORNITURA DEL RISCALDAMENTO PER IMMOBILI
ART. 1 -OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del contratto è la fornitura di calore nei locali di un immobile o in parte di esso, comprese tutte le operazioni di conduzione dell’impianto in centrale termica, la fornitura del combustibile e l’assistenza del personale necessario per il funzionamento dell’impianto.
Nel contratto è compresa l’ordinaria manutenzione e la pulizia della centrale termica, delle apparecchiature tecnologiche in essa contenute e delle canne fumarie, da effettuarsi quando è necessario, e in ogni caso, alla fine della stagione annuale.
Sono altresì a carico dell’appaltatore l’assicurazione R.C. e gli adempimenti prescritti dalle norme vigenti per la gestione dell’impianto.
ART. 2 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per il contratto di fornitura di calore può essere determinato a forfait o a grado/giorno. (I gradi/giorno sono la differenza fra i 20° C ambiente contrattuali e la temperatura media giornaliera, rilevata dall’Osservatorio Ufficiale dell’Università di Genova).
ART. 3 - VARIAZIONI DEL CORRISPETTIVO
Le variazioni del prezzo del combustibile incidono sul corrispettivo dell’appalto nella misura del 90%; le variazioni del prezzo della manodopera incidono sul corrispettivo nella misura del 10%.
ART. 4 - OBBLIGO DEL COMMITTENTE
Il committente mette a disposizione dell’appaltatore gli impianti e i locali di deposito del combustibile e deve consentire la visita ai locali riscaldati ai tecnici dell’impresa appaltatrice e suoi eventuali subappaltatori autorizzati.
ART. 5 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore deve assicurare, nei locali muniti di adeguati corpi riscaldanti, una temperatura, in relazione alla possibilità tecnica dell’impianto, che vada dai 18 ai 20 gradi centigradi con una temperatura esterna non inferiore a 5 gradi centigradi o secondo le misure vigenti, stabilite dal DPR n° 412 del 26.08.1993 e successive modifiche. La fornitura di calore è effettuata per un minimo di 166 giorni per una durata di 12 ore al giorno, prevedendo un massimo di 2 eventuali frazionamenti giornalieri.
Nel caso di appalto a forfait, a richiesta del committente - anche verbale nell’immediato, ma seguita da ordine scritto (anche a mezzo fax) - il committente può richiedere la fornitura anticipata
o prolungata, secondo quanto stabilito dal decreto sopra citato, con pagamento della fornitura straordinaria in rapporto ed in proporzione alla durata e al prezzo stabiliti in contratto, prevedendo uno sconto da concordare tra le parti. In caso di sospensione del riscaldamento,dovuto a guasti o deficienze dell’impianto, si stabilirà una riduzione del corrispettivo da concordare tra le parti.
ART. 6 -MODO DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
Il controllo della temperatura va effettuato al centro dei locali chiusi, a m 1,60 di altezza dal pavimento e con radiatori scoperti.
ART. 7 - DEPOSITO DEL COMBUSTIBILE
L’appaltatore rimane proprietario dei combustibili necessari alla fornitura, depositati nei serbatoi degli immobili dell’appaltante.
Per gli impianti funzionanti a gas metano (rete cittadina) il “contatore volumetrico del metano” dovrà essere volturato all’appaltatore.
ART. 8 - TRASPORTO DEL COMBUSTIBILE Sono a carico dell’appaltatore le spese e i rischi del trasporto del combustibile.
ART. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il committente versa un importo preventivamente concordato con cadenza mensile e per un determinato numero di mesi. Alla data stabilita in contratto l’appaltatore sottoporrà al committente il conguaglio finale di stagione, allegando ad esso:
a) una fattura a saldo nel caso di conguaglio a debito;
b) una nota credito nel caso di conguaglio a credito.
CAPITOLO 3) USI MARITTIMI E PORTUALI
a) Compravendita di navi
ART. 1 - CLAUSOLA “SALVO VISITA GALLEGGIANTE” OVVERO “SALVO VISITA SUPERFICIALE”
La vendita di nave non da diporto con la clausola “salvo visita superficiale” o “salvo visita galleggiante” dà al compratore il diritto di ispezionare la nave nelle sue parti visibili, sopra e sottocoperta, senza alcuna apertura. Se dopo tale visita la nave sarà approvata, il compratore farà pervenire al venditore – per iscritto, entro 48 ore dall’ultimazione della visita – il suo gradimento acquistando così il diritto di ispezionare subito le macchine, i cilindri, le caldaie, i doppi fondi, i gavoni, ecc. Il costo delle aperture e delle chiusure sarà sopportato dal venditore. La vendita della nave diventerà definitiva dopo tale visita purché il compratore faccia pervenire al venditore, per iscritto, il suo gradimento, entro 24 ore dall’ultimazione della visita stessa. Se tale gradimento non perverrà al venditore entro il termine di 24 ore sopra menzionato ovvero se la nave fosse rifiutata, il compromesso di vendita sarà ritenuto nullo e di nessun effetto e l’eventuale deposito sarà immediatamente restituito al compratore, con gli interessi maturati.
ART. 2 - VISITA IN BACINO
La vendita definitiva di nave (non pattuita sotto la condizione “come sta e giace”) fa obbligo al venditore di immettere la nave in bacino, al porto di consegna, appena possibile e comunque non oltre la data convenuta nel compromesso di vendita. Se il timone, l’elica ovvero le altre parti sommerse fossero trovate rotte, danneggiate oppure difettose in modo tale da infirmare la piena validità dei certificati di classe, il venditore dovrà provvedere a proprie spese al ripristino a soddisfazione del Registro di classificazione per il mantenimento della classe della nave in corso. Mentre la nave è in bacino, il compratore o il rappresentante del Registro di classificazione potranno richiedere lo sfilamento dell’asse porta elica; se lo stesso fosse condannato o trovato difettoso per cui venisse infirmata la piena validità del certificato di classe, l’asse porta elica dovrà essere rinnovato ovvero ripristinato a spese del venditore e a soddisfazione del Registro di classificazione per il mantenimento della classe della nave. Se l’asse porta elica non presenta necessità di rinnovo o di riparazioni, il costo dello sfilamento e del ricollocamento sarà in ogni caso sopportato dal compratore, a meno che lo sfilamento sia stato richiesto dal rappresentante del Registro; tale costo sarà pure a carico del venditore se l’asse deve essere rinnovato o riparato. Le spese ed i diritti per l’immissione, la permanenza e l’uscita dal bacino e gli onorari dovuti al Registro di classificazione saranno sopportati dal compratore, a meno che il timone, l’elica, la carena (ivi compreso lo spessore delle lamiere) o le altre parti sommerse e l’asse porta elica siano trovati rotti o difettosi come sopra detto, nel qual caso il venditore pagherà tutte queste spese. In ogni caso le spese per il movimento della nave fino all’entrata nel bacino e per il movimento dal bacino fino al posto di consegna saranno a carico del venditore.
ART. 3 -PROVVIGIONE PER MEDIAZIONE
La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di navi italiane sul mercato italiano è stabilita in misura del 2% a carico del venditore e in misura dell’1% a carico del compratore.
b) Spedizione di merce
ART. 4 - INDICAZIONI NELLA POLIZZA DI CARICO
In mancanza di disposizioni da parte del mandante, lo spedizioniere può indicare o far indicare nella polizza di carico la propria ditta come caricatrice e inserire l’indicazione “all’ordine” nello spazio riservato alla designazione del ricevitore.
ART. 5 - SPEDIZIONE CONTRO RIMBORSO SPESE
Lo spedizioniere che riceve l’ordine dal mandante di inoltrare via mare la merce al destinatario “contro rimborso spese” grava le spese stesse in assegno sulla polizza di carico (col preventivo consenso del vettore che rimborserà lo spedizioniere dopo che avrà recuperato le spese dal destinatario), oppure trasmette i documenti relativi alla merce ad una banca, od anche ai propri corrispondenti nel luogo di destinazione, per il recupero di tali spese dal destinatario.
ART. 6 - SPEDIZIONE MISTA
Quando lo spedizioniere, in una spedizione mista (terrestre, marittima, aerea), effettua come vettore il trasporto per uno o più tratti, si presume che per tali tratti sia stato pattuito un regime di responsabilità corrispondente a quello normalmente vigente per tale tipo di trasporto.
ART. 7 - SPEDIZIONE CON ASSICURAZIONE
Lo spedizioniere provvede all’assicurazione della merce solo se richiesto. Qualora riceva l’ordine generico di assicurare la merce spedita via mare, è tenuto soltanto a provvedere all’assicurazione della stessa alle condizioni generali della polizza italiana in vigore al momento della spedizione.
ART. 8 - SPEDIZIONIERE TRANSITARIO
Autonoma organizzazione operante al fine di terziarizzare tutta la gamma dei servizi portuali (dogana – guardia di finanza – agenzie marittime – terminals – trasportatori) di spedizionieri internazionali. L’organizzazione è generalmente diretta da un doganalista e si occupa di importazione ed esportazione, dichiara in dogana le merci, effettua lo svincolo ed il booking, può dare istruzioni per la compilazione delle polizze ed il loro ritiro, organizza i trasporti. L’attività viene svolta esclusivamente per conto di case di spedizione su base contrattuale. Non svolge direttamente attività per conto dell’importatore o esportatore.
ART. 9 - PROTECTING AGENT
E’ il mandatario dell’armatore incaricato di sorvegliare la condotta dell’agente raccomandatario del noleggiatore. Il raccomandatario d’obbligo si consulta con il Protecting Agent in ogni affare o questione che, oltre il carico, interessi anche la nave e nell’esecuzione di particolari clausole del charter party.
c) Noleggio contenitori
ART. 10 - CONTRATTO
Quando una Compagnia o Società di noleggio contenitori (Leasing Company), conclude con un noleggiatore un contratto “aperto” per un certo numero di contenitori oppure per un numero indefinito di contenitori da noleggiare, viene emesso e controfirmato dalle parti un documento denominato: -GENERAL LEASE AGREEMENT(G.L.A.) oppure -MASTER LEASE AGREEMENT (M.L.) oppure -LEASE AGREEMENT (L.A.)
Quando dopo la firma del contratto di cui sopra, il noleggiatore provvede a far ritirare materialmente i contenitori vuoti dai depositi della Compagnia Noleggiante viene emesso un documento denominato: -INTERCHANGE RECEIPT (I.R.) oppure -EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT (E.I.R.) Questo documento è emesso e firmato dal depositario dei contenitori per conto della Compagnia Noleggiante e controfirmato da chi ritira materialmente i contenitori, cioè generalmente dall’autotrasportatore nominato e incaricato dal noleggiatore. Su detto documento vengono apposte le eventuali osservazioni, convenute in contraddittorio tra le parti, sulle condizioni dei contenitori ritirati. Quando successivamente il noleggiatore restituisce il contenitore al deposito della Compagnia Noleggiante, viene emesso e controfirmato un altro documento denominato INTERCHANGE RECEIPT o EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT portante le eventuali osservazioni del depositario sulle condizioni dei contenitori al momento della riconsegna. Anche questo documento è emesso e firmato dal depositario e dall’autotrasportatore.
d) Sbarco e imbarco di merci in colli
ART. 11 - SPESE D’IMBARCO E DI SBARCO NEL PORTO DI GENOVA
Le spese d’imbarco, cioè le spese per dare la merce al gancio del paranco, sono a carico di chi è tenuto a consegnare la merce a bordo. Le spese di sbarco, cioè le spese per ricevere la merce da fuori bordo della nave, sono a carico del ricevitore.
ART. 12 - SPESE DI STIVAGGIO E DI DISISTIVAGGIO NEL PORTO DI GENOVA
Le spese per ricevere le merci dal paranco e stivarle (stivaggio) e quelle per prendere le merci dalla stiva e porgerle fuori bordo o sotto paranco (disistivaggio o tiraggio) sono normalmente a carico della nave. Fanno eccezione le merci destinate e provenienti dai porti del Mar Mediterraneo per le quali sono applicate le clausole FREE IN – Franco stiva all’imbarco e FREE OUT allo sbarco.
ART. 13 - CONDIZIONI RELATIVE ALLA CARICAZIONE E ALLA DISCARICA : BERTH TERMS E LINER TERMS
La condizione “berth terms” (caricazione e discarica a diligenza del capitano) fa obbligo al caricatore o al ricevitore di consegnare e ricevere la merce nel modo, nella quantità e nel tempo secondo i quali la nave è in grado di caricare o scaricare, compatibilmente con i regolamenti, le consuetudini e le condizioni del porto. La condizione “liner terms” significa che il trasporto si effettua alle condizioni normalmente praticate dalle navi adibite ai servizi di linea. In base a tali condizioni il capitano della nave ha facoltà di ricevere e sbarcare la merce “secondo la propria diligenza” e cioè nel modo, nella quantità e nel tempo (anche fuori orario, di notte o di giorno festivo ) secondo i quali ritiene di operare compatibilmente con i regolamenti, le consuetudini e le condizioni del porto. Tali norme si applicano anche quando ricorre la clausola “ free in – liner terms “ oppure “ liner terms – free out “ ferma restando la ripartizione della spesa prevista dagli artt. 955 – 959 del Codice Civile.
ART. 14 - CONSEGNA DELLA MERCE
Per ottenere la consegna della merce giunta per via mare, il ricevitore (o chi per esso) deve restituire al vettore (o al raccomandatario o al comandante) un originale della polizza di carico, debitamente quietanzata e in regola con le eventuali girate, ottenendo in cambio, dopo il pagamento dei noli e delle spese inerenti, se dovuti, il buono di consegna e la cosiddetta “polizza del capitano” vistata dalla dogana (contropolizza). La consegna dei documenti suddetti non può pregiudicare i reciproci diritti del ricevitore e del vettore in ordine alla regolare consegna della merce. Qualora sulla polizza di carico risulti la clausola “Notify” (dare avviso, avvisare) è sufficiente che il vettore dia l’avviso al nominativo indicato mediante comunicazione scritta. Se la polizza non contiene tale clausola, spetta al ricevitore di rendersi parte diligente per accertare l’arrivo della nave e della merce. Qualora il ricevitore della merce non si presenti tempestivamente, la spesa incontrata dalla nave per la eventuale pubblicazione sui giornali di apposito avviso per segnalare, a chi ne abbia interesse, la giacenza, va a carico della merce stessa.
ART. 15 - SPESE RELATIVE AI MOVIMENTI DELLA NAVE PER LO SBARCO E LA CONSEGNA DELLA MERCE
Le spese di movimento di una nave con carico completo o parziale dalla rada fino al punto di discarica sono a carico della nave stessa. Se la nave deve sostare in un ormeggio di attesa per fatto dei ricevitori, le spese di movimento dall’ormeggio di attesa al punto di discarica sono a carico dei ricevitori. I ricevitori della maggioranza del carico possono ordinare il cambiamento di posto di ormeggio operativo della nave, all’interno del porto, pagando le spese di pilotaggio, ormeggio, disormeggio e rimorchio. Il tempo impiegato per il cambio di posto di ormeggio è computato nel tempo di stallie. Nel caso in cui la nave arrivata con carico totale o parziale di cereali, ne debba scaricare una parte ai sili su istanza dei ricevitori della maggioranza del carico, ed una parte in altro punto del porto, le spese di movimento per il secondo sono a carico dei ricevitori nel cui interesse viene eseguito il movimento stesso.
ART. 16 - RESA COMUNE E PESO DI CONSEGNA
Nella ricezione dei carichi alla rinfusa si effettua fra i ricevitori “la resa comune” con una resa per ogni singola partita proporzionalmente uguale alla resa generale, con un conguaglio di merce, oppure col pagamento della differenza in base al prezzo della merce stessa il giorno dell’arrivo della nave nel porto di Genova. Nel caso di merci in sacchi, il quantitativo di scopatura recuperata durante lo sbarco viene assegnato:
a) quando la merce viene pesata all’atto della scaricazione, in proporzione alla differenza tra il peso di polizza e quello di consegna ;
b) quando la merce non viene pesata, in proporzione al peso di polizza. Nella discarica delle merci da nave direttamente a vagone o automezzo, per peso di consegna, si intende quello constatato allo sbarco. Per i metalli ferrosi, rottami di ferro e acciaio, ghisa, carbone, minerali metalliferi e minerali in genere, alla rinfusa, agli effetti della determinazione del peso netto di consegna, si intende valida la tara segnata sul longarone del carro ferroviario, sempre che la tara reale non sia stata esplicitamente richiesta o non sia stato possibile effettuarla.
ART. 17 - DIREZIONE (REGIA) DELLA DISCARICA PER CARICHI ALLA RINFUSA CON NAVI NOLEGGIATE A CONDIZIONI F.I.O. La direzione (regia) della discarica spetta – salvo che un gruppo di ricevitori rappresentanti congiuntamente la maggioranza del carico non ne richieda l’attribuzione – al maggior ricevitore.
ART. 18 - CONTROLLO ALLA RICONSEGNA L’incaricato del caricatore (o venditore) per l’assistenza e controllo alla riconsegna della merce interviene soltanto agli effetti dei rapporti fra caricatore (o venditore) e ricevitore (o
compratore), ma non nei confronti del capitano i cui diritti e doveri restano esclusivamente regolati dal contratto di trasporto.
ART. 19 - MISURAZIONE DEI COLLI
La misurazione dei colli nel porto di Genovat viene effettuata a richiesta del ricevitore/caricatore e/o dall’armatore o suo rappresentante da personale abilitato in Camera di Commercio.
e) Stallie e controstallie
ART. 20 - STALLIE
Intendesi per “stallie” il tempo che viene messo dal vettore a disposizione del contraente del trasporto (c.d. noleggiatore) o del caricatore o del ricevitore per il compimento delle operazioni di imbarco e sbarco. La determinazione del periodo di stallie. agli effetti della discarica, viene fatta in base al quantitativo sul quale viene pagato il nolo.
ART. 21 - AVVISO DI PRONTEZZA – CARICHI SECCHI
L’avviso di prontezza ricevuto nelle ore antimeridiane, produce i suoi effetti dall’ora d’inizio del lavoro portuale nel pomeriggio dello stesso giorno; se ricevuto nelle ore antimeridiane del sabato oppure nelle ore pomeridiane degli altri giorni, produce i suoi effetti dall’ora d’inizio del lavoro portuale nel mattino del giorno lavorativo seguente.
ART. 22 - ORARIO D’UFFICIO
Quando nei contratti di utilizzazione della nave si fa riferimento all’orario d’ufficio, per tale si intende, con riguardo agli uffici marittimi, il seguente: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.
ART. 23 -TEMPO PERMETTENDO
Quando le stallie della nave sono fissate in base ad una data quantità minima di merce per giornate di 8 ore lavorative quanto al tempo, le interruzioni per cattivo tempo verificatesi durante le 8 ore, si calcolano in ragione di un ottavo di giornata per ogni ora di interruzione, in base alle dichiarazioni dell’Autorità Portuale. Se invece la giornata è di 24 ore lavorative quanto al tempo, le interruzioni per cattivo tempo si calcolano in ragione di un ventiquattresimo di giornata per ogni ora di interruzione nelle 24 ore.
ART. 24 - STALLIE REVERSIBILI
Per ragione di stallie reversibili intendonsi stallie da valere per 2 o più porti con l'effetto che il tempo consumato in più o in meno in un porto, tanto all'imbarco quanto allo sbarco, va a scapito o a vantaggio del porto oppure dei porti successivi. Il regolamento delle eventuali controstallie avviene all'ultimo porto, diffalcando dalle stallie totali consumate nei vari porti le stallie reversibili fissate. Se la nave arriva in porto avendo già consumato tutto il termine di stallie concesso per l'imbarco e lo sbarco, il decorso delle controstallie ha inizio con 1' arrivo della nave in libera pratica.
ART. 25 - CONTROSTALLIE
stallie per ricevere oppure per consegnare il carico, con diritto a speciale compenso a favore della nave.
ART. 26 - COMPUTO DELLE CONTROSTALLIE Le controstallie si computano a giorni correnti, cioè senza interruzioni di sorta, compresi i festivi e i non lavorativi, per le frazioni di giorno e di ora, pro-rata. Le controstallie vanno regolate al porto di caricazione, se inerenti alle operazioni d’imbarco della merce ed al porto di discarica, se inerenti alle operazioni di sbarco, salvo quanto disposto dall’art.945 del Codice Civile per le stallie reversibili. Le controstallie maturate a favore del natante rimasto in attesa di effettuare il trasbordo della merce su nave designata nel relativo contratto di trasporto sono a carico di chi ha stipulato il contratto con il natante stesso.
ART. 27 - DESPATCH MONEY
Il vettore non deve corrispondere alcun compenso (despatch money) per risparmio di tempo, tanto per le operazioni di caricazione quanto per le operazioni di merce scaricata.
f) Noli
ART. 28 - LIQUIDAZIONE DEL NOLO SULLA RESA DI SBARCO
La clausola "on right deliverv of the cargo" riferita al nolo significa che la liquidazione finale del nolo deve avere luogo a consegna ultimata sulla resa di sbarco, salvo per il capitano il diritto di esigere acconti durante la discarica proporzionalmente al quantitativo di merce scaricata.
ART. 29 - NOLO ANTICIPATO NEI TRASPORTI DI LINEA
È uso interpretativo, nei trasporti di linea, considerare il nolo anticipato (prepaid) acquisito "ad ogni evento".
ART. 29 - POLIZZA DIRETTA
Con la polizza diretta il vettore si obbliga a provvedere al trasporto della merce dal punto di partenza a quello di destinazione anche con i necessari trasbordi.
ART. 30 - MEDIAZIONE PER TRASPORTO DI CARICO SU NAVI
Per i contratti di trasporto di merce a carico totale o parziale, il vettore corrisponde al mediatore sul nolo lordo relativo una provvigione nella seguente misura:
- del 2,50% per i viaggi entro il Mediterraneo;
- del 1,25% per i viaggi fuori del Mediterraneo.
ART. 31 - PROVVIGIONE PER NOLI SU NAVI DI LINEA - DECIMI
La provvigione corrisposta normalmente dalla compagnia di navigazione allo spedizioniere che ha procurato il carico è del 4%, con alcune eccezioni. Sulle provvigioni corrisposte sul nolo per carichi di cose determinate su navi di linea con rilascio di polizze di carico, viene trattenuto un decimo dalle agenzie marittime competenti.
ART. 32 - DISTRIBUZIONE DEI DECIMI AI DIPENDENTI DELLE AGENZIE MARITTIME
I decimi trattenuti dalle agenzie marittime sono periodicamente distribuiti tra tutti i dipendenti dell'agenzia sulla base degli accordi locali vigenti. La distribuzione delle somme accantonate a titolo di decimi, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'agenzia marittima.
ART. 33 - COMPENSI ALLE AGENZIE
All’agenzia marittima viene riconosciuto un corrispettivo per prestazioni accessorie al rilascio degli originali Polizza (Export), Buoni di Consegna (Import), Dichiarazioni e stampati vari, pertinenti il trasporto marittimo di merce varia e/o containerizzata.
ART. 34 - CONTRIBUTI SUPPLETIVI APPRODO NAVI – ADMINISTRATION CHARGES
Il raccomandatario corrisponde all’Associazione di categoria cui appartiene i contributi suppletivi approdo nave ( administration charges ) previsti dalla tabella della stessa Associazione. Il mandante rimborsa al raccomandatario tali diritti.
g) Clausole speciali
ART. 35 - "FREE IN" FRANCO STIVA (SPESE)
Nei trasporti con la clausola "free in", le spese per mettere la merce a bordo devono essere sostenute dal caricatore.
ART. 36 -"FREE OUT" (SPESE)
Nei trasporti con la clausola "free out", le spese per disistivare e scaricare la merce da bordo devono essere sostenute dal ricevitore.
ART. 37 - "FIO" - FREE IN AND OUT - MESSA ELEVATA - FIO STOWED - DA FONDO STIVA A FONDO STIVA (SPESE)
Nei trasporti con tali clausole, le spese per mettere e stivare la merce a bordo e per disistivarla e scaricarla da bordo devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore e dal ricevitore.
ART. 38 - FIO TRIMMED (SPESE)
Nei trasporti con tale clausola le spese per mettere la merce alla rinfusa in stiva e livellarla e per disistivarla e scaricarla da bordo devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore e dal ricevitore.
ART .39 - FIO LASHED (SPESE)
Nei trasporti con tale clausola le spese per mettere a bordo, stivare e rizzare la merce e quelle per disistivarla e scaricarla da bordo devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore e dal ricevitore.
ART. 40 - OPZIONE (OPTION)
Quando la merce viaggia a destinazione di determinato porto con l'opzione del contraente del trasporto o del ricevitore per lo sbarco in uno o più porti successivi da parte della stessa nave - ad esempio: Napoli, opzione Genova, Marsiglia - l'opzione deve essere esercitata, a seconda che la nave provenga da oltre gli Stretti o dal Bacino Mediterraneo, rispettivamente almeno 48 ore e 24 ore anteriormente al suo arrivo nel primo porto di destinazione indicato. Altrimenti la merce deve essere sbarcata in tale porto. Quando la merce viaggia con più destinazioni - ad esempio: opzione Napoli, Genova, Marsiglia, oppure Napoli e/o Genova e/o Marsiglia (nel qualultimo caso il ricevitore ha anche la facoltà di sbarcare parte della merce in un porto e parte in un altro) - l'opzione deve essere esercitata:
a) per il primo porto di sbarco rispettivamente almeno 48 ore e 24 ore anteriormente all'arrivo
della nave in detto porto, a seconda che essa provenga da oltre gli Stretti o dal Bacino del
Mediterraneo;
b) per i porti successivi, almeno 24 ore anteriormente all'arrivo della nave in ogni singolo
porto di destinazione. Qualora non venga esercitata alcuna opzione per i porti intermedi previsti nel contratto, la nave sbarca l'intero carico nell'ultimo porto indicato.
ART. 41 - MERCI LEGALI (LAWFUL MERCHANDISES) La clausola "lawful merchandises", inserita nel contratto di noleggio, pattuisce che la nave -
entro i limiti del certificato di abilitazione di cui è fornita -è tenuta a trasportare qualsiasi merce con l'esclusione di quelle merci il cui traffico è vietato dai Paesi tra i quali la nave effettua i viaggi e negli scali intermedi toccati dalla stessa.
ART. 42 -CANCELLO (CANCELLING CLAUSE)
La clausola di cancello inserita nei contratti di noleggio o di trasporto stabilisce il termine entro il quale la nave deve presentarsi al porto di consegna o di caricazione, pronta all' impiego pattuito. Trascorso questo termine, fermo restando l'obbligo della nave di presentarsi al detto porto, rimane facoltà del noleggiatore o caricatore di recedere o meno dal contratto. Tale facoltà deve essere esercitata dal noleggiatore o dal caricatore, al più tardi subito dopo che gli è stato comunicato l'avviso di prontezza, salvo che il contratto preveda un termine maggiore. Quando detta facoltà è esercitata l'armatore, o il vettore, è tenuto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui il ritardo nell'arrivo della nave sia dovuto a dolo o colpa grave.
ART. 43 - VIAGGIO DIRETTO La clausola "viaggio diretto" inserita nella polizza di carico o nel contratto di trasporto
determina gli obblighi di cui in appresso: a) se riferito al viaggio della nave, impegna questa ad effettuare il percorso dal punto di partenza a quello di destinazione, senza toccare scali intermedi, salvo le esigenze della navigazione; b) se riferita al trasporto della merce, impegna la nave ad eseguire il trasporto stesso dal punto di partenza a quello di destinazione, senza effettuare trasbordi, salvo i casi di forza maggiore previsti dalle condizioni di polizza;
ART. 44 - TERMINOLOGIE TRASPORTO CONTENITORI Per indicare lo “status “ in cui viaggia il contenitore è in uso la seguente terminologia che viene inserita in polizza di carico :
-LCL ( less than container loaded) : contenitore che trasporta più partite di merce, riempito e
svuotato a cura del vettore marittimo.
- FCL ( full container loaded ): contenitore per il quale un solo caricatore e un solo ricevitore curano
rispettivamente riempimento e svuotamento; può trasportare una o più partite intere di merce.
-CFS ( container freight station ): area di stoccaggio con adiacente magazzino per il riempimento e
lo svuotamento dei container LCL.
- CY ( container yard ): area nella quale vengono stoccati i contenitori in attesa di inoltro verso la
destinazione interna finale (Import) o in attesa di imbarco (Export).
Il trasporto dei contenitori a ciclo completo può essere indicato come segue:
- FCL/FCL : contenitore sigillato contenente un’unica o più partite di merce dallo stabilimento del
caricatore allo stabilimento del ricevitore.
Il trasporto terrestre può comprendere due alternative:
- C.H. (carrier haulage) : quando il vettore marittimo porta il contenitore vuoto allo stabilimento del
caricatore, lo riceve pieno e lo riporta al Terminal/CY in attesa d’imbarco (Export) oppure lo porta
pieno dal CY allo stabilimento del ricevitore e, dopo lo svuotamento, lo riporta vuoto nel Terminal
più adeguato (Import).
- M.H. (merchant haulage) : quando il vettore marittimo mette a disposizione il contenitore vuoto
nel terminal e lo riceve pieno al Terminal/CY (Export), oppure lo consegna pieno dal Terminal/CY
di arrivo e lo riceve vuoto nello stesso Terminal (Import). In questo caso il ruolo del vettore si
limita al mero trasporto marittimo.
- LCL/LCL : partita di merce dal CFS del terminal del porto d’imbarco, al CFS del terminal del
porto destino. La merce viaggia in modo convenzionale via terra e la containerizzazione avviene
soltanto per il trasporto via mare.
- FCL/LCL : contenitore sigillato contenente più partite di merce spedite da un singolo caricatore e destinato al CFS del terminal del porto destino ove le partite sono messe a disposizione dei vari ricevitori. Anche in questo caso il trasporto del contenitore via terra ( al porto d’imbarco )può essere curato dal vettore marittimo.
- LCL/FCL : contenitore riempito nel CFS del terminal del porto d’imbarco con più partite spedite da più caricatori ad un unico ricevitore al quale verrà messo a disposizione nel Terminal/CY a destino. Anche in questo caso il trasporto del contenitore via terra (al porto di destino) può essere curato dal vettore marittimo.
- T.H.C. ( Terminal Handling Charge ) : addebito generalmente indicato in Polizza, a fronte delle spese terminalistiche da varco entrata a fondo stiva e viceversa che, con l’avvento del contenitore, sono addebitate dal Terminal al vettore.
- I.H.A. ( Inland Haulage ): addebito per il trasporto terrestre del contenitore dal porto di sbarco fino a destinazione interna ( Import ) o da un punto di origine interno fino al porto di imbarco ( Export ). Il relativo importo è indicato in Polizza di carico, salvo casi in cui è incluso nel nolo mare, assieme alla dicitura “Place of Delivery : xxx/Door” (Import) o “Place of Receipt: xxx/Door” (Export).
- DEMURRAGE CHARGE : addebito per soste maturate sul contenitore giacente al Terminal /CY oltre il periodo di franchigia concessa per il ritiro dello stesso.
- DETENTION CHARGE : addebito per la ritenzione del contenitore oltre il periodo di franchigia concessa dopo il ritiro dal Terminal/CY.
ART. 45 -FORMALITA’ DOGANALI
Le operazioni doganali sia in importazione che in esportazione sono sempre a cura del ricevitore o del caricatore a meno che, nel caso di contenitori con resa Door, non sia espressamente indicato nella polizza di carico che la Compagnia di navigazione ha assunto l’impegno di tali operazioni.
Appendice relativa all’ordinanza dell’Autorità portuale di Genova.
CAPITOLO 4) TRASPORTO TERRESTRE DI MERCI
a) Trasporto merci con automezzi
ART.1 - ORDINE DI TRASPORTO
Il contratto di trasporto per conto terzi con automezzi viene stipulato tra mittente/committente e vettore indifferentemente in forma scritta e/o verbale.
L’ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello cui perviene all’autotrasportatore.
ART. 2 - TERMINI DI PRESA E/O CONSEGNA
Il vettore, quando non sia disposto sulla lettera di vettura un orario tassativo per la presa e/o consegna delle merci, si presenta al mattino nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 10.00, al pomeriggio nella fascia oraria tra le 14.00 e le 16.00.
ART. 3 - TRASPORTO
Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite o avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio.
ART. 4 - PESATURA DELLA MERCE
La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti. Il vettore ha diritto di assistere alle operazioni di pesatura.
ART- 5 - CALO DELLA MERCE
Non è ammesso alcun calo nel peso delle merci trasportate, tranne che si tratti di merci soggette a calo naturale.
ART. 6 - TRASPORTO MERCE A COLLETTAME
Il corrispettivo del trasporto merci a collettame viene stabilito per quintale, con arrotondamento in eccesso di 10 in 10 Kg ed è in rapporto alla distanza, alla qualità e al volume delle cose da trasportare.
b) Trasporto merci in containers
ART. 7 - APPLICAZIONE DEL SIGILLO
A riempimento avvenuto, il mittente o chi per esso è tenuto ad applicare il sigillo numerato al container ed indicarlo sulla lettera di vettura o documento equipollente sottoscrivendoli.
ART. 8 - VERIFICA DEL SIGILLO
Il ricevitore o chi per esso è tenuto a verificare l’integrità e il numero del sigillo indicato nella lettera di vettura o documento equipollente.
ART. 9 - RESPONSABILITA’ DEL VETTORE
Il vettore accetta e riconsegna il container “a corpo” quale unità di trasporto, nello stato in cui si trova, limitandosi a verificarne il sigillo e le condizioni visibili esterne senza responsabilità circa l’idoneità al carico dello stesso container.
Il vettore è responsabile dell’integrità del sigillo apposto e non della natura, della qualità e della quantità della merce trasportata. Eventuali riserve o contestazioni devono essere manifestate in contraddittorio dall’autista dell’automezzo e comunque riportate sulla lettera di vettura.
Il conducente dell’autoveicolo deve essere messo nelle condizioni di accertare, all’atto della presa in consegna, lo stato esteriore del contenitore vuoto, e qualora rilevi danni evidenti deve riportare nei documenti emessi/rilasciati dal terminal/deposito le necessarie riserve in merito; pertanto eventuali danni per difetti del contenitore o di sue parti, quando sono attribuibili ad eventi accaduti prima della presa in consegna, non sono imputabili all’esecutore del trasporto.
Il conducente non è responsabile dell’idoneità del contenitore ritirato (vuoto o pieno) se non viene messo nelle condizioni di effettuare le opportune verifiche e/o ispezioni, elevando relativa riserva scritta al terminal/deposito.
Il vettore non è responsabile nei confronti del mittente/consegnatario e/o ricevitore/destinatario delle perdite e/o avarie del container e/o delle merci avvenute nel periodo di sosta inoperosa del mezzo imputabile al caricatore, prima dell’inizio dell’effettiva esecuzione tecnica del trasporto, o al ricevitore dopo l’arrivo a destino del mezzo.
ART. 10 - RESPONSABILITA’ DEL CARICATORE
La responsabilità per danni e/o avarie alle merci trasportate dovuti a difetto di caricazione, di stivaggio, di ancoraggio e di distribuzione dei pesi all’interno dei containers o mezzi assimilabili e le conseguenze derivanti dalle violazioni delle norme del codice della strada sono imputabili esclusivamente al caricatore.
ART. 11 - CONTENUTO DEL CONTAINER
Il committente del trasporto è il solo responsabile della veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto del container affidato al vettore.
CAPITOLO 5) EDILIZIA
a) Materiali
Inerti (sabbia e pietrisco)
ART. 1 - CONTRATTAZIONE A VOLUME E A PESO
Gli inerti sono contrattati a volume, oppure a peso; i pietrischetti speciali per manti bitumati stradali sono contrattati sempre a peso.
Il materiale inerte si intende misurato non compresso. La misurazione si esegue, se franco cantiere, all’atto della consegna su mezzi di trasporto; se franco cava, su mezzi del cliente.
ART. 2 - LUOGO DI CONSEGNA La consegna del materiale inerte è eseguita:
- franco cava caricato su automezzo del cliente;
- franco cantiere a mezzo autocarri od autotreni ribaltabili.
ART. 3 - CONTROLLO ALLA CONSEGNA I materiali inerti sono controllati per la qualità e la misura, all’atto della consegna.
ART. 4 - CALO VOLUMETRICO
Il calo ammesso per l’assestamento del materiale inerte durante il trasporto dalle cave è del 6% massimo per la sabbia e del 3% massimo per pietrischi e pomice.
Leganti
ART.5 - LEGANTI IN SACCHI I leganti idraulici ed i premiscelati sono forniti in sacchi e s’intendono tara per merce.
ART.6 - LEGANTI SFUSI
I leganti sfusi sono forniti su mezzi di trasporto opportunamente attrezzati al cantiere dall’acquirente ove sono pompati in appositi sili metallici. Sui recipienti contenenti i leganti sono apposti i sigilli con le indicazioni prescritte dalle vigenti leggi. Le calci in zolle vengono fornite alla rinfusa.
ART. 7 - PESO E’ ammessa una tolleranza sul peso dell’1%.
ART. 8 - SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO
Il prezzo viene pattuito per quintale compreso imballo (sacchi carta) per merce caricata a cura e spese del venditore su mezzo di trasporto, restando a carico del compratore l’onere del trasporto.
Quando venga pattuito il prezzo per merce in sacchi resa franco cantiere del compratore, lo scarico del materiale fornito in sacchi è sempre a carico dell’acquirente.
Per i leganti forniti sfusi, nel prezzo è sempre compreso il trasporto dallo stabilimento di produzione al cantiere dell’acquirente e lo scarico negli appositi sili.
Laterizi
ART. 9 - RIFERIMENTO AL PREZZO
Il prezzo è stabilito a numero per mattoni pieni, semipieni, mattoni forati, listelli e pezzi speciali per i rivestimenti, tegole uso marsigliesi, tegole curve (coppi), pisanelle, tegoloni di colmo, comignoli, canne fumarie, copriferro.
Il prezzo è stabilito a mq per tavelle a coste piane o sagomate comuni, tavelle perret o tipo perret per soffittature sottotegole, tavelle a spacco per rivestimento, tavelloni forati, pisanelle per pavimento, graticcio in cotto e rete metallica (tipo Stauss).
Il prezzo è stabilito a mq per centimetri di altezza per gli elementi da solaio.
Nel prezzo a mq sono compresi i fondelli eventualmente necessari.
Il prezzo è stabilito a metro lineare per fondelli per solai, quando sono richiesti staccati dal solaio, cunicoli per cavi, copricatene e mattoncini per fognature.
ART. 10 - MISURE E PESI
La tolleranza massima ammessa per rotture e scarti nelle consegne di laterizi in genere è del 3%.
Le indicazioni di peso unitario e le dimensioni dei laterizi debbono intendersi approssimative.
ART. 11 - SPESE DI FACCHINAGGIO
Nella consegna “franco fornace” o “franco magazzino” del venditore, gli oneri del carico sul mezzo di trasporto incombono al venditore.
Per consegna “franco cantiere del compratore”, gli oneri di scarico competono all’acquirente.
Materiali di fibrocemento e p.v.c
ART. 12 - PREZZO PER SOLA FORNITURA
Il prezzo è a numero per le tubazioni nelle diverse lunghezze e per i pezzi speciali (curve – braghe – riduzioni – giunti etc.).
ART.13 - PREZZO IN OPERA
La valutazione delle tubazioni sarà fatta a metro lineare del suo effettivo sviluppo, misurato lungo l’asse della tubazione, senza cioè tener conto delle compenetrazioni; i singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all’elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze: curve, gomiti e riduzioni: ml 1,00; braghe semplici: ml 1,25; braghe doppie ed ispezioni (tappo compreso): ml 1,75; sifoni: ml 2,75; riduzioni e aumenti: ml 1,00 di tubo del diametro inferiore.
ART. 14 - SPESE DI FACCHINAGGIO
Per merce resa franco stabilimento di produzione, deposito del rivenditore o deposito cittadino della società produttrice, il carico su automezzo è effettuato a cura e spese del venditore.
Per merce resa franco cantiere o impresa o magazzino dell’acquirente, lo scarico compete all’acquirente.
Piastrelle di ceramica
ART. 15 - PREMESSA A CHIARIMENTO
Le denominazioni principali utilizzate in Italia per le piastrelle di ceramica sono – a titolo puramente indicativo -le seguenti:
1) smaltate per pavimenti e rivestimenti: maiolica; cottoforte; pasta bianca-terraglia; clinker; monocottura pasta rossa; monocottura pasta chiara, 2) non smaltate per pavimenti e rivestimenti: cotto; grès rosso; grès porcellanato; clinker.
ART. 16 - MISURAZIONE
L’unità di misura della fornitura è il mq a misura piena.
Per pavimenti o rivestimenti esterni, quando si impiegano moduli che nella posa prevedono uno spessore di giunto, la misura a mq si intende vuoto per pieno (misura modulare o mq convenzionale). La contrattazione può avvenire anche a pezzo.
ART. 17 - IMBALLAGGIO
L’imballaggio avviene in scatole disposte su pallet avvolto in pellicola termoretraibile. La consegna si effettua franco magazzino di partenza e comunque la merce viaggia a rischio dell’acquirente.
ART. 18 - TOLLERANZE
E’ ammessa una leggera diversità fra le dimensioni nominali e quelle reali, sempre tenendo presente l’unità di misura del metro pieno riferita alle dimensioni reali, arrotondate al millimetro . Per i prodotti in cui è prevista una diversità di calibri, l’unità di misura del metro pieno è riferita al calibro medio (calibro 0).
Premesso che il mercato offre forniture di prima, seconda e terza scelta, valutabile nella complanarietà e calibro, viene ammessa una tolleranza del 5% riferita ai suddetti parametri.
La tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura.
ART. 19 - RECLAMI Le contestazioni per vizi hanno efficacia solo quando siano effettuate nei termini di legge.
ART. 20 - GARANZIE
Non è dovuta garanzia di resistenza al gelo, agli acidi e all’abrasione, qualora i danni siano cagionati da particolari condizioni di ubicazione e di traffico, salvo che per materiali specificatamente garantiti.
Refrattari
ART. 21 - TERRA REFRATTARIA E MANUFATTI
Il prezzo viene fissato a tonnellata sia per il cemento, sia per la terra refrattaria.
Per i manufatti in genere, il prezzo è stabilito a tonnellata e riferito alla percentuale degli elementi fondamentali considerati; è stabilito a numero per pezzi speciali di particolare fattura.
I rispettivi imballaggi si intendono esclusi dal prezzo.
ART. 22 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI
Per le caratteristiche e le dimensioni valgono le tolleranze precisate dalle norme UNI in vigore al momento della stipulazione del contratto. ART. 23 - LUOGO DI CONSEGNA
Il prezzo è convenuto per merce franco partenza resa su mezzo di trasporto.
Calcestruzzo preconfezionato
ART. 24 - ORDINAZIONE, TRASPORTO, CONSEGNA
All’atto dell’ordinazione devono essere indicati: il tipo di calcestruzzo, il dosaggio o resistenza caratteristica, il tipo di cemento, la consistenza che può essere plastica, semifluida, fluida
o superfluida ed inoltre il tipo di granulometria dell’aggregato. L’ordinazione, la trattativa e la consegna del calcestruzzo sono espresse in metri cubi e la determinazione del metro cubo è calcolata secondo il peso specifico dei componenti. Il trasporto avviene con autobetoniere ed il relativo costo è in funzione della distanza del cantiere dalla centrale di betonaggio e della sua posizione altimetrica. Il pompaggio del calcestruzzo non è compreso nel prezzo base; il suo costo è determinato a metro cubo pompato oltre ad una quota fissa di piazzamento.
Si può avere la fornitura, anziché a dosaggio, a resistenza in consistenza plastica in kg/cmq In tal caso la ditta fornitrice sarà responsabile della resistenza a compressione.
Vetro e cristallo
ART. 25 - MISURAZIONE DEL VETRO
La misurazione del vetro in lastre viene eseguita sul minimo rettangolo circoscritto ed è riferita a centimetri interi, multipli di quattro.
ART. 26 - STAMPO E DIFETTI APPARISCENTI
I vetri stampati devono avere lo stampo regolare. Nessuna tolleranza è ammessa sulla qualità dei vetri o cristalli trasparenti che devono essere esenti da difetti appariscenti.
b) Opere compiute
ART. 27 - IMPIANTO DI CANTIERE
L’impianto di cantiere, realizzato in base alla normativa vigente, viene pagato con prezzo a corpo.
ART. 28 - PONTEGGI DI SERVIZIO – IMPIANTO DI ALLARME
Ove nel cantiere venga installato un impianto antintrusione, compreso di collegamenti alle sedi operative, lo stesso viene pagato a corpo.
ART. 29 - CRITERI DI MISURAZIONE
La misurazione della superficie dei ponteggi di servizio del tipo continuo è data dal prodotto della massima lunghezza per la massima altezza misurata, quest’ultima, dal piano di spiccato al corrente più alto del parapetto.
In caso di riseghe, come ad esempio in corrispondenza dei poggioli, la misurazione avverrà come specificato in precedenza e la superficie dei fianchi laterali verrà sommata a quella di cui al primo comma.
Le mantovane ed i grembiuli parasassi verranno misurati per il loro effettivo sviluppo del ponteggio.
Le reti di protezione sono comprese nel prezzo quotato.
I piani di lavoro sono completati con tavole di sottomisura per la chiusura di spazi aperti e/o buchi, e tutto il piano di calpestio viene chiuso contro la caduta di calcinacci e polveri; gli oneri relativi a quanto sopra sono compresi nel prezzo quotato.
La rimozione di quanto risulta depositato sui ballatoi e sui terrazzi è di competenza del proprietario del poggiolo o di chi ne ha l’uso esclusivo.
I ponteggi a castello a servizio dei cornicioni, costituiti da un piano di calpestio e dal piano sottoponte, vengono compensati a metro lineare della loro effettiva massima lunghezza.
Il castello di tiro del vano corsa per l’alloggiamento del montacarichi viene misurato come per i ponteggi continui, limitatamente alla somma dei tre lati, e la sua superficie viene sommata a quella dei ponteggi di servizio.
In tutti i casi che precedono è compreso, nel prezzo quotato, l’onere del progetto a firma di tecnico abilitato che la legge richiede.
I ponteggi a servizio di archi, centine, ponti, viadotti, ecc. vengono valutati in ragione del numero dei giunti.
Per ponteggi il cui sviluppo è staccato dal filo di facciata di oltre m 1, il servizio per il completamento delle superfici interne viene retribuito moltiplicando per 1,5 lo sviluppo corrispondente esterno.
Il raddoppio dei montanti viene riconosciuto come sovrapprezzo.
L’allestimento dei ponteggi all’interno dei poggioli viene riconosciuto come sovrapprezzo limitatamente alle zone corrispondenti alla lunghezza dei poggioli stessi e retribuito nella misura del 25% del prezzo del ponteggio.
ART. 30 -PIATTAFORME AUTOSOLLEVANTI – ASCENSORI DI CANTIERE – ELEVATORI.
I noli di questi strumenti sono retribuiti a canone mensile. A parte vi è il costo di montaggio e smontaggio, trasporto andata e ritorno.
Nel canone mensile è compresa l’assistenza e la verifica tecnica per il loro funzionamento in sicurezza .
Scavi e movimenti di terra
ART. 31 - PREMESSA A CHIARIMENTO Gli scavi ed i movimenti di terra si classificano come segue:
-apertura di pista;
-scavo di sbancamento;
-rilevati e riempimenti;
-scavi di fondazione;
-scavi in trincea;
-scavi a pozzo;
-scavi in galleria;
-tombature.
ART. 32 - SCAVI PER APERTURA DI PISTA
Lo scavo per apertura di pista consiste nello spianamento del terreno e sono compresi nel prezzo unitario il taglio di alberi, piante e ceppaie e l’accumulo del materiale ai bordi della pista.
Per terreni con pendenza superiore al 40% viene pagato un sovrapprezzo.
ART.33 - SCAVI DI SBANCAMENTO
Nello scavo di sbancamento sono ricompresi: l’asportazione di ceppaie, il carico su automezzo, i trovanti di dimensioni inferiori a mc 0,2, la profilatura delle scarpate, i tracciamenti e le modine, mentre sono esclusi e compensati a parte il taglio di alberi e piante, la presenza di roccia tenera, di roccia dura da mina o da martellone, il recupero e l’accantonamento del terreno vegetale.
Il volume dello scavo viene calcolato in banco con il metodo delle sezioni ragguagliate.
ART. 34 - RILEVATI E RIEMPIMENTI
La formazione di rilevati e l’esecuzione di riempimenti vengono compensati con un prezzo unitario, a metro cubo, calcolato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Nel prezzo unitario per la formazione di rilevati sono compresi l’accantonamento separato del terreno vegetale nell’ambito del cantiere e la successiva rimozione per la profilatura delle scarpate, la rimozione di massi superiori a cm 50 di diametro, la rimozione delle radici e delle ceppaie, la formazione di rilevati a strati, la rullatura eseguita con rullo vibrante, l’innaffiamento degli strati se necessario, la formazione di gradoni, i tracciamenti e le modine.
Sono esclusi dal prezzo unitario il taglio di alberi e piante e la formazione di fossi di guardia.
Sono compresi nella voce riempimenti e compensati, con il prezzo unitario relativo, il costipamento del terreno con mezzi meccanici o a mano, l’allontanamento di massi con diametri con diametro superiore a cm 50, di radici, di ceppaie, il costipamento finale con rullo vibrante e la formazione del cassonetto.
Sono escluse dalla voce riempimenti la fornitura e la posa in opera di materiale lapideo per finitura dello strato superficiale.
ART. 35 - SCAVI DI FONDAZIONE
Gli scavi di fondazione sono quelli sottomessi al piano di campagna da tutti i lati e si distinguono, a seconda dell’esecuzione, in scavo con mezzo meccanico e scavo eseguito a mano.
La misurazione viene eseguita in banco con metodo geometrico.
Per scavi superiori a m 2 di profondità viene riconosciuto un sovrapprezzo che varia ogni 2 metri.
Sono compresi nel prezzo: il carico del materiale di risulta su automezzo, la demolizione di trovanti di volume sino a mc 0,2, l’aggottamento di acqua sino a cm 20 di battente, i puntellamenti, la profilatura e la pulizia del fondo dello scavo.
Sono esclusi dal prezzo lo scarriolamento, il terreno superiore alla sezione di progetto, la roccia tenera e quella dura.
ART. 36 - SCAVI IN TRINCEA
Gli scavi in trincea si distinguono a seconda dell’esecuzione se con mezzo meccanico o a mano e la loro misurazione viene eseguita con metodo geometrico.
Per scavi superiori a m 2 di profondità viene riconosciuto un sovrapprezzo che varia ogni 2 metri.
Sono compresi nel prezzo: il carico su automezzo, i trovanti di volume sino a mc 0,2, l’aggottamento di acqua sino a cm 20 di battente, i puntellamenti, la profilatura e la pulizia del fondo dello scavo.
Sono esclusi dal prezzo: lo scarriolamento, la roccia tenera e quella dura.
Vengono considerati scavi in trincea a sezione ristretta quelli con larghezza inferiore a m 1 ed il loro volume viene aumentato del 50%, come pure il volume del materiale usato per il reinterro.
ART. 37 - SCAVI A POZZO
Sono scavi a pozzo quelli a sezione circoscritta di qualsiasi forma geometrica sviluppantesi in senso verticale.
Gli usi sono quelli degli scavi di fondazione.
ART. 38 - SCAVI IN GALLERIA
Gli scavi in galleria o in sotterraneo vengono valutati con metodo geometrico. Sono compresi nel prezzo i seguenti oneri: il trasporto a cielo aperto del materiale di scavo ed il carico su automezzo, la roccia dura da mina, l’aggottamento di acque di scolo e sorgive sino a cm 50 di altezza, l’impianto di illuminazione e di aerazione anche forzata, l’armatura della volta e dei piedritti.
Sono esclusi dal prezzo: l’impiego di centine in ferro, ogni intervento volto a tombare l’eventuale formazione di fornelli, i puntellamenti ed i banchinaggi provvisionali in presenza di terra o roccia tenera instabile.
ART. 39 - TOMBATURE
Per tombatura deve intendersi il riempimento di cunicoli, gallerie, tombini, ecc. eseguito con materiali inerti provenienti da cave di prestito o di recupero; dal calcolo del volume viene detratto quello dei manufatti esistenti (tubazioni, fognature, fondazioni, ecc.).
Murature
ART. 40 - CRITERI DI MISURAZIONE
Nel conteggio della superficie delle murature di qualsiasi tipo e caratteristiche, sia dei muri portanti che delle tramezze, vige il principio del vuoto per pieno: per le aperture sino a mq 4 non viene effettuata alcuna detrazione, è però compresa nel prezzo unitario la costruzione della piattabanda o architrave al di sopra dell’apertura stessa, la posa in opera dei falsi telai esclusa la loro fornitura e la formazione delle spalline.
Per le superfici superiori a 4 metri saranno pagate a parte la costruzione della piattabanda o architrave e la formazione delle spalline.
L’unità di misura delle murature in laterizio, blocchetti o similari è il metro quadrato, mentre quella delle murature in pietrame, mattoni pieni e/o semipieni è il metro cubo.
L’unità di misura della muratura a camera d’aria è il metro quadrato.
Nei prezzi unitari quotati sono compresi gli oneri di scarico, sollevamento e distribuzione ai piani del materiale ed i ponteggi provvisori, ma sono esclusi quelli fissi.
Intonaci
ART. 41 -CRITERI DI MISURAZIONE
Nel conteggio della superficie degli intonaci sono comprese le aperture, archi, vani finestra, vuoti di superficie inferiore a mq 4 a compenso della formazione delle spalline e degli spigoli.
I vuoti di superficie superiore a mq 4 vanno detratti, ma vengono compensate a parte la formazione di spigoli e delle spalline.
I rappezzi di superficie effettiva inferiore a mq 0,50 vengono considerati almeno di mq 0,50.
La riscagliatura di murature in pietrame non è compresa negli intonaci.
Il rifacimento degli intonaci esterni oltre i cm 3 e quelli interni oltre i cm 1 viene compensata a mq/cm
Pavimenti in opera
ART. 42 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA ALLA GENOVESE (fascia e fondo)
Sono a carico della ditta esecutrice la fornitura del marmo (granigliati, pezzami o listelli), i coloranti, l’esecuzione dei sottofondi, la posa della graniglia (semina o impasto), la sua levigatura, oliatura e lucidatura, se richieste.
Nei subappalti sono a carico del committente lo scarico ed il sollevamento dei materiali forniti dall’esecutrice, la fornitura al piano degli inerti e dei leganti, la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica per la levigatura, l’ asportazione dei residui di lavorazione.
La misurazione è estesa a tutta la superficie di pavimento effettivamente eseguito, cioè anche da quella parte che sia ricoperta da intonaci, zoccoletti o rivestimenti di pareti.
ART. 43 - ALTRI TIPI DI PAVIMENTI
L’esecutore di pavimenti di legno, marmo, piastrelle di cemento, di grès, di mosaico, ecc. provvede gli elementi formanti il pavimento vero e proprio ed il posatore.
Al committente compete lo scarico dei materiali forniti dall’esecutore, l’elevazione degli stessi ai piani di lavoro, la formazione dei sottofondi, la prestazione della manovalanza, la fornitura della malta di posa e dei materiali per la stuccatura dei giunti nonché la pulitura e l’asportazione dei residui di lavorazione.
La misurazione è estesa all’intera superficie pavimentata. Nel prezzo del pavimento in opera è compreso la sfrido che resta pertanto a carico della ditta esecutrice.
Rivestimenti in opera
ART. 44 - RIVESTIMENTI CON MATERIALI DIVERSI
Il prezzo pattuito, per rivestimenti dati in opera, comprende la fornitura del materiale di rivestimento, la prestazione del posatore, l’onere dello sfrido nonché i becchi di civetta e/o jolly.
Sono a carico del committente: lo scarico dei materiali forniti dall’esecutore, l’elevazione degli stessi ai piani di lavoro, la fornitura a piè d’opera della malta di posa, la manovalanza, la stuccatura dei giunti, la pulitura e l’asportazione dei residui di lavorazione.
La misurazione è estesa all’intera superficie rivestita.
Coperture continue e discontinue
ART. 45 - IMPERMEABILIZZAZIONE
Le impermeabilizzazioni su piani orizzontali od inclinati vengono valutate in base alla loro superficie geometrica senza deduzione dei vari camini, lucernari, abbaini, canne ed altre parti emergenti dalla copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq 1: per le superfici maggiori di mq 1 viene detratta la sola eccedenza; in compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e degli oneri relativi ai manufatti emergenti.
I risvolti verticali vengono valutati a metro lineare per il loro sviluppo effettivo.
L’impermeabilizzazione dei canali di gronda viene valutata a mq di sviluppo effettivo.
I canali di gronda fino a metri lineari 1 di sviluppo vengono computati a metri lineari.
Le unghiettature sono comprese nella voce dei risvolti e delle binde.
Fornitura in opera di materiali di fibrocemento
ART. 46 - COPERTURE E RIVESTIMENTI IN LASTRE
Quando il prezzo di coperture e rivestimenti in lastre piane o ondulate viene stabilito per materiale in opera, sono valutate e comprese nel prezzo le lastre occorrenti, tutti gli accessori metallici di fissaggio e la mano d’opera necessaria per dare l’opera ultimata in ogni sua parte.
Sono a carico del committente la manovalanza di aiuto ed i mezzi di sollevamento al punto di collocamento in opera.
Le opere suddette sono valutate a metro quadrato di superficie coperta o rivestita.
Coperture a tetto
ART. 47 - CRITERI DI MISURAZIONE
Le coperture a tetto sono valutate in base alla loro superficie geometrica effettiva, misurando le falde senza deduzione di camini, canne, lucernari, abbaini ed altre emergenze, purché non eccedenti la superficie di mq 4; per le parti di superficie maggiore di mq 4 verrà detratta l’eccedenza. Le converse sono valutate a parte, come anche i terrazzini sopraelevati sulle falde.
Tinteggiature, coloriture e verniciature
ART. 48 - CRITERI DI MISURAZIONE La tinteggiatura di pareti e soffitti viene misurata con le stesse norme relative agli intonaci
senza detrazione dei “vuoti” sino a mq 4 di superficie. La coloritura e verniciatura degli infissi e simili sarà valutata come segue: 1) le porte interne si misurano moltiplicando per 2 la loro superficie, ivi compresi
relativi coprifili e senza detrazione della superficie del vetro, ma compreso il telaio; 2) per le finestre si computerà una volta la luce netta dell’infisso, compreso il relativo
telaio; 3) per le persiane alla genovese si computerà tre volte la loro superficie; 4) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la superficie dell’infisso,
comprendendo con ciò la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, con esclusione della coloritura del cassettoncino coprirullo; 5) i serramenti in ferro semplici con vetri, quali vetrate e lucernari, vengono valutati per la loro superficie effettiva; 6) per le serrande avvolgibili in lamiera ondulata a doghe o cancelli riducibili, sarà
computata 2 volte la superficie netta del vano, compresa la parte non vista. Sono sempre compresi nei prezzi delle coloriture gli oneri relativi alla protezione dei pavimenti e delle zone circostanti nonché quelli delle pulizie finali.
Tappezzeria con carta
ART. 49 - CRITERI DI MISURAZIONE
L’applicazione della carta da fodera e/o da parati sarà misurata a mq, vuoto per pieno, dedotti i vuoti di superficie uguale o superiore a mq 4; nel caso dovranno essere compensate le riquadrature del vano stesso.
Serramenti
ART. 50 - FINESTRE, PORTE E CASSETTONI
Le finestre vengono misurate al filo esterno del telarone; le porte interne al filo esterno della più esterna sagoma dello stipite o del controstipite, se quest’ultimo sopravanza sul primo; i cassettoni per avvolgibili in base allo sviluppo della parte vista; le porte caposcala se con stipite in legno, esternamente al filo esterno dello stipite; se con stipite in marmo o in pietra, internamente al filo esterno del serramento.
ART. 51 - FORNITURA DI ACCESSORI E ASSISTENZA ALLA POSA Competono al venditore:
- la fornitura delle zanche per il fissaggio dei telaroni, degli stipiti, delle animelle dei cassettoni per avvolgibili e di ogni altro accessorio che debba essere murato;
- l’aggiustaggio in opera e l’assistenza dell’operaio serramentista per il montaggio di quanto costituisce oggetto della fornitura;
- la formazione del foro per il passaggio della cinghia dell’avvolgibile per i cassettoni copri¬rullo;
- la fornitura e la sistemazione in opera delle ferramenta occorrenti, degli apparecchi di chiusura, delle maniglie e chiavi per il funzionamento degli stessi.
Le maniglie debbono essere applicate ad avvenuta ultimazione delle opere di verniciatura.
ART. 52 - INFISSI ESTERNI IN LEGNO Se i serramenti sono costruiti con pino nazionale o con pino d’Austria, gli spessori vengono tollerati come segue:
- da mm. 40 a mm 38;
- da mm 45 a mm 43;
-da mm 55 a mm 53.
Se costruiti con pino di Svezia, di Finlandia o di altri legni che all’origine vengono misurati a
pollice, gli spessori devono essere pieni.
Sono tollerate piccole fenditure capillari nelle giunture e nodi collegati incapaci di incidere sulla stabilità del serramento. Non sono tollerate spaccature, nodi passanti, nodi piccoli e grandi non collegati e capaci di creare deformazioni.
ART. 53 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE In caso di fornitura ad impresa, sono a carico del committente:
- lo scarico dei materiali ed il sollevamento ai piani degli stessi, in conformità alle indicazioni dell’operaio serramentista e con l’assistenza dello stesso;
- tutte le opere murarie occorrenti;
- la formazione dei fori nei pavimenti, nel marmi e nelle murature per l’alloggio dei ferri di
chiusura. In caso di fornitura a privato, tutti gli oneri per dare l’opera compiuta a regola d’arte e funzionante sono a carico del fornitore.
ART. 54 - SPESE DI TRASPORTO Le spese di trasporto dal laboratorio del venditore al cantiere della ditta committente sono a carico del venditore.
ART. 55 - TERMINI E LIMITI DELLA GARANZIA Per otto mesi dall’ultimazione del lavoro, intendendo per fine lavoro la ultimazione del montaggio, il venditore (esecutore) ha la responsabilità del buon funzionamento dei serramenti forniti. Conseguentemente allo stesso è fatto obbligo di inviare a richiesta del committente l’operaio specializzato per il ritocco, le riparazioni e le eventuali sostituzioni. Qualora gli inconvenienti traessero origine dal cattivo uso dei serramenti, l’esecutore ha il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’operaio specializzato e per il materiale impiegato.
CAPITOLO 6) PUBBLICITA’
a) Contratto per la realizzazione di opere pubblicitarie
ART. 1 -PROPRIETA’ DEI MATERIALI
Tutto il materiale – elaborazioni strategiche, creative ed esecutive – necessario all’azione pubblicitaria resta di esclusiva proprietà e godimento dell’agenzia, studio grafico o professionista della comunicazione, che l’ha elaborato.
Quanto corrisposto all’utente infatti remunera la sola attività professionale per il tipo di utilizzo e per il periodo stabilito dalle parti, non la cessione dei diritti di utilizzazione e/o di proprietà dei materiali.
Qualora l’utente intenda utilizzare tale materiale, anche parzialmente, anche dopo lo scioglimento del rapporto per qualsiasi impiego, dovrà essere stabilito un ulteriore compenso in accordo fra le parti.
ART. 2 -PRESTAZIONI DELL’AGENZIA Sono prestazioni dell’agenzia:
- l’analisi preliminare del mercato e del prodotto;
- l’ideazione e la progettazione (strategia di comunicazione, testi e visualizzazione dei messaggi);
- la pianificazione dell’investimento pubblicitario (budget) sui vari mezzi;
- le trattative coi fornitori (per l’acquisto di quanto necessario per realizzare la pubblicità);
- le trattative con i mezzi (per l’acquisto di “spazi” pubblicitari);
- i rapporti con i mezzi per la realizzazione della diffusione (cd. traffico);
- il controllo dell’esecuzione della pubblicità;
-il controllo delle fatturazioni dei mezzi e fornitori;
-ogni altra prestazione pubblicitaria.
ART. 3 - APPROVAZIONI – AUTORIZZAZIONI
Tutti gli aspetti di ideazione e programmazione delle campagne (testi, bozzetti, sceneggiature, illustrazioni, fotografie, piani mezzi, preventivi di costo) dovranno essere preventivamente approvati dall’utente prima di entrare nella fase produttiva o esecutiva.
L’utente potrà apportare variazioni successive, quantitative, qualitative e temporali, ma a suo carico saranno tutti i relativi costi.
ART. 4 - COMPENSO PER PRESTAZIONI PUBBLICITARIE
Il compenso viene stipulato tra le parti in forma scritta con l’obbligo da parte dell’agenzia di specificare le prestazioni rientranti nel compenso.
Si rileva l’esistenza di 3 tipi di remunerazione:
- a importo fisso: si pattuisce un compenso fisso che prevede voci separate e compensi separati per creatività, esecuzione/produzione e spese vive, facendo riferimento a tariffari di associazioni nazionali. Gli importi delle voci “esecuzione-produzione” e “spese vive” possono variare a consuntivo;
- a compenso periodico: i servizi del professionista pubblicitario vengono retribuiti in modo forfetario su base mensile, trimestrale o altro, indipendentemente dall’importanza e dalle caratteristiche esatte delle prestazioni fornite;
- a percentuale, sul parametro concordato tra le parti.
ART. 5 - COMPENSI AGGIUNTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE
I compensi di cui sopra non comprendono le prestazioni tecniche strettamente inerenti l’approntamento dei materiali (elaborazioni computerizzate, fotocomposizioni, riproduzioni, cliché, fotolito, esecutivi o adattamenti, traduzioni e simili) o specialistiche (ricerche specifiche di mercato espressamente concordate con l’utente, tests sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, progettazione della confezione dei prodotti, punto vendita e simili) che l’utente remunera a parte.
Sono altresì rimborsate a parte le spese vive e di viaggio autorizzate.
ART. 6 - RAPPORTO CON I MEZZI DI VEICOLAZIONE PUBBLICITARIA
I proprietari dei mezzi e gli eventuali relativi concessionari riconoscono al cliente finale uno sconto diretto in fattura del 15% sui prezzi trattati nel caso di clienti di agenzia.
ART. 7 - ESCLUSIVA RECIPROCA
In costanza di rapporto, l’agenzia pubblicitaria non assume contemporaneamente analoghi incarichi in favore di prodotti e servizi concorrenti diretti.
A sua volta, l’utente non si avvale contemporaneamente di altra agenzia per la pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del contratto.
ART. 8 - GARE DI COMMITTENTI PRIVATI
Presso i Committenti privati vengono indette gare fra più agenzie o studi allo scopo di scegliere le proposte migliori. Se la gara è ad invito, viene fissato un rimborso spese per i partecipanti. In ogni caso i materiali vengono restituiti in buone condizioni ai partecipanti appena il committente abbia fatto la sua scelta.
ART. 9 - INCARICO
L’agenzia o il professionista pubblicitario incarica un collaboratore esterno o “free lance” di fornire prestazioni per uso proprio ovvero in relazione ad un incarico ricevuto da un utente.
Quest’ultimo resta estraneo da tale rapporto, dovendosi intendere che il committente è a tutti gli effetti l’agenzia o il professionista pubblicitario.
ART. 10 - APPROVAZIONI – AUTORIZZAZIONI
Modifiche richieste dall’utente sul lavoro già approvato dall’agenzia o dal professionista pubblicitario, saranno eseguite dal collaboratore esterno con la massima diligenza e celerità, ma fatturate a parte.
ART. 11 - REMUNERAZIONE
Si rilevano due metodi di remunerazione:
- a preventivo: il collaboratore esterno indica una cifra prevista, che può subire variazioni a consuntivo.
- a tempo: si pattuisce un compenso a ora o a giornata.
b) Contratto per la realizzazione di messaggi pubblicitari radiofonici, televisivi, cinematografici e per new media (internet, cd-rom)
ART. 12 - PRESTAZIONI Le prestazioni principali sono:
- l’organizzazione della produzione;
- la realizzazione dei films o spots pubblicitari ed altro;
- gli adempimenti tecnici, legali ed amministrativi per la programmazione e la diffusione del messaggio pubblicitario.
ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
L’organizzazione della produzione comprende l’acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore della fotografia, tecnici vari, ecc.), l’acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l’acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti.
Il soggetto e la sceneggiatura vengono forniti alla casa di produzione dal committente o tramite la sua agenzia.
ART. 14 - PRESTAZIONI DEL COMMITTENTE
Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria dei films o spots senza limite di tempo.
ART. 15 - CONSERVAZIONE DEL MATERIALE
La produzione restituisce, a lavoro ultimato, i negativi e i supporti originali (masters) dei films o spots.
c) Contratto per le prestazioni dei modelli o degli interpreti
ART. 16 - OGGETTO
Con il contratto per le prestazioni dei modelli o interpreti una parte si impegna, nei confronti del committente, dietro corrispettivo, a presentare la propria attività per la realizzazione di materiale pubblicitario, consentendo la diffusione pubblicitaria della propria immagine o interpretazione.
ART. 17 - LIBERATORIA
Il fornitore si obbliga a procurare idonee garanzie in forma scritta per l’uso delle opere creative utilizzate nel messaggio pubblicitario, soprattutto nel caso di presenza di modelli o altri soggetti.
ART. 18 - ESCLUSIVA MERCEOLOGICA
Il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell’utilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Il committente può risolvere il rapporto ove, per qualsiasi motivo anche non dipendente da fatto o colpa del modello o interprete, l’immagine fisica, se rilevante, si deteriorasse.
d) Contratto di concessione pubblicitaria
ART. 20 - I VEICOLI PUBBLICITARI – PREMESSA A CHIARIMENTO
Sono veicoli pubblicitari tutti quei mezzi che si propongono all’utente direttamente o tramite concessionaria, come contenitori di spazi pubblicitari.
I più comuni sono:
- la stampa quotidiana e periodica;
- la televisione;
- il cinema;
- le affissioni;
- la pubblicità dinamica (autobus, treni, ecc.);
- internet (siti, pagine web, ecc.).
Con il contratto di concessione pubblicitaria, i mezzi incaricano le concessionarie di gestire, in esclusiva, i loro spazi pubblicitari.
ART. 21 - PRESTAZIONI DELLA CONCESSIONARIA Sono prestazioni della concessionaria:
-la ricerca di clienti;
-la stesura dei contratti;
-la gestione dei materiali e, in alcuni casi, la preparazione degli stessi;
-la cura del portafoglio clienti;
-la fatturazione;
-l’incasso;
-il recupero crediti.
ART. 22 - PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’EDITORE
L’ editore può rifiutare pubblicità giudicata negativa all’immagine o all’indirizzo della testata.
ART. 23 - COMPENSO DELLA CONCESSIONARIA
La concessionaria gestisce l’inserto pubblicitario e trattiene per sé una percentuale concordata con l’editore.
L’editore fattura alla concessionaria le sue percentuali dopo che la stessa, previo un report periodico, ha inviato con cadenza periodica le competenze relative all’esercizio.
ART. 24 - CLIENTI MOROSI
L’editore risponde per la propria percentuale per i clienti morosi passati a perdita o a pratica legale.
ART. 25 - RAPPORTI TRA LE CONCESSIONARIE E LE AGENZIE DI PUBBLICITA’
Le agenzie contattano le concessionarie prima di preparare il piano mezzi.
Le concessionarie riconoscono ai clienti che operano tramite le agenzie uno sconto in fattura quantificabile nel 15%, quale diritto di agenzia.
e) Internet: i banner pubblicitari
ART. 26 - NOZIONE – PREMESSA A CHIARIMENTO
I banner sono messaggi pubblicitari – prevalentemente di forma rettangolare – che compaiono in genere in testa alle pagine WEB. Il banner non vende un servizio o un prodotto, piuttosto consente alle persone interessate di raggiungere un sito, ove la proposta di vendita potrà avvenire in maniera più dettagliata.
I siti che offrono la possibilità di ospitare campagne di banner utilizzano uno di questi tre metodi per stabilire il prezzo:
- costo fisso;
-costo a passaggio;
-costo per visita.
ART. 27 - COSTO FISSO
Il sito richiede l pagamento di una cifra fissa per il periodo di tempo per il quale si intende mostrare il banner.
ART. 28 - COSTO A PASSAGGIO
Il sito richiede il pagamento di una certa cifra ogni volta che il banner viene mostrato (indipendentemente dal fatto che l’utente visiti il sito).
ART. 29 - COSTO PER VISITA
Il sito che ospita la campagna richiede il pagamento di una certa somma ogni volta che l’utente raggiunga il sito tramite il banner.
CAPITOLO 7) TURISMO a) Imprese ricettive
ART. 1 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA ALBERGATORE E CLIENTE
I rapporti fra albergatore e cliente sono regolati:
a) dalla legislazione vigente in materia;
b) dalla presente raccolta;
Le disposizioni particolari dell'Albergo sono indicate a mezzo di avvisi esposti nelle camere o in
altri luoghi dell'Albergo stesso o consegnati al cliente al momento dell'arrivo.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E RELATIVE CONDIZIONI
Salvo diverso accordo, il contratto si intende concluso per una sola giornata, con tacito rinnovo di giorno in giorno qualora non venga data disdetta entro le ore 10, sempre salvo l'approvazione da parte dell'Albergatore.
Il prezzo è pattuito per una notte. La camera dovrà essere lasciata libera entro le ore 12 del giorno concordato per la partenza e sarà resa disponibile, di norma, entro le ore 14.30.
ART. 3 - DIRITTI DEL CLIENTE
Il Cliente dal momento dell'ammissione in albergo acquista il diritto: a) di usufruire dei servizi previsti dal contratto per la durata dello stesso; b) al godimento dei servizi comuni messi gratuitamente a disposizione della clientela; c) al godimento di ogni altro servizio a pagamento eventuale messo a disposizione dell'Albergatore.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente e le persone che lo accompagnano sono tenuti ad osservare quanto segue: a) la fattura relativa alle prestazioni alberghiere dovrà essere richiesta all'atto dell'arrivo del Cliente; b) l'utilizzo dei servizi dell'Albergo comporta l'obbligo della corresponsione dei relativi prezzi. Eventuali sconti o agevolazioni cui il cliente avesse diritto (ACI, TCI, carte di credito, ecc.) dovranno essere subito dichiarati; detti sconti non sono cumulabili. c) la camera deve essere occupata solamente dalle persone che risultano iscritte nell’apposito registro delle presenze; d) è vietato prepararsi pasti in camera ed utilizzare installazioni per lavare, stirare, riscaldare, ecc. ed ogni altra utilizzazione di forza motrice dell'Albergo salvo quanto sia espressamente previsto; e) è vietato introdurre e consumare in Albergo alimenti e bevande normalmente servite dall'Albergatore; f) il Cliente al momento della prenotazione deve informare l'Albergatore della sua intenzione di portare con sé animali domestici; gli animali possono essere ammessi nell'albergo solamente dietro autorizzazione dell'Albergatore e pagamento di un corrispettivo preventivamente stabilito dall' albergatore. Essi, comunque, non potranno essere introdotti nei locali di uso comune
ART. 5 - PRENOTAZIONE DELLE CAMERE
Ogni prenotazione deve precisare il numero delle persone, il tipo di camera, la data esatta di arrivo e di partenza, il tipo di servizio convenuto, eventuali prestazioni accessorie o condizioni particolari e contenere l'indirizzo completo del Cliente.
L'albergatore ha diritto di richiedere una caparra o altra forma di garanzia. Il Cliente è tenuto ad occupare le camere rispondenti ai requisiti fissati in contratto che gli sono riservate, per il numero di persone convenuto, alla data convenuta.
Le camere riservate per telefono sono tenute a disposizione fino alle ore 18, salvo diverso accordo.
Se il Cliente non prende possesso delle camere riservate per una notte l'Albergatore ha il diritto di addebitare l'importo pari all'alloggio a tariffa concordata.
Per il caso di recesso anticipato del cliente, all'albergatore è consentito richiedere un importo non superiore al periodo prenotato e comunque non superiore a tre pernottamenti purchè la stanza non sia stata altrimenti occupata.
ART. 6 - PENSIONE
a) La "pensione completa" consiste in pernottamento, prima colazione (breakfast), pranzo, cena, le
bevande si intendono escluse.
b) I pasti devono essere consumati nei locali e nelle ore indicate dall'Albergatore. Quelli consumati
in altre ore od in altri locali danno diritto all'Albergatore di richiedere un supplemento.
c) I pasti non consumati per qualunque ragione non danno luogo a riduzioni a favore del cliente,
salvo accettazione da parte dell’albergatore della richiesta in tal senso pervenutagli dal cliente con
almeno 24 ore di preavviso.
d) Le tariffe di pensione completa e di mezza pensione ufficialmente pubblicate saranno applicate
per una permanenza pari o superiore a 3 giorni completi, salvo diverso accordo.
ART. 7 - RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE
Per quanto concerne autoveicoli, motocicli, natanti, ecc., l'Albergatore non è responsabile del danno patito dal Cliente, se non vi sia custodia contro pagamento di un prezzo giornaliero, giacché senza il versamento di un prezzo di custodia l'esistenza di un parcheggio o di un'autorimessa a favore dei Clienti ha da intendersi come un mero atto di ospitalità e cortesia dell'Albergatore, senza obbligo e responsabilità alcuna; tutto ciò viene comunicato al cliente mediante apposita cartellonistica.
ART. 8 - PAGAMENTO DEI CONTI
I conti debbono essere pagati dal Cliente alla loro presentazione in moneta nazionale.
Gli assegni bancari, i buoni d'agenzia viaggio e le carte di credito non saranno accettate senza le garanzie d'uso.
ART. 9 - OGGETTI RINVENUTI
Gli oggetti rinvenuti nelle camere o in locali comuni od adiacenze (giardini, rimessa, ecc.) devono essere consegnati precisando le circostanze del ritrovamento alla Direzione che le terrà a disposizione del proprietario per 12 mesi.
ART. 10 - POSTA INDIRIZZATA AI CLIENTI
La posta indirizzata ai Clienti e rimasta presso la Direzione dell'albergo dovrà essere - se possibile inoltrata al nuovo indirizzo del Cliente o consegnata al competente Ufficio Postale per la rispedizione al mittente.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Direzione dell'albergo che abbia seguito questa prassi.
ART. 11 - DECESSO IN ALBERGO
I successori di un Cliente deceduto in albergo, sono tenuti, oltreché al pagamento del conto in sospeso, al rispetto delle altre clausole contrattuali che siano applicabili, nonché a rimborsare le spese per disinfezione, sostituzione di biancheria, ecc. E' facoltà dell'Albergatore di chiedere che il trasporto della salma alla camera mortuaria venga effettuato con particolare orario.
b) Agenzie di viaggio Rapporti tra agenzie di viaggio e fornitori
ART. 12 - DEFINIZIONE DI FORNITORI - PREMESSA A CHIARIMENTO
Sono fornitori di servizi per le Agenzie di Viaggio: a) i vettori aerei, marittimi, ferroviari; b) gli esercizi alberghieri; c) i noleggiatori su gomma; d) le imprese di gestioni immobiliari o singoli proprietari di immobili.
ART. 13 - I TOUR OPERATORS - PREMESSA A CHIARIMENTO
Le agenzie di viaggio, quando assumono la funzione di tour operator, possono concludere con i propri fornitori dei contratti di allotment.
Con il contratto di allotment il fornitore di servizi si obbliga a concedere, al tour operator, per un periodo determinato, la disponibilità di un certo numero di spazi.
Gli spazi di volta in volta possono consistere, a seconda di quale fornitore si tratti, nella disponibilità di posti volo, camere d'albergo, cabine su traghetti o navi da crociera, appartamenti da locare od altro.
ART. 14 - DISPONIBILITA’ A FAVORE DEL TOUR OPERATOR
La libera disponibilità a favore del tour operator viene stabilita sino ad una data compresa tra il 30° e il 14° giorno antecedenti all’inizio del servizio.
Al raggiungimento della data così determinata l'allotment scade ed avviene il cosiddetto release. Conseguentemente gli spazi non collocati vengono restituiti al fornitore di servizi.
ART. 15 - RAPPORTI TRA AGENZIE DETTAGLIANTI E TOUR OPERATORS
I dettaglianti curano che la redazione dei contratti di vendita di pacchetti turistici avvenga per iscritto e provvedono alla custodia delle copie firmate dal cliente.
Nel caso di richieste di prenotazione di servizi extra allotment o a release scaduto le agenzie dettaglianti accettano soltanto richieste impegnative.
ART. 16 - RAPPORTI TRA DETTAGLIANTI ED ALTRI FORNITORI DI SERVIZI
Nel caso in cui il servizio venga pagato dal cliente in agenzia, il dettagliante trasmetterà l'importo al fornitore detratte le commissioni dovutegli per l'attività di intermediazione prestata.
Il pagamento è effettuato prima dell'inizio della prestazione del servizio.
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato direttamente dal cliente all’albergatore sarà quest' ultimo a versare al dettagliante l'importo della commissione spettategli.
Normalmente l'accredito è pari a non meno dell'8% del costo del servizio.
Rapporti tra agenzie dettaglianti e consumatori
ART. 17 - RIMBORSI SPESE
I dettaglianti sono remunerati, per l'espletamento delle proprie attività di intermediazione dai fornitori di servizi e non dai consumatori, a meno che non siano espressamente previsti dei diritti di agenzia.
Essi possono però richiedere dei rimborsi ai clienti a titolo di recupero spese.
Per la determinazione dell'entità del recupero spese occorre riferirsi ai seguenti parametri:
a) Prenotazioni biglietteria aerea € 10.00
b) remissioni/regolarizzazioni/riconferme € 10.00
c) gestione rimborsi biglietteria aerea nazionale (oltre a eventuali penali) € 10.00
d) gestione rimborsi biglietteria aerea internazionale (oltre a eventuali penali) € 20.00
e) prenotazioni biglietteria marittima (per biglietto)
€ 10.00
f) autonoleggi, prenotazioni alberghiere e bus € 10.00
g) polizze assicurative € 10.00
h) visti consolari (otre a spese vive) € 15.00
i) apertura e gestione pratica turistica € 20.00
j) prenotazione pacchetti grandi utenze (a persona) € 25.00
k) gestione pratiche annullate/rimborsi
da tour operators e/o da assicurazioni € 25.00
l) recapito a domicilio documenti di viaggio (nell’ambito del Comune) €
10.00
m) preventivo personalizzato su richiesta (da rimborsarsi a conferma pratica) € 25.00
n) servizi vari (teatri, musei, spettacoli, incontri sportivi etc.) € 5.00
CAPITOLO 8) STABILIMENTI BALNEARI
ART. 1 - DEFINIZIONE DI STABILIMENTO BALNEARE Lo stabilimento balneare è normalmente un complesso ubicato su suolo demaniale, composto da cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini o sedie a sdraio, oltre naturalmente a tratto di arenile sul quale posizionarli. Lo stabilimento deve essere dotato di servizi igienici collegati a rete fognaria o equivalente, docce. Nella maggioranza dei casi è dotato di una zona bar-ristorante e trattenimento/svago.
Lo stabilimento balneare deve essere autorizzato all’attività da una licenza comunale ed è regolamentato dalla disciplina comunale e da quella della capitaneria di porto per quanto riguarda orari e norme di sicurezza, nelle rispettive competenze.
ART. 2 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA IMPRENDITORE BALNEARE E CLIENTE
I rapporti fra imprenditore balneare e cliente sono regolati:
a) dalla legislazione vigente in materia e/o dal contratto;
b) dalla presente raccolta;
Le disposizioni particolari dello stabilimento balneare sono indicate a mezzo di avvisi esposti in
luoghi comuni ben visibili al pubblico.
L’imprenditore stipula dei contratti scritti o verbali con il cliente. I contratti possono avere durata giornaliera, settimanale, mensile, stagionale o quant’altro. Il pagamento del servizio viene effettuato all’atto dell’inizio della prestazione per l’importo totale del servizio stesso. All’atto della stipula del contratto viene richiesta una caparra penitenziale.
All’atto della stipula del contratto o all’atto dell’inizio del servizio, il cliente deve comunicare i nominativi della persone che usufruiranno delle prestazioni previste numericamente dal contratto, salvo il rispetto della normativa in materia di privacy.
ART.3 - DIRITTI DEL CLIENTE
Il cliente dal momento dell’ammissione nello stabilimento balneare acquista il diritto: a) ad usufruire dei servizi previsti dal contratto per la durata dello stesso; b) al godimento dei servizi comuni messi “gratuitamente” a disposizione della clientela; c) al godimento di ogni altro eventuale servizio a pagamento messo a disposizione
dall’imprenditore balneare.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CLIENTE Il cliente è tenuto ad osservare quanto segue: a) le attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente dalle persone comprese nel contratto. b) E’ vietato introdurre e consumare alimenti e bevande nelle zone adibite a bar e ristorante.
ART. 5 - DEPOSITO DI OGGETTI
L’imprenditore balneare non risponde degli oggetti non depositati alla cassa.
CAPITOLO 9) USI IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSISTENZA CONTINUATIVA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE
ART. 1 - FORMA CONTRATTUALE La forma del contratto è libera.
ART.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO Il fornitore per la durata del contatto, si obbliga a fornire il servizio d’assistenza su chiamata a fronte di un corrispettivo a forfait.
ART. 3 - AMBITO DI APPLICABILITA’ Sono escluse dal contratto di assistenza: -le prestazioni d’assistenza relativa al funzionamento del software installato, nonché alle modalità di funzionamento ed istruzione del cliente per quanto attiene il software e i sistemi; -le prestazioni inerenti e da effettuarsi non su hardware, ma su impianti elettrici esterni al sistema;
-le prestazioni inerenti il sistema, ma conseguenti e determinate da trasporto, cattivo uso, mancanza o alterazione di corrente elettrica, di aria condizionata, di controllo del grado di umidità ovvero da mutamento delle condizioni di installazione rispetto agli standards indicati dal costruttore del sistema;
-le prestazioni inerenti il sistema e determinate da danneggiamento e/o mancato
funzionamento conseguente ad agenti atmosferici o ambientali (fulmini, incendio,
allagamento, ecc.);
-le prestazioni inerenti a mancato o cattivo funzionamento determinato da qualsiasi
apparecchiatura connessa al sistema, ma non indicata specificamente nel contratto;
-la fornitura di prodotti ausiliari o accessori (carta, nastri inchiostrati, nastri e dischi
magnetici, schede);
-i servizi relativi allo spostamento del sistema o parti di esso.
ART. 4 - PARTI DI RICAMBIO Qualora il contratto includa le parti di ricambio, esse potranno essere nuove ovvero usate, ma equivalenti per rendimento alle parti originali, previa informazione del cliente.
ART. 5 - ORARI DI INTERVENTO L’assistenza per i prodotti Hardware verrà effettuata nell’orario di lavoro del fornitore. In caso di intervento fuori di tale orario viene pattuito tra le parti un costo aggiuntivo.
ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVA Il contratto di assistenza Hardware avrà efficacia per un periodo di 12 mesi dalla stipula. Alla scadenza il contratto si riterrà automaticamente rinnovato per i successivi periodi annuali di 12 mesi, salvo disdetta di una delle parti da comunicare all’altra parte con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di rinnovo.
ART. 7 - TEMPI DI RISPOSTA, SVOLGIMENTO DELL’INTERVENTO E COLLAUDO L’intervento avviene entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta da parte del cliente. Dopo l’inizio dell’intervento il fornitore si impegna a procedere in modo continuativo alla risoluzione del problema. Risolto il problema il collaudo avviene in contraddittorio fra il cliente e il fornitore di servizi.
ART. 8 - AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CANONE Nel caso di rinnovo di contratto, il fornitore può aggiornare annualmente il canone in misura non superiore all’indice ISTAT (Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
ART. 9 - FATTURAZIONE, IVA E PAGAMENTO Se non diversamente indicato il canone è comprensivo di IVA. La fatturazione avviene all’inizio del periodo di servizio. Il pagamento si intende per contanti a 60 dalla data della fattura. Il fornitore ha la facoltà di sospendere la prestazione di assistenza pattuita in caso di ritardo del pagamento.
ART. 10 - CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE Costituiscono fra gli altri possibile causa di risoluzione del contratto di assistenza i seguenti casi: -sottoposizione del sistema ad interventi, modifiche o manomissioni da parte di personale non autorizzato dal fornitore; -trasferimento del sistema al di fuori del territorio comunale ove era installato all’inizio del contratto.
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